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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 44935/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 settembre scorso che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Aquisgrana il 16 luglio precedente.

Tale ufficio giudiziario estero procede nei confronti di costui e di altre persone, per il delitto di traffico internazionale di sostanze stupefacenti come membro di un'organizzazione criminale, previsto dagli artt. 29, 30, 30a e 33 delle legge tedesca in materia di stupefacenti, e dagli artt. 25, comma 2, e 53 del codice penale di quello Stato.

2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 16, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte d'appello omesso di chiedere allo Stato richiedente informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel provvedimento cautelare interno, trasmesso con il mandato d'arresto.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per l'assoluta genericità del motivo.

4. Il ricorso è inammissibile, perché, prim'ancora che del tutto generico, è intempestivo nonché irritualmente depositato presso un ufficio giudiziario non competente a riceverlo.

A norma dell'art. 22, legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021, il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza e dev'essere presentato esclusivamente nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, a pena di decadenza.

Nello specifico, invece, risulta per tabulas che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Verona e che, peraltro, è pervenuto in quella della Corte d'appello di Venezia soltanto il 19 ottobre scorso, a fronte di una sentenza - come si legge nello stesso ricorso - notificata agli interessati il 6 ottobre precedente.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 2 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] inoF sati Ar-ta PetruTllis ..----- n DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 settembre scorso che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Aquisgrana il 16 luglio precedente. Tale ufficio giudiziario estero procede nei confronti di costui e di altre persone, per il delitto di traffico internazionale di sostanze stupefacenti come membro di un'organizzazione criminale, previsto dagli artt. 29, 30, 30a e 33 delle legge tedesca in materia di stupefacenti, e dagli artt. 25, comma 2, e 53 del codice penale di quello Stato. 2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 16, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte d'appello omesso di chiedere allo Stato richiedente informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel provvedimento cautelare interno, trasmesso con il mandato d'arresto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per l'assoluta genericità del motivo. 4. Il ricorso è inammissibile, perché, prim'ancora che del tutto generico, è intempestivo nonché irritualmente depositato presso un ufficio giudiziario non competente a riceverlo. A norma dell'art. 22, legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021, il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza e dev'essere presentato esclusivamente nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, a pena di decadenza. Nello specifico, invece, risulta per tabulas che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Verona e che, peraltro, è pervenuto in quella della Corte d'appello di Venezia soltanto il 19 ottobre scorso, a fronte di una sentenza - come si legge nello stesso ricorso - notificata agli interessati il 6 ottobre precedente. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 2 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] inoF sati Ar-ta PetruTllis ..----- n DEPO
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