CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2003
Cassazione n. 19524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 25/03/2003 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 07/03/2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Terni del 20/02/2024, di condanna alla pena di anni tre, mese quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e art. 80 comma 1 lett. a) del d.P.R.309/1990. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'affermata sussistenza della penale responsabilità del reato in capo all'imputato, alla luce di un compendio probatorio, primo di riscontri estrinsechi ed intrinsechi, e comunque non idoneo a provare che le cessioni della sostanza stupefacente siano avvenute e che il quantitativo di droga (pari a 17,75 gr) cui è stato trovato in possesso l'odierno ricorrente non fosse destinato ad uso personale. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, dolendosi in estrema sintesi dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.p.r. 309 del 1990; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, è inammissibile, non solo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma anche perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La seconda censura è parimenti inammissibile poiché il ricorrente si limita a riproporre le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, e tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, avendo il giudice a quo ritenuto che il quadro probatorio - il numero elevato di cessioni di sostanza stupefacente, in favore di diversi e numerosi acquirenti sono state ritenute indicative di un'attività di spaccio e della capacità di procacciare sostanze stupefacenti in maniera continuativa, di quantitativi apprezzabili- consentiva di escludere il riconoscimento della c.d. ipotesi lieve, ancorché i singoli episodi di cessione fossero di modica quantità. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]. MAG 2026 Il fsdtzia Pe Stif1iii,4'