CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 10590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15978/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RONLA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2178/2021 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza resa in data 8/2/2021 (n. 2178/2021), il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sian Airlines avverso la decisione, resa in data 31/5/2018, con la quale il Giudice di pace di Roma ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei danni subiti da quest'ul- tima a seguito dell'inadempimento al contratto di trasporto aereo con- cluso tra le parti, nella specie consistito nella ritardata consegna, da parte della compagnia aerea, dei bagagli stivati dall'originaria attrice; a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come l'appello proposto dalla compagnia aerea dovesse ritenersi inammissi- bile, avendo il Giudice di pace di Roma deciso la controversia sottopo- sta al suo esame (di valore inferiore all'importo di euro 1.000,00) se- condo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., con la conseguente inammis- sibilità dell'appello proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt.113 e 339 c.p.c., là dove limita l'appellabilità delle sentenze pronun- ciate dal Giudice di pace secondo equità esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: presupposti, questi ultimi, ritenuti, nella specie, del tutto insussistenti; avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 31/5/2018, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato me- moria; considerato che, Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 15978/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la compagnia aerea ricorrente censura la sen- tenza del Giudice di pace per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con la legge n. 841/1932, nel testo modificato dal protocollo dell'Aja del 1955, in relazione agli artt. 1223, 1226, 2059 e 2697 c.c., nonché dell'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1223 e 2697 c.c. (con riguardo all'art. 360 n. 4 c.p.c.); rileva preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l'inammissibi- lità dell'odierno ricorso per cassazione, avendo la compagnia ricorrente impugnato in questa sede una sentenza di primo grado non diretta- mente ricorribile in sede di legittimità; varrà osservare, al riguardo, come [OSCURATO:PERSONA] abbia già provveduto a impugnare, dinanzi al Tribunale di Roma, la sentenza del Giudice di pace del 31/5/2018; a seguito di tale impugnazione, il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo non proponibile l'appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità per motivi estranei alla violazione delle norme sul procedimento, di norme costi- tuzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; detta inammissibilità, pertanto, è stata pronunciata dal giudice d'appello per ragioni del tutto estranee alla disciplina di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ossia a quel peculiare meccanismo proces- suale che prelude alla proposizione di una particolare forma di ricorso per cassazione di una sentenza di primo grado; ossia del ricorso per cassazione di una sentenza del primo giudice nel caso in cui il giudice d'appello, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348-bis, co. 1, c.p.c., abbia pronunciato, con ordinanza emessa in limine litis, l'inammissibilità dell'appello per le ragioni specificate in tale norma;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 15978/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto - al di là dell'eventuale fondatezza del rilievo concernente l'eventuale erroneità della decisione del tribunale (rilievo pur inciden- talmente sollevato in ricorso, ma senza che la compagnia ricorrente abbia mai manifestato, in modo inequivoco, l'intenzione di individuarlo formalmente quale motivo d'impugnazione del dictum del giudice d'ap- pello) -, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado deve ritenersi inammissibile, dovendo ritenersi che, una volta pronunciata l'inammissibilità dell'appello con sentenza, era residuata, in capo alla compagnia ricorrente, la sola facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello in relazione ai vizi suoi propri, e giammai la possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione avverso una sentenza di primo grado già impugnata in sede d'appello; sulla base di tali premesse, deve formalment estata l'inammis- sibilità del ricorso; ritiene il Collegio insussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Pedone in ordine alla condanna della compagnia ricorrente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente (benché da distrarsi in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha espressamente fatto richiesta siccome antistatario), delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 15978/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / `.:•77.-'\, oggi, 1 APR 202 [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo PeMassuniliano iarresi [OSCURATO:PERSONA]'....--.4CELL