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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29068/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2026 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.Procedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione pronunciata dal Tribunale della medesima città in data11 marzo 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena disei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d. lgs. 159 del 2011, perché,essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si poneva alla guidadi un veicolo, seppur privo della patente di guida perché mai conseguita.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando i seguenti motivi diricorso.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 73d. lgs. 159 del 2011 e vizio di motivazione.La motivazione resa dalla Corte territoriale si appalesa carente emanifestamente illogica, poiché omette di verificare se la mancanza del titoloabilitativo alla guida fosse, nel caso concreto, causalmente ricollegabile allamisura di prevenzione applicata all’imputato.

In tale prospettiva, la sentenzaimpugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionalecon sentenza n. 116 del 2024, la quale ha chiarito che la guida senza patenteposta in essere da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale integraun illecito meramente amministrativo, e non già il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, allorché il difetto del titolo derivi da revoca o sospensioneconseguente a pregresse violazioni del codice della strada.

Solo nel diverso casoin cui il diniego o la revoca della patente costituiscano effetto direttodell’applicazione della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 120 cod. strada, lamancanza del titolo abilita a ravvisare una condotta penalmente rilevante, inquanto espressiva di quella pericolosità sociale che giustifica l’interventosanzionatorio penale.

Nel caso di specie, invece, la Corte di merito ha finito peraccertare in concreto l’effettiva offensività della condotta e senza chiarire perquale ragione l’imputato fosse privo della patente di guida.

Ne consegue che lasussunzione del fatto nell’alveo dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 risultaapodittica e lesiva dei principi di uguaglianza e di offensività, posto che la guidasenza patente del soggetto sorvegliato non può essere automaticamentequalificata come reato, ma richiede l’accertamento che la mancanza del titolo siadiretta conseguenza della misura di prevenzione; diversamente, la condottaresta attratta nell’ambito dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 116 cod.strada.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 62 bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello, nel disattendere la richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, ha omesso di confrontarsi con le specifichedoglianze difensive ritualmente devolute con l’atto di gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, Alfredo PompeoViola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo motivo einammissibile il secondo.2.

La censura articolata con il primo motivo è priva di fondamento.L’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 punisce la guida di un autoveicolo omotoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa orevocata, quando la condotta sia commessa, tra l’altro, da persona sottoposta,con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale.La disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all’illecitoamministrativo previsto dall’art. 116, comma 15, cod. strada e trova il propriofondamento non nella mera qualità soggettiva dell’autore, ma nella violazionedella regola specifica desumibile dall’art. 120 cod. strada, che disciplina i requisitimorali per il rilascio e per la conservazione del titolo abilitativo alla guida.Il quadro costituzionale di riferimento è stato definito, innanzitutto, dallasentenza della Corte costituzionale n. 211 del 20 ottobre 2022, che ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzocomma, Cost., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale la condotta diguida senza patente posta in essere dal soggetto sottoposto, con provvedimentodefinitivo, a misura di prevenzione personale.

In quella decisione il Giudice delleleggi ha chiarito che il più severo trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73cod. antimafia, rispetto all’art. 116, comma 15, cod. strada, è giustificato dallafinalità di tutela dell’ordine pubblico, poiché la sottoposizione alla misura diprevenzione personale non costituisce un’evenienza estranea al fatto-reato, ma èil presupposto al quale l’art. 120 cod. strada ricollega limitazioni alconseguimento e al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5giugno 2024, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazioneantimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nellaparte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura diprevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per taleragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di unveicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa diprecedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».

La declaratoria ha,dunque, riguardato la diversa ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titologià conseguito dipendano da violazioni del codice della strada e non dalla misuradi prevenzione, così da escludere che, in tale evenienza, la qualità di prevenutopossa da sola trasformare in illecito penale una condotta altrimenti riconducibileall’area dell’art. 116 cod. strada.La stessa sentenza n. 116 del 2024, tuttavia, ha espressamenteconfermato la persistente rilevanza penale della guida in mancanza del titoloabilitativo quando tale mancanza sia collegata alla misura di prevenzione,ribadendo che non è riconducibile a responsabilità «per il modo di esseredell’autore» l’incriminazione prevista dall’art. 73 cod. antimafia «allorquando ilprevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendolarichiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione dellaapplicazione della misura di prevenzione».

In tali ipotesi, infatti, la mancanza deltitolo è conseguenza, in via generale e automatica ai sensi dell’art. 120, comma1, cod. strada, ovvero per effetto della valutazione prefettizia di cui al comma 2della medesima disposizione, della sottoposizione a misura di prevenzione, allaquale il legislatore ricollega, per finalità di tutela dell’ordine pubblico, limitazionial conseguimento o alla conservazione della patente.In questo senso si è pronunciata, in fattispecie sovrapponibile, Sez. 1, n.7453 del 5 novembre 2025, dep. 2026, Puleo, non mass., la quale, richiamandoproprio il passaggio conclusivo della sentenza costituzionale n. 116 del 2024, haescluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa riguardare il casodel prevenuto colto alla guida di un veicolo senza patente perché mai conseguita.La decisione ha evidenziato che, in tale evenienza, l’art. 120, comma 1, cod.strada vieta il conseguimento della patente proprio in ragione dellasottoposizione alla misura di prevenzione; sicché non può accedersi allaprospettazione difensiva che pretenda di scindere l’assenza del titolo abilitativodall’applicazione della misura.

Neppure è configurabile una disparità ditrattamento rispetto al cittadino comune che guidi senza patente, attesa laradicale diversità della posizione del soggetto pericoloso, nei cui confronti lelimitazioni alla circolazione rispondono alla finalità di impedire o ostacolare lacommissione di ulteriori attività illecite e di rendere meno agevole la sottrazioneai controlli dell’autorità.In tale prospettiva assume rilievo anche la sentenza della Cortecostituzionale n. 152 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, cod. strada, evidenziando comeil diniego del titolo abilitativo, diversamente dalla revoca, operi a monte delconseguimento della patente e non incida su alcuna aspettativa consolidatadell’interessato.

La Corte ha, in particolare, escluso che le ragioni poste afondamento del superamento dell’automatismo della revoca prefettizia sianoriferibili anche al divieto di conseguire la patente, poiché quest’ultimo si correlaalla mancanza originaria dei requisiti morali richiesti dalla legge per il rilascio deltitolo.Ne deriva che, quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzionepersonale sia privo della patente perché mai conseguita, la mancanza del titolonon può essere equiparata alle ipotesi di revoca o sospensione derivanti dapregresse violazioni del codice della strada, ma si inscrive proprio nell’ambitoapplicativo dell’art. 120, comma 1, cod. strada, cui l’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011 ricollega la rilevanza penale della condotta di guida.3.

Il secondo motivo è inammissibile.La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche si risolve, infatti, in una contestazione meramente assertiva dellavalutazione discrezionale compiuta dai giudici di merito, senza confrontarsi inmodo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.La Corte di appello ha negato le attenuanti valorizzando la presenza diplurimi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi idonei a giustificare untrattamento sanzionatorio più favorevole; si tratta di argomentazione nonmanifestamente illogica e pienamente conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., rispetto alla quale il ricorso non indica alcun concreto dato decisivotrascurato dal giudice di merito, ma sollecita una nuova ponderazione del meritonon consentita in sede di legittimità.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.Procedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione pronunciata dal Tribunale della medesima città in data11 marzo 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena disei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d. lgs. 159 del 2011, perché,essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si poneva alla guidadi un veicolo, seppur privo della patente di guida perché mai conseguita.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando i seguenti motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 73d. lgs. 159 del 2011 e vizio di motivazione.La motivazione resa dalla Corte territoriale si appalesa carente emanifestamente illogica, poiché omette di verificare se la mancanza del titoloabilitativo alla guida fosse, nel caso concreto, causalmente ricollegabile allamisura di prevenzione applicata all’imputato. In tale prospettiva, la sentenzaimpugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionalecon sentenza n. 116 del 2024, la quale ha chiarito che la guida senza patenteposta in essere da soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale integraun illecito meramente amministrativo, e non già il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, allorché il difetto del titolo derivi da revoca o sospensioneconseguente a pregresse violazioni del codice della strada. Solo nel diverso casoin cui il diniego o la revoca della patente costituiscano effetto direttodell’applicazione della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 120 cod. strada, lamancanza del titolo abilita a ravvisare una condotta penalmente rilevante, inquanto espressiva di quella pericolosità sociale che giustifica l’interventosanzionatorio penale. Nel caso di specie, invece, la Corte di merito ha finito peraccertare in concreto l’effettiva offensività della condotta e senza chiarire perquale ragione l’imputato fosse privo della patente di guida. Ne consegue che lasussunzione del fatto nell’alveo dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 risultaapodittica e lesiva dei principi di uguaglianza e di offensività, posto che la guidasenza patente del soggetto sorvegliato non può essere automaticamentequalificata come reato, ma richiede l’accertamento che la mancanza del titolo siadiretta conseguenza della misura di prevenzione; diversamente, la condottaresta attratta nell’ambito dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 116 cod.strada.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 62 bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione.La Corte di appello, nel disattendere la richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, ha omesso di confrontarsi con le specifichedoglianze difensive ritualmente devolute con l’atto di gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, Alfredo PompeoViola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo motivo einammissibile il secondo.2. La censura articolata con il primo motivo è priva di fondamento.L’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 punisce la guida di un autoveicolo omotoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa orevocata, quando la condotta sia commessa, tra l’altro, da persona sottoposta,con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale.La disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all’illecitoamministrativo previsto dall’art. 116, comma 15, cod. strada e trova il propriofondamento non nella mera qualità soggettiva dell’autore, ma nella violazionedella regola specifica desumibile dall’art. 120 cod. strada, che disciplina i requisitimorali per il rilascio e per la conservazione del titolo abilitativo alla guida.Il quadro costituzionale di riferimento è stato definito, innanzitutto, dallasentenza della Corte costituzionale n. 211 del 20 ottobre 2022, che ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzocomma, Cost., nella parte in cui assoggetta a sanzione penale la condotta diguida senza patente posta in essere dal soggetto sottoposto, con provvedimentodefinitivo, a misura di prevenzione personale. In quella decisione il Giudice delleleggi ha chiarito che il più severo trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73cod. antimafia, rispetto all’art. 116, comma 15, cod. strada, è giustificato dallafinalità di tutela dell’ordine pubblico, poiché la sottoposizione alla misura diprevenzione personale non costituisce un’evenienza estranea al fatto-reato, ma èil presupposto al quale l’art. 120 cod. strada ricollega limitazioni alconseguimento e al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 5giugno 2024, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazioneantimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nellaparte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura diprevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per taleragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di unveicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa diprecedenti violazioni di disposizioni del codice della strada». La declaratoria ha,dunque, riguardato la diversa ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titologià conseguito dipendano da violazioni del codice della strada e non dalla misuradi prevenzione, così da escludere che, in tale evenienza, la qualità di prevenutopossa da sola trasformare in illecito penale una condotta altrimenti riconducibileall’area dell’art. 116 cod. strada.La stessa sentenza n. 116 del 2024, tuttavia, ha espressamenteconfermato la persistente rilevanza penale della guida in mancanza del titoloabilitativo quando tale mancanza sia collegata alla misura di prevenzione,ribadendo che non è riconducibile a responsabilità «per il modo di esseredell’autore» l’incriminazione prevista dall’art. 73 cod. antimafia «allorquando ilprevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendolarichiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione dellaapplicazione della misura di prevenzione». In tali ipotesi, infatti, la mancanza deltitolo è conseguenza, in via generale e automatica ai sensi dell’art. 120, comma1, cod. strada, ovvero per effetto della valutazione prefettizia di cui al comma 2della medesima disposizione, della sottoposizione a misura di prevenzione, allaquale il legislatore ricollega, per finalità di tutela dell’ordine pubblico, limitazionial conseguimento o alla conservazione della patente.In questo senso si è pronunciata, in fattispecie sovrapponibile, Sez. 1, n.7453 del 5 novembre 2025, dep. 2026, Puleo, non mass., la quale, richiamandoproprio il passaggio conclusivo della sentenza costituzionale n. 116 del 2024, haescluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa riguardare il casodel prevenuto colto alla guida di un veicolo senza patente perché mai conseguita.La decisione ha evidenziato che, in tale evenienza, l’art. 120, comma 1, cod.strada vieta il conseguimento della patente proprio in ragione dellasottoposizione alla misura di prevenzione; sicché non può accedersi allaprospettazione difensiva che pretenda di scindere l’assenza del titolo abilitativodall’applicazione della misura. Neppure è configurabile una disparità ditrattamento rispetto al cittadino comune che guidi senza patente, attesa laradicale diversità della posizione del soggetto pericoloso, nei cui confronti lelimitazioni alla circolazione rispondono alla finalità di impedire o ostacolare lacommissione di ulteriori attività illecite e di rendere meno agevole la sottrazioneai controlli dell’autorità.In tale prospettiva assume rilievo anche la sentenza della Cortecostituzionale n. 152 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, cod. strada, evidenziando comeil diniego del titolo abilitativo, diversamente dalla revoca, operi a monte delconseguimento della patente e non incida su alcuna aspettativa consolidatadell’interessato. La Corte ha, in particolare, escluso che le ragioni poste afondamento del superamento dell’automatismo della revoca prefettizia sianoriferibili anche al divieto di conseguire la patente, poiché quest’ultimo si correlaalla mancanza originaria dei requisiti morali richiesti dalla legge per il rilascio deltitolo.Ne deriva che, quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzionepersonale sia privo della patente perché mai conseguita, la mancanza del titolonon può essere equiparata alle ipotesi di revoca o sospensione derivanti dapregresse violazioni del codice della strada, ma si inscrive proprio nell’ambitoapplicativo dell’art. 120, comma 1, cod. strada, cui l’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011 ricollega la rilevanza penale della condotta di guida.3. Il secondo motivo è inammissibile.La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche si risolve, infatti, in una contestazione meramente assertiva dellavalutazione discrezionale compiuta dai giudici di merito, senza confrontarsi inmodo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.La Corte di appello ha negato le attenuanti valorizzando la presenza diplurimi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi idonei a giustificare untrattamento sanzionatorio più favorevole; si tratta di argomentazione nonmanifestamente illogica e pienamente conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., rispetto alla quale il ricorso non indica alcun concreto dato decisivotrascurato dal giudice di merito, ma sollecita una nuova ponderazione del meritonon consentita in sede di legittimità.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]