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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35759/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per rapina aggravata e porto di due coltelli.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 1, ha congruamente motivato il diniego dell'invocata attenuante, tenuto conto della natura plurioffensiva del delitto contestato, alla luce degli effetti dannosi cagionati alla vittima e del danno patrimoniale, rappresentato dalla sottrazione non solo dei 40 euro ma dell'intero portafoglio contenente la carta di credito e i documenti personali della persona offesa; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena, non era stato proposto in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (fra le molte v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per rapina aggravata e porto di due coltelli. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 1, ha congruamente motivato il diniego dell'invocata attenuante, tenuto conto della natura plurioffensiva del delitto contestato, alla luce degli effetti dannosi cagionati alla vittima e del danno patrimoniale, rappresentato dalla sottrazione non solo dei 40 euro ma dell'intero portafoglio contenente la carta di credito e i documenti personali della persona offesa; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena, non era stato proposto in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (fra le molte v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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