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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40961/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 29 maggio 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per i delitti di lesioni personali e minaccia commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in Pioltello maggio 2014.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con l'unico motivo di ricorso, pur se agitato sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono dedotti, invero, vizi non consentiti in questa sede.

Va rilevato, infatti, che la censura cui esso è affidato, che attiene all'incompleta e asseritamente illogica valutazione della testimonianza della ex moglie dell'imputato, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa anche carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pag. 10 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), suscettibili di dimostrare ictu oculi quanto in tesi affermato (Sez. 1, n. 13794 del 23/03/1976, Rv. 134983).

Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] De egori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 29 maggio 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per i delitti di lesioni personali e minaccia commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in Pioltello maggio 2014. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, pur se agitato sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono dedotti, invero, vizi non consentiti in questa sede. Va rilevato, infatti, che la censura cui esso è affidato, che attiene all'incompleta e asseritamente illogica valutazione della testimonianza della ex moglie dell'imputato, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa anche carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pag. 10 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), suscettibili di dimostrare ictu oculi quanto in tesi affermato (Sez. 1, n. 13794 del 23/03/1976, Rv. 134983). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] De egori
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