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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26339/2026

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atania in data 24/04/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva eal trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Catania;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che hariformato, con riferimento alla pena, quella emessa in primo grado dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 27/09/2024 che, in esito a giudizioabbreviato lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di tentato furtoaggravato e di ricettazione, deducendo con i primi due motivi, tra loro strettamenteconnessi, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eviolazione di legge processuale (artt. 63 e 350 cod. proc. pen.), in relazione allavalutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di convalidaove l’imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non aveva ammessol’addebito (relativamente al delitto di ricettazione), ma si era riportato a quanto inprecedenza dichiarato alla polizia giudiziaria e tuttavia, trattandosi di dichiarazioni resein assenza delle garanzie previste dagli artt. 63 e segg. cod. proc. pen., esse nonpotevano essere utilizzate perchè affette da inutilizzabilità patologica.2.

I motivi sono manifestamente infondati avuto riguardo innanzitutto allasottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del verbale di arresto e delle dichiarazioni rese inudienza di convalida dell’arresto in cui lo stesso si è riportato a quanto in precedenzadichiarato.

Invero, come evidenziato dalla Procura generale, nella fattispecie, lespontanee dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria al momento dell’arrestoriportate nel relativo verbale, pure in assenza del difensore appaiono pienamenteutilizzabili in sede di giudizio abbreviato, attesa la riconducibilità delle stesse all’internodella disciplina positiva.

La lettera dell’art. 350 comma 7 cod. proc. pen. prevedeespressamente che la polizia giudiziaria sia legittimata a ricevere dichiarazioni spontaneedalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, consentendone l'utilizzazionein dibattimento per le contestazioni ex art 503 comma 3 cod. proc. pen.

Pertanto, nonsoltanto il legislatore consente la verbalizzazione di dichiarazioni spontanee, ma nedisciplina anche l'utilizzabilità in dibattimento ai fini delle contestazioni nel corsodell'esame, riconducendole in tal modo all'interno della cornice normativa in tema diutilizzabilità.Nel caso di specie, la scelta processuale dell'imputato, che optava per il rito a formacontratta del giudizio abbreviato, rende le dette dichiarazioni perfettamente utilizzabili afine di prova, non essendo esse affette da vizi originari o di natura patologica, inossequio al principio secondo cui, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili a fini di provale dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla poliziagiudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilitàesclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642-01).

A ciò va aggiunto – come già detto – il decisivo elemento rappresentato dal fattoche il ricorrente, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al G.I.P., purdichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere, esplicitamente dichiarava divolersi riportare alle dichiarazioni già rese: in tal modo, dette dichiarazioni, attraversol’esplicito richiamo operato dall’odierno ricorrente, appaiono in sede di giudizioabbreviato utilizzabili alla stregua di dichiarazioni rese in interrogatorio, comecondivisibilmente affermato nella sentenza impugnata (pag. 3 della sentenzaimpugnata).Da esse la Corte d’appello trae elementi di prova per affermare la consapevolezzadel ricorrente della provenienza delittuosa della motocicletta, precedentemente sottrattada ignoti alla legittima proprietaria [OSCURATO:PERSONA], corpo del delitto di ricettazionecontestato al capo 2) della rubrica.

Tale consapevolezza, in aggiunta alle dichiarazioni delricorrente, è desunta, con motivazione logica e coerente alle prove esaminate, dallespecifiche circostanze del caso concreto: in tal senso, i giudici di merito evidenziano cheil motociclo non presentava segni di effrazione ed era parcheggiato, con le chiavi inseritee il motore ancora caldo, a pochi metri di distanza dall'esercizio commerciale presso cui ilricorrente era stato colto nella flagranza del delitto di tentato furto, pronto per essereutilizzato per la fuga.3.

Il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell’attenuante dicui all’art. 62, n. 4 cod. pen. nonché quella di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., èmanifestamente infondato oltre che reiterativo di doglianza avanzata in grado di appelloed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche che il ricorrente ignora,limitandosi a sovrapporre a quelle dei giudici di merito, una propria personalisticavalutazione del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);4.

Il quarto motivo di ricorso che deduce difetto di motivazione in tema di recidivareiterata è fondato.A fronte di uno specifico e diffuso motivo di appello con il quale si contestava larecidiva aggravata, la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione sul punto.Si tratta di una omissione rilevante che incide sul trattamento sanzionatorio inquanto le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in regime diequivalenza con la recidiva aggravata.5.

Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva eal conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti adaltra Sezione della Corte di appello di Catania, a cui è devoluto il compito di colmare lalacuna motivazionale indicata.

Nel resto il ricorso è inammissibile e va dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e altrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità.Così deciso, il 22/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atania in data 24/04/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva eal trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Catania;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che hariformato, con riferimento alla pena, quella emessa in primo grado dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 27/09/2024 che, in esito a giudizioabbreviato lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di tentato furtoaggravato e di ricettazione, deducendo con i primi due motivi, tra loro strettamenteconnessi, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eviolazione di legge processuale (artt. 63 e 350 cod. proc. pen.), in relazione allavalutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di convalidaove l’imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non aveva ammessol’addebito (relativamente al delitto di ricettazione), ma si era riportato a quanto inprecedenza dichiarato alla polizia giudiziaria e tuttavia, trattandosi di dichiarazioni resein assenza delle garanzie previste dagli artt. 63 e segg. cod. proc. pen., esse nonpotevano essere utilizzate perchè affette da inutilizzabilità patologica.2. I motivi sono manifestamente infondati avuto riguardo innanzitutto allasottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del verbale di arresto e delle dichiarazioni rese inudienza di convalida dell’arresto in cui lo stesso si è riportato a quanto in precedenzadichiarato. Invero, come evidenziato dalla Procura generale, nella fattispecie, lespontanee dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria al momento dell’arrestoriportate nel relativo verbale, pure in assenza del difensore appaiono pienamenteutilizzabili in sede di giudizio abbreviato, attesa la riconducibilità delle stesse all’internodella disciplina positiva. La lettera dell’art. 350 comma 7 cod. proc. pen. prevedeespressamente che la polizia giudiziaria sia legittimata a ricevere dichiarazioni spontaneedalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, consentendone l'utilizzazionein dibattimento per le contestazioni ex art 503 comma 3 cod. proc. pen. Pertanto, nonsoltanto il legislatore consente la verbalizzazione di dichiarazioni spontanee, ma nedisciplina anche l'utilizzabilità in dibattimento ai fini delle contestazioni nel corsodell'esame, riconducendole in tal modo all'interno della cornice normativa in tema diutilizzabilità.Nel caso di specie, la scelta processuale dell'imputato, che optava per il rito a formacontratta del giudizio abbreviato, rende le dette dichiarazioni perfettamente utilizzabili afine di prova, non essendo esse affette da vizi originari o di natura patologica, inossequio al principio secondo cui, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili a fini di provale dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla poliziagiudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilitàesclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642-01). A ciò va aggiunto – come già detto – il decisivo elemento rappresentato dal fattoche il ricorrente, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al G.I.P., purdichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere, esplicitamente dichiarava divolersi riportare alle dichiarazioni già rese: in tal modo, dette dichiarazioni, attraversol’esplicito richiamo operato dall’odierno ricorrente, appaiono in sede di giudizioabbreviato utilizzabili alla stregua di dichiarazioni rese in interrogatorio, comecondivisibilmente affermato nella sentenza impugnata (pag. 3 della sentenzaimpugnata).Da esse la Corte d’appello trae elementi di prova per affermare la consapevolezzadel ricorrente della provenienza delittuosa della motocicletta, precedentemente sottrattada ignoti alla legittima proprietaria [OSCURATO:PERSONA], corpo del delitto di ricettazionecontestato al capo 2) della rubrica. Tale consapevolezza, in aggiunta alle dichiarazioni delricorrente, è desunta, con motivazione logica e coerente alle prove esaminate, dallespecifiche circostanze del caso concreto: in tal senso, i giudici di merito evidenziano cheil motociclo non presentava segni di effrazione ed era parcheggiato, con le chiavi inseritee il motore ancora caldo, a pochi metri di distanza dall'esercizio commerciale presso cui ilricorrente era stato colto nella flagranza del delitto di tentato furto, pronto per essereutilizzato per la fuga.3. Il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell’attenuante dicui all’art. 62, n. 4 cod. pen. nonché quella di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., èmanifestamente infondato oltre che reiterativo di doglianza avanzata in grado di appelloed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche che il ricorrente ignora,limitandosi a sovrapporre a quelle dei giudici di merito, una propria personalisticavalutazione del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);4. Il quarto motivo di ricorso che deduce difetto di motivazione in tema di recidivareiterata è fondato.A fronte di uno specifico e diffuso motivo di appello con il quale si contestava larecidiva aggravata, la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione sul punto.Si tratta di una omissione rilevante che incide sul trattamento sanzionatorio inquanto le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in regime diequivalenza con la recidiva aggravata.5. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva eal conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti adaltra Sezione della Corte di appello di Catania, a cui è devoluto il compito di colmare lalacuna motivazionale indicata. Nel resto il ricorso è inammissibile e va dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e altrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità.Così deciso, il 22/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]