CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, decidendo all'esito di annullamento senza rinvio della precedente sentenza di concordato in appello (disposto per la sopravvenuta illegalità della pena) ha confermato la sua condanna in ordine al reato di detenzione illecita di cocaina ed hashish, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività della pena, all'asseritamente errata qualificazione dei fatti accertati. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente assertivi, formulando doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano flTO1![OSCURATO:PERSONA] t ... I -