CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30239 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore- quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM)- in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale e controricorrente del ricorso incidentale- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] dei Gracchi n. 29/B; - controricorrente e ricorrente incidentale - Nonché Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 752/16/2020, depositata in data 12 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore- quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avverso la sentenza n. 16975/09/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva accolto - con riguardo alle sole sanzioni - il ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARSU 2012 in relazione a un terreno scoperto sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 18/20, loc. Colleverde;- la CTR ha annullato l'atto impositivo ritenendo che l'area accertata dovesse considerarsi area non produttiva di rifiuti e come tale rientrante nell'esenzione di cui all'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/93 in quanto area scoperta pertinenziale dell'adiacente immobile in cui si svolgeva l'attività commerciale; in particolare, dalla documentazione fotografica prodotta dall'ente impositore si evinceva che l'area era stabilmente utilizzata per il deposito dei veicoli oggetto dell'attività commerciale per cui la stessa rientrava nella nozione civilistica di pertinenza; - la società contribuente resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo; il Comune di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività essendo stato spedito mediante posta elettronica certificata il 16 novembre 2020, nel termine semestrale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 12.2.2020, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale; in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuoi dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021); -con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/93 nonché dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR annullato l'atto impositivo ritenendo che l'area accertata non fosse produttiva di rifiuti e come tale rientrante nell'esenzione di cui all'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 in quanto area scoperta pertinenziale di adiacente immobile in cui si svolgeva attività commerciale, ancorché, ai sensi dell'art. 62, comma 1, cit., l'esclusione dalla tassazione sia limitata alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni; peraltro, ad avviso della ricorrente, la contribuente per beneficiare di un'eventuale esenzione avrebbe dovuto effettuare la denuncia ai fini Tarsu con allegazione di documentazione comprovante l'esistenza di condizioni esimenti; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo per la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 817,2697, 2727 e 2729 c.c., 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/93, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento ritenendo che l'area accertata fosse esente dal pagamento della tassa in quanto pertinenza di un locale tassato e non produttiva di rifiuti senza che la contribuente avesse provato di avere presentato all'ente impositore la denuncia originaria corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'eventuale esistenza di condizioni esimenti né tantomeno provato le stesse in corso di causa; peraltro, avviso della ricorrente, il giudice di appello, avrebbe fondato la decisione su fatti diversi da quelli allegati dalle parti avendo la [OSCURATO:PERSONA]- nei propri atti difensivi dei gradi di merito- sempre dedotto la natura dell'area in oggetto come area scoperta operativa autonoma e non pertinenziale di altro immobile ad uso commerciale; - il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati, con assorbimento del secondo; - invero l'art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l'art. 62, comma I, d.lgs. n. 507 cit. (Cass. n. 18497 del 2017; n. 18500 del 2017; n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 18054 del 14/09/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003); -la Corte ha già affermato, con specifico riferimento ai garage, i seguenti principi: "La disciplina della TARSU contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box auto adibito ad autorimessa". In particolare si è detto che "non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a gara ges potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva" (Cass. n. 23058 del 2019; Cass. n. 5047/2015; Cass. n. 2202/2011; Cass. 11351/2012; Cass. n. 14770/2000); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto trattavasi di area rientrante nell'esenzione di cui all'art. 62, comma 2, cit. quale area scoperta pertinenziale dell'adiacente immobile dove si svolgeva l'attività commerciale ("area ordinatamente e stabilmente utilizzata per il deposito di veicoli oggetto dell'attività commerciale"); ciò, senza verificare- dovendo, alla luce di quanto sopra, le aree destinate al parcheggio di veicoli considerarsi produttive di rifiuti in via presuntiva- se la contribuente avesse provato con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, essendo, a tali fini, rilevante il requisito della pertinenzialità solo se riferito alle sole civili abitazioni e non anche ai locali commerciali; al riguardo, 1"art. 62, comma 2, citato, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Sez. 5, Sentenza n. 5047 del 2015; Cass. 18500 del 2017); - con l'unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso qualsiasi esame in ordine all'eccezione di carenza assoluta di motivazione dell'atto impositivo in contrasto con gli artt. 1, comma 162, della I. n. 296/2006, 7, terzo comma, della I. n. 212/00 nonché 3, primo comma, della I. n. 241/90; - il ricorso incidentale è infondato; -premesso che per giurisprudenza costante, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (ex multis: Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; 2020 n. 29394), nella specie, la CTR ha implicitamente rigettato il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'atto impositivo dopo avere dato atto della proposizione dello stesso nell'esposizione del fatto processuale; - in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il ricorso incidentale; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale- e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale- e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo