CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, per essersi messo - sottoposto alla misura della sorveglianza speciale - alla guida di un'autovettura sprovvisto della patente di guida, e ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione e vizio di violazione di legge. Successivamente, il difensore ha successivamente prodotto memoria, tardiva, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha reiterato doglianze su cui la Corte di appello ha dato compiuta risposta; rilevato che il ricorrente non si è specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, articolando in tal modo motivi generici e volti in buona sostanza a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio in atti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia V iani [OSCURATO:PERSONA]