CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40456/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 110,624 bis cp. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili poiché non hanno relazione alcuna con la sentenza impugnata, che ha dato atto che le circostanze di cui all'ad 62 bis cp, oggetto di motivo di appello, erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro quattromila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stetainyv„Ms, C e) L1 ,--\ 7,7-- :—i--,-,,