CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 08529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7083/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi dei defunti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], prossimi congiunti del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA, già ATS Sardegna a seguito di fusione per incorporazione della ASL n.1 di Sassari, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 370/2021depositata il 5/11/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 5 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci