CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2019
Cassazione n. 30526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 12609-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llA RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1381/2019 della CORTE D'APPELLO dì MILANO, deposìtata il 09/09/2019 R.G.N. 1092/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udìenza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha deposìtato conclusioni scritte. RG 12609/2020 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1381 del 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare di due ore di multa comminata a [OSCURATO:PERSONA] in data 14.6.2017 e, per l'effetto, ha condannato la Oviesse spa (ora OVS spa) a restituire al lavoratore la somma di euro 19,23 trattenuta sulla retribuzione in applicazione della suddetta sanzione, oltre accessori dal luglio 2017 al saldo. 2. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la OVS spa affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata una nota congiunta, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione, stipulato in sede sindacale, intervenuto in data 18.1.2021, con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata. 2. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, le parti hanno dichiarato vicendevolmente di ritenere risolta ogni controversia insorta o insorgenda e di non avere concordemente nulla a pretendere in relazione ad esse. 3. Da tanto deriva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno, alla stregua dell'accordo in atti, ogni posizione di contrasto tra le stesse. 4. La natura della decisione ed il comportamento delle parti, che sono giunte ad una definizione stragiudiziale della controversia, inducono a compensare le spese di lite. 5. Non è dovuto, da parte della ricorrente, il versamento del doppio contributo unificato, in quanto la pronuncia di inammissibilità, nel caso di cessazione della materia del contendere, non costituisce una soccombenza in senso tecnico (cfr. Cass. n. 10437 del 2019).RG 12609/2020 P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio