CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1987
Cassazione n. 37078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/07/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché manifestamente infondato, posto che il ricorrente, nel calcolo della prescrizione, non tiene conto della sospensione, pari a sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), sicché, essendo il reato stato commesso il 15 settembre 2014, il termine di dieci anni, a cui deve aggiungersi l'indicato periodo di sospensione, è spirato il 18 novembre 2024, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata deliberata il 7 novembre 2024, rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 220 disp att. cod. proc. pen. del processo verbale di contestazione, è inammissibile in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303), illustrazione ciò, che nella specie, non è dato ravvisare, anche considerando che, come emerge dalla sentenza impugnata, l'istruttoria dibattimentale è stata espletata mediante l'escussione dell'operante in forza alla G.d.F. di [OSCURATO:PERSONA] e del funzionario dell'agenzia delle Entrate, nonché mediante acquisizione di documentazione inerente al debito tributario; considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ott