CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 dicembre 1947
Cassazione n. 29867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette! se,1Llt le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (concedendo allo stesso la misura alternativa della detenzione domiciliare). 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo avere dato atto di una serie di elementi favorevoli alla concessione e senza considerare che Canotti è soggetto di 75 anni che gode di un buon trattamento pensionistico. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindereedall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). E' stato anche affermato che l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza premette che: - il reato di cui alla pena in espiazione risulta commesso tra il 1999 e il 2001; - a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta un precedente per omicidio colposo risalente agli anni settanta e non vi sono procedimenti pendenti presso la Procura di Roma e Velletri; - le informative di P.g. riferiscono che non si tratta di soggetto pericoloso; - seppure in fase di separazione, vive con la moglie, disponibile ad accoglierlo. Nonostante tali premesse, senza dubbio favorevoli per il condannato, conclude per l'insussistenza dei presupposti per la più ampia misura, rilevando che, in assenza di una concreta opportunità lavorativa o altrimenti risocializzante, si risolverebbe in una condizione di sostanziale ed incontrollata libertà per [OSCURATO:PERSONA], non compatibile con le esigenze di prevenzione e con il reinserimento sociale cui deve essere finalizzata la misura alternativa. Il Tribunale a quo ha, quindi, negato la misura richiesta in via principale, in quanto non sufficientemente limitativa della libertà per-Sonale. Senza, però, valorizzare la condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato, di cui comunque dà atto evidenziando anche il notevole tempo trascorso dalla commissione del reato, e senza considerare - tenuto conto che il pericolo di commissione di nuovi reati è palesemente inesistente per quanto prospettato dallo stesso provvedimento - che sono le prescrizioni che il Tribunale avrebbe dovuto dettare in relazione alla misura alternativa a garantirne la funzione rieducativa. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA] Giacomo R