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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14796/2026

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relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 8655/2021Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8655/2021 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 17 settembre 2020, n. 410/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 17 settembre 2020, n. 410/8/2020, che, inNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 11487 del 24 dicembre 2015 da parte delComune di Spinea (VE) per omessa denuncia dell’ICI relativaall’anno 2009 nella misura di € 2.044,00, in relazione ad unterreno edificabile pervenutole in eredità dal defunto Marco DeLio nell’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Spinea (VE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diVenezia col n. 399/1/2019, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul presupposto che l’enteimpositore non fosse incorso in decadenza nella notificadell’atto impositivo e che la valutazione del terreno fosse statatardivamente censurata dalla contribuente soltanto con lamemoria illustrativa.3.

Il Comune di Spinea (VE) è rimasto intimato;4.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 161 e 173, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice del gravame che l’ente impositore non fosse incorso indecadenza dall’esercizio del potere impositivo, essendo statotardivamente notificatole l’atto impositivo.2.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/20262.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (c.d.

“legge finanziaria 2007”), prevede che: «Glienti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamentod’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avvisomotivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficiodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Con tale disposizione, il legislatore ha provveduto ad unificareper i tributi comunali e provinciali la disciplina relativaall’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nominadei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, suirequisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello chequi interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, perla notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.

In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parzialio ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti.

Tutti gli avvisi diaccertamento devono essere notificati al contribuente in ununico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026In coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenza dell’obbligodichiarativo per il contribuente (soppresso, con decorrenzadall’anno 2009, dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248), si può ribadire che, in tema di ICI, ai finidell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale didecadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali,occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta(in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entrocui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella diomessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui avrebbe dovuto esserepresentata la dichiarazione omessa); pertanto, in coerenza conla previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, mentre, nella prima ipotesi, il primo dei cinqueanni previsti dalla norma richiamata è quello successivoall'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale ilmaggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella secondaipotesi, esso coincide, invece, con il secondo anno successivoa quello oggetto di accertamento, atteso che il termine dipresentazione della dichiarazione scade l'anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 352;Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037; Cass., Sez. 5^, 5aprile 2022, n. 10893; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n.29193; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14519; Cass.,Sez.

Trib., 23 dicembre 2025, n. 33853).Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso di omessapresentazione della dichiarazione (anche) per l’anno 2009(oltre che per i precedenti), era venuto a scadenza il 31Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026dicembre 2015, per cui l’atto impositivo era statotempestivamente notificato il 24 dicembre 2015.3.

Con il secondo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statotenuto conto dal giudice del gravame che l’omessa produzionein giudizio della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] 7 marzo 2007, n. 48, aveva impedito la corretta valutazionedel terreno ai fini della liquidazione del tributo.3.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.3.2 In primo luogo, la ricorrente non ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte (punto 9) relativa al rilievo della tardivadeduzione con la memoria depositata il 7 settembre 2018 delle«questioni concernenti la presunta errata ed eccessivavalutazione del terreno da parte del Comune», delineandosenel’inammissibilità (sub specie di “motivo aggiunto”) perviolazione dell’art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Difatti, secondo il giudice di appello, «l’integrazione dei motividi ricorso non si è resa necessaria per il deposito di documentinon conosciuti ad opera delle parti o per ordine dellaCommissione, sia perché manca la dimostrazione chel’integrazione è stata effettuata con atto notificato allacontroparte, come previsto dal comma 4, della norma inesame».Per cui, si deve constatare la formazione in parte qua delgiudicato interno.

Invero, in tema di appello, la mancataimpugnazione di una o più affermazioni contenute nellasentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno(in relazione agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ.) soltanto se lestesse siano configurabili come capi completamente autonomi,avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione delNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mereargomentazioni oppure della valutazione di presuppostinecessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano aformare un capo unico della decisione.

Si configura, diconseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicatointerno, ogni qualvolta la parte interessata non propongaimpugnazione avverso una statuizione che esaurisca un temache abbia formato oggetto di discussione tra le parti (tra letante: Cass., Sez. 1^, 18 settembre 2017, n. 21566; Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2018, nn. 24441 e 24442; Cass., Sez. 5^,7 febbraio 2019, n. 3610; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020,nn. 27960, 27970 e 27971; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2021,n. 40276; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2022, n. 20951; Cass.,Sez.

Trib., 17 dicembre 2024, n. 32980; Cass., Sez. 2^, 27dicembre 2024, n. 34596).Nella specie, il giudice di appello ha accertato che la censuranon era stata proposta con il ricorso originario.

Per cui, vafatta, comunque, applicazione della giurisprudenza di questaCorte, secondo cui, nel processo tributario, caratterizzatodall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazionedell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata aimotivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuentedeve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado; ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame deivizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può esseremodificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,esclusivamente in caso di «deposito di documenti nonconosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/202615051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. Trib., 13 aprile2023, n. 9832; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23856;Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194).Ipotesi, quest’ultima, che certamente non ricorre nel caso indisamina.3.3 In secondo luogo, la censura impinge nella preclusionedella c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primogrado ed in secondo grado), che non consente di censurarel’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti,in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma,cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).4.

Con il terzo motivo, si denuncia «violazione degli artt. 53,97 e 112 Cost.».4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Invero, la sola violazione di norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., inquanto il contrasto tra la decisione impugnata e iparametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ademersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (Cass., Sez.

Un., 12 novembre 2020, n.25573).5.

Con il quarto motivo, si denuncia «violazione dell’art. 331,n. 4), cod. proc. pen.», (verosimilmente) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statarilevata dal giudice del gravame la falsa dichiarazione delfunzionario delegato alla rappresentanza dell’ente impositoreNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026circa la pubblicazione della deliberazione adottata dalla GiuntaComunale il 7 marzo 2007, n. 48, sul sito informaticoistituzionale (ex artt. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 39), ove, invece,le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano statepubblicate soltanto con decorrenza dall’anno 2014, impedendocosì di accertare il valore reale del terreno con l’omessatrasmissione degli atti alla competente Procura dellaRepubblica.5.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.5.2 Anzitutto, la ricorrente non ha dato conto di come, dove equando tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta nel giudizio di merito.

In proposito, si rammenta che, pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi delricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018,n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass.,Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/202611708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021,n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709;Cass., Sez.

Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29aprile 2025, n. 11238).5.3 Ad ogni buon conto, la censura non è assolutamentepertinente alla ratio decidendi, giacché la presunta falsità delladichiarazione sulla pubblicazione di una delibera comunale sulsito istituzionale dell’ente impositore non sarebbe idonea adinficiare, di per sé, la validità dell’atto impositivo per l’anno2008.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez.

Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).6.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/20267.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 8655/2021Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8655/2021 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 17 settembre 2020, n. 410/8/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 17 settembre 2020, n. 410/8/2020, che, inNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 11487 del 24 dicembre 2015 da parte delComune di Spinea (VE) per omessa denuncia dell’ICI relativaall’anno 2009 nella misura di € 2.044,00, in relazione ad unterreno edificabile pervenutole in eredità dal defunto Marco DeLio nell’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Spinea (VE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diVenezia col n. 399/1/2019, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul presupposto che l’enteimpositore non fosse incorso in decadenza nella notificadell’atto impositivo e che la valutazione del terreno fosse statatardivamente censurata dalla contribuente soltanto con lamemoria illustrativa.3. Il Comune di Spinea (VE) è rimasto intimato;4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 161 e 173, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice del gravame che l’ente impositore non fosse incorso indecadenza dall’esercizio del potere impositivo, essendo statotardivamente notificatole l’atto impositivo.2.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/20262.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Glienti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamentod’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avvisomotivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficiodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Con tale disposizione, il legislatore ha provveduto ad unificareper i tributi comunali e provinciali la disciplina relativaall’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nominadei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, suirequisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello chequi interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, perla notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parzialio ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi diaccertamento devono essere notificati al contribuente in ununico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026In coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenza dell’obbligodichiarativo per il contribuente (soppresso, con decorrenzadall’anno 2009, dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248), si può ribadire che, in tema di ICI, ai finidell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale didecadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali,occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta(in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entrocui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella diomessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui avrebbe dovuto esserepresentata la dichiarazione omessa); pertanto, in coerenza conla previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, mentre, nella prima ipotesi, il primo dei cinqueanni previsti dalla norma richiamata è quello successivoall'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale ilmaggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella secondaipotesi, esso coincide, invece, con il secondo anno successivoa quello oggetto di accertamento, atteso che il termine dipresentazione della dichiarazione scade l'anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 352;Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037; Cass., Sez. 5^, 5aprile 2022, n. 10893; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n.29193; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14519; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33853).Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso di omessapresentazione della dichiarazione (anche) per l’anno 2009(oltre che per i precedenti), era venuto a scadenza il 31Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026dicembre 2015, per cui l’atto impositivo era statotempestivamente notificato il 24 dicembre 2015.3. Con il secondo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statotenuto conto dal giudice del gravame che l’omessa produzionein giudizio della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] 7 marzo 2007, n. 48, aveva impedito la corretta valutazionedel terreno ai fini della liquidazione del tributo.3.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.3.2 In primo luogo, la ricorrente non ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte (punto 9) relativa al rilievo della tardivadeduzione con la memoria depositata il 7 settembre 2018 delle«questioni concernenti la presunta errata ed eccessivavalutazione del terreno da parte del Comune», delineandosenel’inammissibilità (sub specie di “motivo aggiunto”) perviolazione dell’art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Difatti, secondo il giudice di appello, «l’integrazione dei motividi ricorso non si è resa necessaria per il deposito di documentinon conosciuti ad opera delle parti o per ordine dellaCommissione, sia perché manca la dimostrazione chel’integrazione è stata effettuata con atto notificato allacontroparte, come previsto dal comma 4, della norma inesame».Per cui, si deve constatare la formazione in parte qua delgiudicato interno. Invero, in tema di appello, la mancataimpugnazione di una o più affermazioni contenute nellasentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno(in relazione agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ.) soltanto se lestesse siano configurabili come capi completamente autonomi,avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione delNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mereargomentazioni oppure della valutazione di presuppostinecessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano aformare un capo unico della decisione. Si configura, diconseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicatointerno, ogni qualvolta la parte interessata non propongaimpugnazione avverso una statuizione che esaurisca un temache abbia formato oggetto di discussione tra le parti (tra letante: Cass., Sez. 1^, 18 settembre 2017, n. 21566; Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2018, nn. 24441 e 24442; Cass., Sez. 5^,7 febbraio 2019, n. 3610; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020,nn. 27960, 27970 e 27971; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2021,n. 40276; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2022, n. 20951; Cass.,Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32980; Cass., Sez. 2^, 27dicembre 2024, n. 34596).Nella specie, il giudice di appello ha accertato che la censuranon era stata proposta con il ricorso originario. Per cui, vafatta, comunque, applicazione della giurisprudenza di questaCorte, secondo cui, nel processo tributario, caratterizzatodall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazionedell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata aimotivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto dellapretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuentedeve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado; ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame deivizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può esseremodificato solo con la presentazione di motivi aggiunti,ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,esclusivamente in caso di «deposito di documenti nonconosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/202615051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. Trib., 13 aprile2023, n. 9832; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23856;Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194).Ipotesi, quest’ultima, che certamente non ricorre nel caso indisamina.3.3 In secondo luogo, la censura impinge nella preclusionedella c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primogrado ed in secondo grado), che non consente di censurarel’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti,in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma,cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).4. Con il terzo motivo, si denuncia «violazione degli artt. 53,97 e 112 Cost.».4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Invero, la sola violazione di norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., inquanto il contrasto tra la decisione impugnata e iparametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ademersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n.25573).5. Con il quarto motivo, si denuncia «violazione dell’art. 331,n. 4), cod. proc. pen.», (verosimilmente) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statarilevata dal giudice del gravame la falsa dichiarazione delfunzionario delegato alla rappresentanza dell’ente impositoreNumero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/2026circa la pubblicazione della deliberazione adottata dalla GiuntaComunale il 7 marzo 2007, n. 48, sul sito informaticoistituzionale (ex artt. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 39), ove, invece,le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano statepubblicate soltanto con decorrenza dall’anno 2014, impedendocosì di accertare il valore reale del terreno con l’omessatrasmissione degli atti alla competente Procura dellaRepubblica.5.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.5.2 Anzitutto, la ricorrente non ha dato conto di come, dove equando tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta nel giudizio di merito. In proposito, si rammenta che, pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi delricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018,n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass.,Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/202611708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021,n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709;Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29aprile 2025, n. 11238).5.3 Ad ogni buon conto, la censura non è assolutamentepertinente alla ratio decidendi, giacché la presunta falsità delladichiarazione sulla pubblicazione di una delibera comunale sulsito istituzionale dell’ente impositore non sarebbe idonea adinficiare, di per sé, la validità dell’atto impositivo per l’anno2008.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 8655/2021Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 14796/2026Data pubblicazione 18/05/20267. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]