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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33655/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 179/2018, depositata il 05/09/2018, R.G. n.747/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 179/2018 aveva rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] ( CSV) a pagare al Mantellato la somma di E. 26.366 a titolo di interessi e rivalutazione sulla somma capitale a lui dovuta in virtu' di precedente sentenza relativa al pagamento della indennità fissa ex art. 21 CCNL dirigenti, senza accogliere le ulteriori domande pure proposte.

Deve premettersi che il Mantellato aveva adito il tribunale con procedimento monitorio per ottenere l'indennità fissa ex art. 21 CCCNL eG/ per direttori amministrativi e dirigenti a'ziende editrici giornali .

Il datore di lavoro aveva proposto opposizione conclusasi con il rigetto e la conferma di quanto disposto dal tribunale.

Tale sentenza ( n.897/06) era stata impugnata, con esito negativo, e definitivamente passata in giudicato.

In sede di esecuzione Mantellato aveva preteso, oltre alla somma pagata, anche gli interessi maturati successivamente al precetto nonché il pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 31 cuil per il caso di ritardato pagamento di importi che non potevano essere ragionevolmente contestati.

Con ulteriore domanda il Mantellato aveva altresì' adito il tribunale di Venezia per ottenere, per quanto rileva, il risarcimento del danno subito a causa del demansionamento.

Il tribunale accoglieva la domanda ( sentenza 287/09) con riconoscimento di una somma risarcitoria pari ad un terzo della retribuzione mensile percepita al momento del recesso con riferimento al periodo ottobre 2003-giugno 2004, oltre rivalutazione ed interessi.

Anche questa sentenza, successivamente impugnata, era confermata e poi passata in giudicato.

Nel presente giudizio il Mantellato, in sede di merito, aveva sostenuto che le somme a lui versate dal CSV non erano satisfattive di quanto statuito dalle precedenti decisioni a lui favorevoli, insistendo, dunque, per il pagamento delle somme ancora dovute.

In particolare aveva richiesto il pagamento di: 1)- interessi e rivalutazione dovuti a seguito della sentenza del tribunale di Venezia pronunciata in esito alla opposizione al decreto ingiuntivo; 2)- interesse moratorio ex art. 31 ccnI sugli importi che non potevano essere ragionevolmente contestati; 3)- differenza delle somme dovute per demansionamento oltre accessori sino alla data del pagamento; 4)- accessori su quanto versato dal CSV in base a sentenza 287/2009.

La Corte territoriale, nella decisione attualmente in esame, aveva rigettato il ricorso principale del Mantellato anche accogliendo il ricorso incidentale di CSV, ritenuto ammissibile pur se tardivo ( Cass.

SU 8925/2011), diretto a sostenere l'improponibilità del ricorso su indennità fissa per il principio di infrazionabilità dei giudizi.

Quanto al ricalcolo di interessi e rivalutazione riteneva coperta da giudicato la domanda già oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Per gli accessori su interessi e rivalutazione pagata in ritardo il giudice di appello valutava che lo stesso Mantellato aveva evidenziato di essere già munito del relativo titolo esecutivo ( sentenza 897/06), non utilizzato per la litigiosità di controparte e per la mancata indicazione di tutti gli elementi necessari.

Sul punto rigettava la domanda.

La Corte di merito rigettava altresì la domanda relativa agli interessi previsti dall'art. 31 CCNL in quanto la disposizione, nel prevedere che in caso di mancato versamento oltre 30 gg da fine rapporto delle somme non contestate, il datore di lavoro paghi il 9% di interessi, .«(,t2 non era applicabile nel caso/s`pecie, allorchè la definizione della pretesa era intervenuta solo a seguito della decisione della Suprema Corte.

Rigettava infine richiesto 'calcolo del danno da mobbing- dernansionamento poiché la sentenza, costituente il titolo per tale voce di danno, stabiliva in via equitativa la sua entità, con esclusione, pertanto, di altri richiami -parametro quale il CCNL invocato.

Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a otto motivi e successiva memoria cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 co.2 n.4 c.p.c.; motivazione apparente ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.).

Parte ricorrente si duole della decisione del giudice di appello in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 31 del CCNL.

La disposizione in esame prevede che a fronte del ritardato pagamento ( oltre trenta giorni) del trattamento di fine rapporto e delle indennità dovute per effetto della risoluzione del rapporto, per la parte di somme che non poteva essere ragionevolmente contestata, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'interesse del 9% annuo.

Il giudice di appello ha valutato che non vi fossero somme che non potevano ragionevolmente essere contestate, poiché per l'accertamento delle stesse era stato necessario intentare un giudizio definito solo in sede di legittimità. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 4 e 111 Cost. e artt. 99,100, 104 c.p.c, ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, il giudice di appello, ritenuto che gli interessi moratori ex art. 31 CCNL non fossero dovuti in ragione del principio di infrazionabilità del credito.

Il ricorrente contesta la corretta applicazione del principio richiamato, deducendo di aver dovuto "frazionare" la domanda relativa agli interessi non essendo gli stessi richiedibili in sede di procedimento monitorio. 3)- La terza censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1371 c.c. ed errata applicazione dell'art. 31 CCNL Dirigenti aziende editrici e stampatrici, con riferimento alla interpretazione data dalla corte territoriale alla norma contrattuale ed alla natura delle somme non ragionevolmente contestate.

A riguardo il ricorrente rileva che l'interpretazione corretta avrebbe dovuto riguardare anche le somme/contestate in sede giudiziale ma accertate come dovute dal giudice. o 4) [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto l'omesso esame di fatti decisivi ( art. 360 co.1 n.5 c.p.c.) quale l'asserito riconoscimento, da parte del CSV, delle indennità in questione.

La circostanza, contenuta nella lettera di licenziamento, avrebbe dovuto dimostrare la non ragionevolezza della successiva contestazione in giudizio delle somme, da parte della società.

I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono, sotto prospettive differenti, alla medesima questione relativa al contenuto dell'art. 31 CCNL ed alla possibilità o meno di far valere, con specifico giudizio, la domanda relativa agli interessi moratori previsti dalla norma collettiva in caso di ritardato pagamento delle somme che non siano ragionevolmente contestabili.

La corte di merito ha ritenuto non tutelabile la domanda frazionata (successiva a quella relativa al credito principale) del creditore ricorrente poiché la norma in questione, mirando ad evitare contestazioni pretestuose del credito, ha ad oggetto soltanto le somme che effettivamente siano dovute con certezza al lavoratore.

In tale novero non potevano essere ricomprese quelle in esame, essendo stato necessario, per il loro accertamento, un giudizio specifico conclusosi con la sentenza del giudice di legittimità.

La corte territoriale riteneva, pertanto, che gli interessi moratori, comunque richiedibili in sede di giudizio monitorio, non erano peraltro dovuti trattandosi di accessori a somme oggetto di contestazione.

Il percorso decisionale del giudice d'appello è coerente con la lettura della norma contrattuale, evidentemente destinata ad evitare inutili contestazioni di somme dovute, con certezza, al lavoratore.

La ragionevolezza richiamata nella disposizione fa riferimento al margine di effettiva spettanza di somme al lavoratore al momento di cessazione del rapporto e non coinvolge certamente quelle somme che sono state ritenute dovute solo a seguito di accertamento giudiziale, quali quelle in esame.

Corretta conseguenza del ragionamento è la valutazione di non frazionabilità della domanda che, posta nei termini anzi detti, avrebbe dovuto essere avanzata in sede monitoria congiuntamente a quelle della sorte capitale.

Peraltro, deve infine osservarsi, che la corte territoriale ha anche escluso la fondatezza della pretesa attesa la natura "contestata" delle somme in questione, e, dunque , l'assenza del requisito richiesto per sanzionare il ritardato pagamento.

Priva di pregio anche l'ultima censura attesa l'assenza di decisività della circostanza ritenuta omessa, non rilevante rispetto alla oggettiva contestazione delle somme avvenuta giudizialmente. 5) Con il quinto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.( art. 360 co.1 n.4 c.p.c.), con riferimento alla ritenuta infondatezza della domanda di ricalcolo del danno a seguito del demansionamento.

La corte territoriale ha utilizzato, quale parametro per la determinazione del danno in questione,la sentenza intervenuta tra le parti relativamente al dennansionamento ed al danno prodotto. 6) L ensura denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost.e 132 co.2 c.p.c.; motivazione apparente ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), in riferimento alla nozione di mensilità utilizzata dalla corte di merito per la determinazione del danno da de ma nsiona mento. 7)- Anche talk.onbvo ha ad oggetto la nullità della sentenza per la illogica motivazione ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) in punto di determinazione del danno in questione. 8)- Con l'ultima censura ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) il ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c.con riguardo ad una "incidentale" affermazione della sentenza relativa alla impossibilità di calcolare la retribuzione mensile in base a determinate voci retributive.

I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente, hanno ad oggetto la decisione della corte d'appello in punto di danno da demansionamento e criterio per la sua determinazione.

Deve premettersi che con la sentenza del tribunale n. 287/09, confermata in appello, era stato riconosciuto il danno da demansionamento per la durata di nove mesi e liquidato in via equitativa con il richiamo alla retribuzione netta mensile.

Corretta risulta pertanto la valutazione del giudice d'appello che ritiene fonte del diritto riconosciuto ( danno) la sentenza e non il CCNL come invocato dal ricorrente.

Deve invero sottolinearsi che l'unico titolo in cui trova fondamento il danno è la sentenza che lo riconosce e che determina, equitativamente, il suo ammontare con il richiamo alla retribuzione netta percepita.

Quest'ultima, nella concreta determinazione, dovrà essere rapportata a quanto materialmente percepito dal lavoratore in riferimento a tutte le voci retributive riconosciute e versate.

Priva di fondamento è dunque la pretesa di invocare istituti retributivi contenuti nelle norme collettive poiché il disposto della sentenza accertativa del danno con chiarezza indica la modalità "equitativa" della sua liquidazione ed il criterio, unico, della retribuzione netta percepita.

Le censure devono pertanto essere disattese.

Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33655/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 179/2018, depositata il 05/09/2018, R.G. n.747/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 179/2018 aveva rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] ( CSV) a pagare al Mantellato la somma di E. 26.366 a titolo di interessi e rivalutazione sulla somma capitale a lui dovuta in virtu' di precedente sentenza relativa al pagamento della indennità fissa ex art. 21 CCNL dirigenti, senza accogliere le ulteriori domande pure proposte. Deve premettersi che il Mantellato aveva adito il tribunale con procedimento monitorio per ottenere l'indennità fissa ex art. 21 CCCNL eG/ per direttori amministrativi e dirigenti a'ziende editrici giornali . Il datore di lavoro aveva proposto opposizione conclusasi con il rigetto e la conferma di quanto disposto dal tribunale. Tale sentenza ( n.897/06) era stata impugnata, con esito negativo, e definitivamente passata in giudicato. In sede di esecuzione Mantellato aveva preteso, oltre alla somma pagata, anche gli interessi maturati successivamente al precetto nonché il pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 31 cuil per il caso di ritardato pagamento di importi che non potevano essere ragionevolmente contestati. Con ulteriore domanda il Mantellato aveva altresì' adito il tribunale di Venezia per ottenere, per quanto rileva, il risarcimento del danno subito a causa del demansionamento. Il tribunale accoglieva la domanda ( sentenza 287/09) con riconoscimento di una somma risarcitoria pari ad un terzo della retribuzione mensile percepita al momento del recesso con riferimento al periodo ottobre 2003-giugno 2004, oltre rivalutazione ed interessi. Anche questa sentenza, successivamente impugnata, era confermata e poi passata in giudicato. Nel presente giudizio il Mantellato, in sede di merito, aveva sostenuto che le somme a lui versate dal CSV non erano satisfattive di quanto statuito dalle precedenti decisioni a lui favorevoli, insistendo, dunque, per il pagamento delle somme ancora dovute. In particolare aveva richiesto il pagamento di: 1)- interessi e rivalutazione dovuti a seguito della sentenza del tribunale di Venezia pronunciata in esito alla opposizione al decreto ingiuntivo; 2)- interesse moratorio ex art. 31 ccnI sugli importi che non potevano essere ragionevolmente contestati; 3)- differenza delle somme dovute per demansionamento oltre accessori sino alla data del pagamento; 4)- accessori su quanto versato dal CSV in base a sentenza 287/2009. La Corte territoriale, nella decisione attualmente in esame, aveva rigettato il ricorso principale del Mantellato anche accogliendo il ricorso incidentale di CSV, ritenuto ammissibile pur se tardivo ( Cass. SU 8925/2011), diretto a sostenere l'improponibilità del ricorso su indennità fissa per il principio di infrazionabilità dei giudizi. Quanto al ricalcolo di interessi e rivalutazione riteneva coperta da giudicato la domanda già oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Per gli accessori su interessi e rivalutazione pagata in ritardo il giudice di appello valutava che lo stesso Mantellato aveva evidenziato di essere già munito del relativo titolo esecutivo ( sentenza 897/06), non utilizzato per la litigiosità di controparte e per la mancata indicazione di tutti gli elementi necessari. Sul punto rigettava la domanda. La Corte di merito rigettava altresì la domanda relativa agli interessi previsti dall'art. 31 CCNL in quanto la disposizione, nel prevedere che in caso di mancato versamento oltre 30 gg da fine rapporto delle somme non contestate, il datore di lavoro paghi il 9% di interessi, .«(,t2 non era applicabile nel caso/s`pecie, allorchè la definizione della pretesa era intervenuta solo a seguito della decisione della Suprema Corte. Rigettava infine richiesto 'calcolo del danno da mobbing- dernansionamento poiché la sentenza, costituente il titolo per tale voce di danno, stabiliva in via equitativa la sua entità, con esclusione, pertanto, di altri richiami -parametro quale il CCNL invocato. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a otto motivi e successiva memoria cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 co.2 n.4 c.p.c.; motivazione apparente ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.). Parte ricorrente si duole della decisione del giudice di appello in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 31 del CCNL. La disposizione in esame prevede che a fronte del ritardato pagamento ( oltre trenta giorni) del trattamento di fine rapporto e delle indennità dovute per effetto della risoluzione del rapporto, per la parte di somme che non poteva essere ragionevolmente contestata, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'interesse del 9% annuo. Il giudice di appello ha valutato che non vi fossero somme che non potevano ragionevolmente essere contestate, poiché per l'accertamento delle stesse era stato necessario intentare un giudizio definito solo in sede di legittimità. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 4 e 111 Cost. e artt. 99,100, 104 c.p.c, ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, il giudice di appello, ritenuto che gli interessi moratori ex art. 31 CCNL non fossero dovuti in ragione del principio di infrazionabilità del credito. Il ricorrente contesta la corretta applicazione del principio richiamato, deducendo di aver dovuto "frazionare" la domanda relativa agli interessi non essendo gli stessi richiedibili in sede di procedimento monitorio. 3)- La terza censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1371 c.c. ed errata applicazione dell'art. 31 CCNL Dirigenti aziende editrici e stampatrici, con riferimento alla interpretazione data dalla corte territoriale alla norma contrattuale ed alla natura delle somme non ragionevolmente contestate. A riguardo il ricorrente rileva che l'interpretazione corretta avrebbe dovuto riguardare anche le somme/contestate in sede giudiziale ma accertate come dovute dal giudice. o 4) [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto l'omesso esame di fatti decisivi ( art. 360 co.1 n.5 c.p.c.) quale l'asserito riconoscimento, da parte del CSV, delle indennità in questione. La circostanza, contenuta nella lettera di licenziamento, avrebbe dovuto dimostrare la non ragionevolezza della successiva contestazione in giudizio delle somme, da parte della società. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono, sotto prospettive differenti, alla medesima questione relativa al contenuto dell'art. 31 CCNL ed alla possibilità o meno di far valere, con specifico giudizio, la domanda relativa agli interessi moratori previsti dalla norma collettiva in caso di ritardato pagamento delle somme che non siano ragionevolmente contestabili. La corte di merito ha ritenuto non tutelabile la domanda frazionata (successiva a quella relativa al credito principale) del creditore ricorrente poiché la norma in questione, mirando ad evitare contestazioni pretestuose del credito, ha ad oggetto soltanto le somme che effettivamente siano dovute con certezza al lavoratore. In tale novero non potevano essere ricomprese quelle in esame, essendo stato necessario, per il loro accertamento, un giudizio specifico conclusosi con la sentenza del giudice di legittimità. La corte territoriale riteneva, pertanto, che gli interessi moratori, comunque richiedibili in sede di giudizio monitorio, non erano peraltro dovuti trattandosi di accessori a somme oggetto di contestazione. Il percorso decisionale del giudice d'appello è coerente con la lettura della norma contrattuale, evidentemente destinata ad evitare inutili contestazioni di somme dovute, con certezza, al lavoratore. La ragionevolezza richiamata nella disposizione fa riferimento al margine di effettiva spettanza di somme al lavoratore al momento di cessazione del rapporto e non coinvolge certamente quelle somme che sono state ritenute dovute solo a seguito di accertamento giudiziale, quali quelle in esame. Corretta conseguenza del ragionamento è la valutazione di non frazionabilità della domanda che, posta nei termini anzi detti, avrebbe dovuto essere avanzata in sede monitoria congiuntamente a quelle della sorte capitale. Peraltro, deve infine osservarsi, che la corte territoriale ha anche escluso la fondatezza della pretesa attesa la natura "contestata" delle somme in questione, e, dunque , l'assenza del requisito richiesto per sanzionare il ritardato pagamento. Priva di pregio anche l'ultima censura attesa l'assenza di decisività della circostanza ritenuta omessa, non rilevante rispetto alla oggettiva contestazione delle somme avvenuta giudizialmente. 5) Con il quinto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.( art. 360 co.1 n.4 c.p.c.), con riferimento alla ritenuta infondatezza della domanda di ricalcolo del danno a seguito del demansionamento. La corte territoriale ha utilizzato, quale parametro per la determinazione del danno in questione,la sentenza intervenuta tra le parti relativamente al dennansionamento ed al danno prodotto. 6) L ensura denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost.e 132 co.2 c.p.c.; motivazione apparente ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), in riferimento alla nozione di mensilità utilizzata dalla corte di merito per la determinazione del danno da de ma nsiona mento. 7)- Anche talk.onbvo ha ad oggetto la nullità della sentenza per la illogica motivazione ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) in punto di determinazione del danno in questione. 8)- Con l'ultima censura ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) il ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c.con riguardo ad una "incidentale" affermazione della sentenza relativa alla impossibilità di calcolare la retribuzione mensile in base a determinate voci retributive. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente, hanno ad oggetto la decisione della corte d'appello in punto di danno da demansionamento e criterio per la sua determinazione. Deve premettersi che con la sentenza del tribunale n. 287/09, confermata in appello, era stato riconosciuto il danno da demansionamento per la durata di nove mesi e liquidato in via equitativa con il richiamo alla retribuzione netta mensile. Corretta risulta pertanto la valutazione del giudice d'appello che ritiene fonte del diritto riconosciuto ( danno) la sentenza e non il CCNL come invocato dal ricorrente. Deve invero sottolinearsi che l'unico titolo in cui trova fondamento il danno è la sentenza che lo riconosce e che determina, equitativamente, il suo ammontare con il richiamo alla retribuzione netta percepita. Quest'ultima, nella concreta determinazione, dovrà essere rapportata a quanto materialmente percepito dal lavoratore in riferimento a tutte le voci retributive riconosciute e versate. Priva di fondamento è dunque la pretesa di invocare istituti retributivi contenuti nelle norme collettive poiché il disposto della sentenza accertativa del danno con chiarezza indica la modalità "equitativa" della sua liquidazione ed il criterio, unico, della retribuzione netta percepita. Le censure devono pertanto essere disattese. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo d
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