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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10707/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di M. Cariolo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure proposte, in punto di pena base sulla quale è stata operato l'aumento per la recidiva, non erano state proposte in appello ove era stata contestata solo l'applicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rato Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di M. Cariolo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure proposte, in punto di pena base sulla quale è stata operato l'aumento per la recidiva, non erano state proposte in appello ove era stata contestata solo l'applicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rato Il Presidente