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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 44191/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ameno erano indagati per il reato cui all'art. 648 cod.pen.). 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e D'Amelio, osservando che riguardo agli orologi sottoposti a sequesI:ro, gli stessi erano entrambi dotati di custodia e certificati di garanzia; con l'istanza si erano poste proprio questioni attinenti alla necessità ed opportunità di mantenere il sequestro e non, come scritto dal giudice, "una serie di doglianze relative al merito ed alla legittimità del provvedimento di sequestro": posto che le esigenze probatorie erano state individuate nella necessità di "procedere ad accertamenti tecnici necessari a stabilire la provenienza del reperto", nell'atto di opposizione si rimarcava che tali accertamenti erano stati effettuati, attestando l'autenticità dei beni; vi era stata quindi violazione dell'art. 263 comma 5 cod.proc.pen. e una omessa motivazione circa la necessità ed opportunità del mantenimento del sequestro in ragione di elementi sopravvenuti rispetto al decreto di convalida.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, come precisato da Sez.5, Sentenza n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994, "In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo." Nel caso in esame, con l'atto di opposizione i difensori avevano eccepito l'omessa motivazione sul fumus commissi delicti e sulle finalità probatorie connesse all'apposizione del vincolo, contestando che fossero necessari accertamenti tecnici sugli orologi in sequestro e limitandosi a contestare che "vista l'autenticità degli orologi e dei certificati, non sussista alcuna esigenza probatoria connessa al mantenimento del sequestro" (pag.6 opposizione); soltanto con il ricorso per cassazione, si è eccepito che l'attività di indagine avesse fornito dati certi sulla effettiva lecita provenienza dei beni e che quindi non sussistessero motivi per il mantenimento del sequestro, per cui il motivo è inammissibile per non essere stato proposto avanti al giudice del merito. 2 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle cose in sequestro ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ameno erano indagati per il reato cui all'art. 648 cod.pen.). 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e D'Amelio, osservando che riguardo agli orologi sottoposti a sequesI:ro, gli stessi erano entrambi dotati di custodia e certificati di garanzia; con l'istanza si erano poste proprio questioni attinenti alla necessità ed opportunità di mantenere il sequestro e non, come scritto dal giudice, "una serie di doglianze relative al merito ed alla legittimità del provvedimento di sequestro": posto che le esigenze probatorie erano state individuate nella necessità di "procedere ad accertamenti tecnici necessari a stabilire la provenienza del reperto", nell'atto di opposizione si rimarcava che tali accertamenti erano stati effettuati, attestando l'autenticità dei beni; vi era stata quindi violazione dell'art. 263 comma 5 cod.proc.pen. e una omessa motivazione circa la necessità ed opportunità del mantenimento del sequestro in ragione di elementi sopravvenuti rispetto al decreto di convalida. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, come precisato da Sez.5, Sentenza n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994, "In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo." Nel caso in esame, con l'atto di opposizione i difensori avevano eccepito l'omessa motivazione sul fumus commissi delicti e sulle finalità probatorie connesse all'apposizione del vincolo, contestando che fossero necessari accertamenti tecnici sugli orologi in sequestro e limitandosi a contestare che "vista l'autenticità degli orologi e dei certificati, non sussista alcuna esigenza probatoria connessa al mantenimento del sequestro" (pag.6 opposizione); soltanto con il ricorso per cassazione, si è eccepito che l'attività di indagine avesse fornito dati certi sulla effettiva lecita provenienza dei beni e che quindi non sussistessero motivi per il mantenimento del sequestro, per cui il motivo è inammissibile per non essere stato proposto avanti al giudice del merito. 2 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cass
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