CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 24496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per laProvincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uf-fici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5873/2024 depositatail 20/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso monitorio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere l'ingiunzione alpagamento di euro 29.116,13 nei confronti dell'Agente della riscossionecompetente per la provincia di Imperia (già [OSCURATO:PERSONA] di Novara, poiEquitalia Sestri S.p.A.).[OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere affidato all'Agente ventidue ruoli supple-tivi 1998 e ottantanove ruoli principali 1999, per complessivi euro37.559,50, a fronte dei quali erano stati riversati solo euro 26.567,80; non-ché quaranta ruoli principali 1999 per euro 306.558,78, con riversamentoparziale pari a euro 288.434,35.A sostegno del credito produceva i riassunti dei ruoli e l'attestazionedel dirigente del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deduceva che, per i ruoli 1998, operava il principio del “nonriscosso come riscosso” ex art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988; per i ruoli1999, l'obbligo di riversamento discendeva dagli artt. 19 e 20 d.lgs. n.112/1999, essendo il concessionario decaduto dal diritto al discarico permancato invio delle comunicazioni annuali e delle comunicazioni di inesigi-bilità.Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 22108/2010, acco-glieva la domanda.2. Equitalia proponeva opposizione.Nelle more, interveniva la legge n. 228/2012, art. 1, commi 527‑529(cd. Legge di stabilità 2013), che annullava i ruoli inferiori a euro 2.000 eprevedeva il discarico dei ruoli più elevati all'esito delle attività dell'agente,eliminando le responsabilità ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'inapplicabilità della disciplina agli enti previden-ziali privatizzati e l'intervenuto consolidamento del rapporto.Il Tribunale, con sentenza n. 526/2017, respingeva l'opposizione.Numero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/20263. Equitalia proponeva appello articolato in quattro motivi (applicabi-lità della legge n. 228/2012; obbligo di anticipazione dei ruoli 1998; obbli-gatorietà della procedura di inesigibilità; perdita del diritto al discarico).[OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva appello incidentale condizionato, de-ducendo, tra l'altro, l'inapplicabilità delle proroghe dei termini per le comu-nicazioni di inesigibilità e l'assenza dei requisiti soggettivi per la proroga exart. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in epigrafe indicata, ha ac-colto l'appello principale e respinto quello incidentale, ritenendo applicabilela legge n. 228/2012 anche agli enti previdenziali privatizzati ed escludendola rilevanza delle comunicazioni di inesigibilità e delle rendicontazioni, non-ché la perdita del diritto al discarico.4. Avverso tale decisione la Cassa propone ricorso per cassazione,articolato in sette motivi.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate – Riscossione.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale dopo che le SezioniUnite di questa Corte, investite dalla Prima Sezione civile con ordinanzainterlocutoria n. 24043/2024, si sono pronunciate, con sentenza n. 31908/2025, sulla questione di massima di particolare importanza in tema di ri-scossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previ-denza e [OSCURATO:PERSONA].Nella sollecitata pronuncia sulla verifica della compatibilità, o meno,del quadro normativo complessivo – in particolare quello disciplinato dalleleggi n. 228/2012 e n. 190/2014, con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale normainterposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.– per un giudizio di più generale tenuta rispetto a una pluralità di profili,coinvolgenti: l'esistenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso di-storto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210 del2021 della Corte Costituzionale; la preponderanza data alle esigenze finan-ziarie sulle finalità solidaristiche della Cassa, nell'ingentissimo importo deiNumero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/2026crediti dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; la difficile compatibilitàdel regime di proroga con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinatae tempestivamente controllabile delle entrate; la duratura incertezza dell'e-sito della riscossione e definizione dei rapporti debitori e della durata delprocesso, con conseguente incidenza sulla efficace esperibilità dei rimedialternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deveconcretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni,senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla contro-parte”.Le Sezioni Unite indicate hanno definito il giudizio enunciando il se-guente principio di diritto: “In tema di riscossione coattiva tramite ruolo deicrediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia,sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012(la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha esclusol'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt.19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissionedella comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo)e dalla legge n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1°gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunica-zioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto aldiscarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure)non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giustoprocesso di cui all'art. 6 CEDU ‒ quale norma interposta in relazione al pa-rametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. ‒, inserendosi in un riassettonormativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenzanella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sen-tenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della naturamarginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dellostato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesi-gibilità, già oggetto di proroga”.Numero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/2026Per l'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente ha fatto per-venire in cancelleria “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, controfir-mato dal difensore della controricorrente in punto di compensazione dellespese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONECon gli articolati motivi la ricorrente ha dedotto.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; D.M. 15 giugno 2015; artt. 1‑2 d.lgs. n. 509/1994; artt.17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.; art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile la legge n.228/2012 alla [OSCURATO:PERSONA], non considerando la natura privatizzatadell'ente ex d.lgs. n. 509/1994, privo di finanziamento pubblico e soggettoa rigorosi vincoli di equilibrio finanziario. L'annullamento dei crediti inferioria euro 2.000 e dei ruoli superiori, unitamente alla totale deresponsabilizza-zione dell'agente della riscossione, incide in modo ablatorio sul patrimoniodell'ente, violando i principi costituzionali e convenzionali.[OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre la più recente giurisprudenza di legittimitàche ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di compatibilità della disci-plina con l'art. 6 CEDU e l'art. 117 Cost.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528‑529,legge n. 228/2012; art. 2 D.M. 15 giugno 2015 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte territoriale ha omesso di considerare che, per i ruoli superioria euro 2.000, l'annullamento non è automatico, ma subordinato alla con-clusione delle attività di riscossione e alla trasmissione dell'elenco dellequote non riscosse.Sino a tale comunicazione, permangono le responsabilità ex art. 19d.lgs. n. 112/1999 e il credito dell'ente.La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la produzione documentale tar-diva dell'agente, in violazione dell'art. 345 c.p.c.Numero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/20263. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20, 59 d.lgs. n. 112/1999;art. 1 D.L. n. 282/2004; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005 (art. 360, n.3 c.p.c.).La Corte ha escluso la rilevanza del consolidamento del rapporto de-rivante dalla perdita del diritto al discarico, non considerando che le proro-ghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità presentano due momentiinterruttivi (1° ottobre 2004 e 30 settembre 2005), che rendono insensibilile successive modifiche normative e precludono l'applicazione della legge n.228/2012.4. Violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme del motivoprecedente (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte ha erroneamente affermato che i termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità sarebbero stati continuativamente prorogati,senza soluzione di continuità.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che le proroghe hanno subito vuoti normativi chedeterminano la decadenza del concessionario e il consolidamento del cre-dito.5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 59, comma 4‑quater, 19, comma 2, lett. c), e 20d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 59, comma 4‑qua-ter, che fissava al 30 giugno 2006 il termine ultimo per le comunicazioni diinesigibilità relative ai ruoli emessi sino al 30 giugno 2003.Tale termine non è mai stato prorogato: la mancata comunicazionedetermina la perdita del diritto al discarico e il consolidamento del creditodella Cassa.6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 4‑quinquies,D.L. n. 248/2007; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005; art. 1, commi527‑529, legge n. 228/2012 (art. 360, n. 3 c.p.c.).Numero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/2026La Corte di merito ha ritenuto applicabili le proroghe dei termini perl'inesigibilità senza che l'agente della riscossione abbia provato i requisitisoggettivi richiesti: a) l'acquisizione della maggioranza del capitale socialedella concessionaria da parte di Equitalia; b) l'adesione alla sanatoria delleirregolarità amministrative ex legge n. 311/2004.La Corte territoriale ha erroneamente equiparato l'acquisto del ramod'azienda all'acquisto del capitale sociale.7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b),36 e 59, comma 4‑ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).I giudici di appello hanno escluso l'obbligo di rendicontazione annualeper i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, ritenendo necessaria l'emana-zione del decreto attuativo.[OSCURATO:PERSONA] deduce che l'obbligo discende direttamente dall'art. 19,comma 2, lett. b), e che la mancata rendicontazione costituisce causa au-tonoma di perdita del diritto al discarico, come confermato dalla prassi Equi-talia e dalla giurisprudenza contabile.8. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione.9. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinunciaal ricorso.L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezio-nale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle que-stioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presentegiudizio, risolte dalle Sezioni Unite in corso di giudizio con la sentenza n.31908 del 7/12/2025.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attoNumero registro generale 7307/2025Numero sezionale 3040/2026Numero di raccolta generale 24496/2026Data pubblicazione 06/08/2026della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.La norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccom-bente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione inquanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugna-zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattan-dosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpre-tazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/07/2026.Il PresidenteGuido Mercolino