CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37964/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, relativamente al primo motivo, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che i cinque anni di distanza tra il primo ed il secondo reato e la localizzazione territoriale completamente diversa (in Liguria il primo, in Puglia il secondo) in modo non illogico sono stati ritenuti indici evidenti dalla inesistenza di una volizione unitaria, mentre, in ordine al secondo motivo, la motivazione del giudice dell'esecuzione non può essere considerata illogica alla luce dellia giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore della Cassa delle a :,TOSITA1A Così deciso il 13 luglio