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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 1975

Cassazione n. 08308/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1975 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Siena in funzione di giudice di appello, con sentenza del 23 novembre 2020 ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Siena con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato ex art. 590 cod. pen. per avere colposamente cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali, derivategli dal morso del cane di sua proprietà.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale fa valere la falsa applicazione degli artt. 420-quater e 178 lett. c) cod. proc. pen..

Rileva che il giudice di pace, dopo avere sospeso il procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen, revocava l'ordinanza e condannava l'imputato alla pena di euro seicento di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Ricorda che con l'atto di appello il ricorrente si era doluto dell'errata declaratoria di irreperibilità dell'imputato, essendo la medesima stata pronunciata senza le necessarie verifiche presso i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'atto, per omesso esperimento delle formalità previste dall'art. 420-quater cod. proc. pen..

Invero, l'imputato era stato reperito dai Carabinieri di Montepuggioni al proprio domicilio.

Ciononostante il Tribunale, ritenendo che la nullità fosse a regime intermedio e che non fosse deducibile in sede di appello, rigettando l'eccezione, confermava la sentenza impugnata.

La decisione, tuttavia si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, il secondo giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, maturata nel corso del giudizio di primo grado e comunque prima della pronuncia della sentenza del grado di appello, essendo illegittima la sospensione del processo dapprima disposta dal giudice di prima cura ed indi revocata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il reato va dichiarato estinto per prescrizione essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. maturato prima pronuncia della sentenza di secondo grado.

2. E' necessario ricapitolare brevemente la vicenda processuale.

All'udienza del 7 ottobre 2016, il giudice di pace, dichiarata l'irreperibilità dell'imputato, ha ordinato la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 2 cod. proc. pen., disponendo la revoca del provvedimento, in data 3 ottobre 2017, a seguito del reperimento dell'imputato presso l'indirizzo del suo domicilio.

Ciò posto, il giudice di appello, investito dell'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., la sospensione del processo, ha ritenuto che essendo l'eccepita nullità, inerente all'applicazione del processo in absentia, una nullità a regime intermedio la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, entro e non oltre la deliberazione della sentenza, secondo la previsione degli artt. 180 e 182, comma 3 cod. proc. pen..

Al contrario, essendo la medesima stata dedotta solo in sede di appello, essa deve ritenersi sanata.

Ritenuta, pertanto, valida ed efficace la sospensione disposta dal primo giudice, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., con ordinanza del 7 ottobre 2016, revocata il 3 ottobre 2017, il Tribunale ha computato in 361 giorni la sospensione del decorso della prescrizione, cui ha aggiunto 60 giorni in ragione dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 18 ottobre 2019, con l'effetto della maturazione del termine prescrizionale del reato alla data del 5 luglio 2021.

Ora, va rilevato che la consultazione degli atti processuali dimostra che, nel caso di specie, la sospensione de procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen., è stata disposta nonostante il decreto di irreperibilità dell'imputato non fosse stato preceduto dalle necessarie verifiche presso i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., essendosi provveduto solo alla notifica presso la residenza dell'imputato, a mezzo posta.

Nondimeno "Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato" (ex multis: Sez. 1 - , Sentenza n. 11341 del 27/11/2020, Pavlovic, Rv. 280976; Sez. 2, Sentenza n. 15674 del 02/03/2016, Drago, Rv. 266442; Sez. 5, Sentenza n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino ed altro, Rv. 262112).

La nullità assoluta si estende agli atti successivamente compiuti. (Sez. 2, Sentenza n. 40041 del 30/09/2009, Tasca, Rv. 245230).

3. Ciò, nondimeno, non consentiva al giudice di disporre la sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen., né tantomeno di conteggiare il periodo di sospensione intercorrente dall'ordinanza di sospensione (7 ottobre 2016) sino alla data della sua revoca (3 ottobre 2017), ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

L'esclusione di siffatto periodo dal calcolo del termine prescrizionale, comporta l'estinzione del reato per prescrizione, essendo il reato ascritto risalente al 10 novembre 2012, sicché tenuto conto della sospensione di giorni sessanta per impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 18 ottobre 2109, e computati sessantaquattro giorni di cui all'art. 83, commi 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine di cui agli artt.157 e 161 cod. proc. pen. è maturato alla data del 14 agosto 2020, prima della pronuncia qui impugnata.5.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, non essendo stata introdotta nessuna doglianza sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conf rma le statuizioni civili.

Così deciso i 17/12/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] N rdin Donat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1975 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Siena in funzione di giudice di appello, con sentenza del 23 novembre 2020 ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Siena con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato ex art. 590 cod. pen. per avere colposamente cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali, derivategli dal morso del cane di sua proprietà. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale fa valere la falsa applicazione degli artt. 420-quater e 178 lett. c) cod. proc. pen.. Rileva che il giudice di pace, dopo avere sospeso il procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen, revocava l'ordinanza e condannava l'imputato alla pena di euro seicento di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Ricorda che con l'atto di appello il ricorrente si era doluto dell'errata declaratoria di irreperibilità dell'imputato, essendo la medesima stata pronunciata senza le necessarie verifiche presso i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'atto, per omesso esperimento delle formalità previste dall'art. 420-quater cod. proc. pen.. Invero, l'imputato era stato reperito dai Carabinieri di Montepuggioni al proprio domicilio. Ciononostante il Tribunale, ritenendo che la nullità fosse a regime intermedio e che non fosse deducibile in sede di appello, rigettando l'eccezione, confermava la sentenza impugnata. La decisione, tuttavia si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, il secondo giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, maturata nel corso del giudizio di primo grado e comunque prima della pronuncia della sentenza del grado di appello, essendo illegittima la sospensione del processo dapprima disposta dal giudice di prima cura ed indi revocata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il reato va dichiarato estinto per prescrizione essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. maturato prima pronuncia della sentenza di secondo grado. 2. E' necessario ricapitolare brevemente la vicenda processuale. All'udienza del 7 ottobre 2016, il giudice di pace, dichiarata l'irreperibilità dell'imputato, ha ordinato la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 2 cod. proc. pen., disponendo la revoca del provvedimento, in data 3 ottobre 2017, a seguito del reperimento dell'imputato presso l'indirizzo del suo domicilio. Ciò posto, il giudice di appello, investito dell'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., la sospensione del processo, ha ritenuto che essendo l'eccepita nullità, inerente all'applicazione del processo in absentia, una nullità a regime intermedio la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, entro e non oltre la deliberazione della sentenza, secondo la previsione degli artt. 180 e 182, comma 3 cod. proc. pen.. Al contrario, essendo la medesima stata dedotta solo in sede di appello, essa deve ritenersi sanata. Ritenuta, pertanto, valida ed efficace la sospensione disposta dal primo giudice, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., con ordinanza del 7 ottobre 2016, revocata il 3 ottobre 2017, il Tribunale ha computato in 361 giorni la sospensione del decorso della prescrizione, cui ha aggiunto 60 giorni in ragione dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 18 ottobre 2019, con l'effetto della maturazione del termine prescrizionale del reato alla data del 5 luglio 2021. Ora, va rilevato che la consultazione degli atti processuali dimostra che, nel caso di specie, la sospensione de procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen., è stata disposta nonostante il decreto di irreperibilità dell'imputato non fosse stato preceduto dalle necessarie verifiche presso i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., essendosi provveduto solo alla notifica presso la residenza dell'imputato, a mezzo posta. Nondimeno "Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato" (ex multis: Sez. 1 - , Sentenza n. 11341 del 27/11/2020, Pavlovic, Rv. 280976; Sez. 2, Sentenza n. 15674 del 02/03/2016, Drago, Rv. 266442; Sez. 5, Sentenza n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino ed altro, Rv. 262112). La nullità assoluta si estende agli atti successivamente compiuti. (Sez. 2, Sentenza n. 40041 del 30/09/2009, Tasca, Rv. 245230). 3. Ciò, nondimeno, non consentiva al giudice di disporre la sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen., né tantomeno di conteggiare il periodo di sospensione intercorrente dall'ordinanza di sospensione (7 ottobre 2016) sino alla data della sua revoca (3 ottobre 2017), ai fini del calcolo del termine di prescrizione. L'esclusione di siffatto periodo dal calcolo del termine prescrizionale, comporta l'estinzione del reato per prescrizione, essendo il reato ascritto risalente al 10 novembre 2012, sicché tenuto conto della sospensione di giorni sessanta per impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 18 ottobre 2109, e computati sessantaquattro giorni di cui all'art. 83, commi 2 e 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine di cui agli artt.157 e 161 cod. proc. pen. è maturato alla data del 14 agosto 2020, prima della pronuncia qui impugnata.5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, non essendo stata introdotta nessuna doglianza sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conf rma le statuizioni civili. Così deciso i 17/12/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] N rdin Donat
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