CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. e 110, 61 n. 2, 582 e 585 cod. pen. con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge per l'omesso scioglimento della riserva del giudice di primo grado in ordine alla ricognizione personale dell'imputato, è manifestamente infondato non essendo stato proposto in appello, come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado, con evidente interruzione della catena devolutíva. Atteso che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Considerato che, comunque, come rilevato dalla Corte d'appello nella descrizione dello svolgimento del processo, il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di ricognizione personale data l'assenza dell'imputato con ciò esplicitando la propria valutazione quanto all'irrilevanza del mezzo di prova richiesto, attesa la presenza di riconoscimento fotografico operato a breve distanza di tempo dal fatto da parte del testimone oculare, confermato in dibattimento, e che rispetto a tale decisione non era stata formulata alcuna eccezione, osservazione ed istanza da parte della difesa nell'immediatezza della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore I