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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2020

Cassazione n. 09429/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22111-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 07,A9/2021; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 230/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la parte contribuente impugnava avviso di accertamento notificato nel 2014 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata in data 17 dicembre 2020, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; in prossimità dell'udienza entrame le parti depositavano memoria chiedendo la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 22111 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 7 settembre 2021; lette le memorie delle parti le quali concordamente chiedono la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020 ma ricostruendo in maniera diversa i fatti che avrebbero portato al mancato inserimento nel presente fascicolo del ricorso in Cassazione; ritenuta la necessità di acquisire al presente fascicolo copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della [OSCURATO:PERSONA] presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per l'acquisizione di copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della [OSCURATO:PERSONA] presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22111-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 07,A9/2021; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 230/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la parte contribuente impugnava avviso di accertamento notificato nel 2014 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata in data 17 dicembre 2020, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; in prossimità dell'udienza entrame le parti depositavano memoria chiedendo la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 22111 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 7 settembre 2021; lette le memorie delle parti le quali concordamente chiedono la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020 ma ricostruendo in maniera diversa i fatti che avrebbero portato al mancato inserimento nel presente fascicolo del ricorso in Cassazione; ritenuta la necessità di acquisire al presente fascicolo copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della [OSCURATO:PERSONA] presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per l'acquisizione di copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della [OSCURATO:PERSONA] presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 09429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris