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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 12597/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19750/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 5162/2021 del Tribunale di Milano del 16/6/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 4 maggio 2023 LaPre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19750/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 5162/2021 del Tribunale di Milano del 16/6/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023 LaPre
Decreto Cassazione n. 12597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris