CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIclato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2021 che, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2020, lo ha condannato ex art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di armi e ricettazione, ai sensi degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 697 e 648 cod. pen., commessi il 7 aprile 2020. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine all'accertamento di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione delle circostanze e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 20 settembre 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc:. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza ve'rsare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] me n ic FI o rd lisi Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Pre