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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01854/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19212/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 491 /202 1 , depositata il 30 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prop on gono ricorso per cassazione Oggetto:estinzione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 30 aprile 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Massa che aveva respinto l a loro opposizione all’esecuzione minacciata con la notifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un atto di precetto avente a oggetto il pagamento di rate e interessi di morarelativo a un contratto di mutuo fondiario ; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era fondata sull’allegazione della nullità del titolo e che con questa era stata chiesta la condanna della banca alla restituzione della somma corrispondente agliinteressi indebitamente corrisposti; -la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame osservando che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il tasso degli interessi moratori pattuito era inferiore rispetto alla soglia prevista dalla disciplina antiusura e che a i fini della individuazione del costo dell’operazione rilevante a tali fini non assumeva rilevanza la commissione per estinzione anticipata; - ha, poi, escluso che la modalità di rimborso del mutuo, strutturata secondo il criterio del cd. ammortamento alla francese, comportasse l’applicazione di interessi anatocistici e che per effetto del ricorso a tale criterio gli interessi fossero indeterminabili; - evidenzia, infine, che la deduzione relativa all’erronea indicazione dell’indicatore sintetico di costo era priva dell’allegazione del dato asseritamente corretto e delle conseguenzedi tale errata indicazione; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cessionaria del credito controverso; - con nota depositata l’8 gennaio 2026 i ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - deve provvedersi in conformità con la richiesta d i parte ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della medesima parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., attesa la mancata adesione alla rinuncia da parte della controricorrente; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19212/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 491 /202 1 , depositata il 30 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prop on gono ricorso per cassazione Oggetto:estinzione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata il 30 aprile 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Massa che aveva respinto l a loro opposizione all’esecuzione minacciata con la notifica da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un atto di precetto avente a oggetto il pagamento di rate e interessi di morarelativo a un contratto di mutuo fondiario ; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era fondata sull’allegazione della nullità del titolo e che con questa era stata chiesta la condanna della banca alla restituzione della somma corrispondente agliinteressi indebitamente corrisposti; -la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame osservando che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il tasso degli interessi moratori pattuito era inferiore rispetto alla soglia prevista dalla disciplina antiusura e che a i fini della individuazione del costo dell’operazione rilevante a tali fini non assumeva rilevanza la commissione per estinzione anticipata; - ha, poi, escluso che la modalità di rimborso del mutuo, strutturata secondo il criterio del cd. ammortamento alla francese, comportasse l’applicazione di interessi anatocistici e che per effetto del ricorso a tale criterio gli interessi fossero indeterminabili; - evidenzia, infine, che la deduzione relativa all’erronea indicazione dell’indicatore sintetico di costo era priva dell’allegazione del dato asseritamente corretto e delle conseguenzedi tale errata indicazione; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cessionaria del credito controverso; - con nota depositata l’8 gennaio 2026 i ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - deve provvedersi in conformità con la richiesta d i parte ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della medesima parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., attesa la mancata adesione alla rinuncia da parte della controricorrente; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e acces
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