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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34899/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'appello del medesimo distretto, in data il 20/09/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e, contestualmente, ha disposto l'esecuzione della decisione emessa il 10/10/2019, in rito abbreviato, per la condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo droghe leggere e pesanti.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia e deduce in sintesi due motivi di ricorso, qui riportati in funzione della motivazione, agli effetti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.

Con l'istanza di incidente di esecuzione si era sostenuto che il fatto oggetto di giudizio nelle due decisioni di condanna fosse lo stesso.

Esso era coperto dalla decisione della prima condanna, pur risultando diversamente circostanziato.

Tutti gli atti processuali depositati attestavano che la decisione di condanna era relativa al medesimo fatto che risultava da entrambi i titoli.

2.2. Con il secondo si duole il ricorrente della violazione dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. per non aver operato i singoli aumenti di pena, in ragione della ritenuta continuazione, sulla pena meno grave e in particolare su quella inflitta nel 2016.

Si era richiesto, in via subordinata, di operare l'aumento ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen. per ciascuna delle ipotesi di cessione partendo dalla pena irrogata con la sentenza 2128/15 RGNR , essendo più favorevole.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

Premette il Giudice dell'esecuzione che con la sentenza del 26/10/2015 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, per un fatto commesso in Barletta il 18 marzo 2015.

Con sentenza in data 20/9/2016, irrevocabile il 3/2/2017, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello.

Il giudice ritenne di poter qualificare i fatti come riconducibili alla sola condotta di detenzione della droga di cui alla fattispecie attenuata prevista dall'art 73, comma V, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la pluralità di reati e la continuazione, così determinando la sanzione in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 13/12/2016 Dellorco è stato dichiarato colpevole non solo di numerosissime cessioni di sostanza stupefacente, ma anche della detenzione dei medesimi quantitativi di cui al punto n.

IX dell'imputazione indicati nella contestazione mossa nel precedente procedimento penale.

I fatti sfociati nella sentenza del 10/10/2019 comprendono l'episodio della detenzione di stupefacente all'interno dell'abitazione, come emerge dal verbale di arresto del 18/3/2015.

Il disposto dell'art. 669 cod. proc. pen. prevede che, in presenza di più sentenze divenute irrevocabili per il medesimo fatto, si impone al Giudice di ordinare l'esecuzione della condanna meno grave, revocando le altre.

La pena inflitta con la sentenza del 10/10/2019 è relativa anche ad altri reati per i quali è stato escluso l'inquadramento nell'ambito di operatività dell'art. 73, comma V, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e si è ritenuto che per siffatte ipotesi relative alla cessione di cocaina la pena più alta da revocare è quella stabilita nella sentenza del 20/6/2016, pari ad un anno sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa e non quella da ricalcolare per effetto della continuazione in relazione alla sentenza del 10/10/2019.

Né ha ritenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe stato prospettabile un nuovo calcolo della pena, considerando la continuazione e la pena base prevista dall'art. 73 comma V d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, pena che sarebbe stata certamente più alta, non potendosi scendere sotto i limiti normativi.

La revoca ha dato atto della parziale diversità dei fatti attenendo gli stessi (giudicati con la seconda sentenza) a eventi solo parzialmente coincidenti con la condanna del 2016.

Alla luce di quanto detto la motivazione risulta puntuale e immune da ogni censura sviluppata.

In essa il Giudice dell'esecuzione ha correttamente dato atto sia dell'identità del fatto sia dell'individuazione, tra i due giudicati, di quello in relazione al quale è stata inflitta la pena più grave (trattandosi di sentenza di condanna per diverse fattispecie di reato, solo parzialmente coincidenti con il giudicato del 2016, correttamente revocato).

Ciò posto il ricorso va respinto; segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'appello del medesimo distretto, in data il 20/09/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e, contestualmente, ha disposto l'esecuzione della decisione emessa il 10/10/2019, in rito abbreviato, per la condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo droghe leggere e pesanti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia e deduce in sintesi due motivi di ricorso, qui riportati in funzione della motivazione, agli effetti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. Con l'istanza di incidente di esecuzione si era sostenuto che il fatto oggetto di giudizio nelle due decisioni di condanna fosse lo stesso. Esso era coperto dalla decisione della prima condanna, pur risultando diversamente circostanziato. Tutti gli atti processuali depositati attestavano che la decisione di condanna era relativa al medesimo fatto che risultava da entrambi i titoli. 2.2. Con il secondo si duole il ricorrente della violazione dell'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. per non aver operato i singoli aumenti di pena, in ragione della ritenuta continuazione, sulla pena meno grave e in particolare su quella inflitta nel 2016. Si era richiesto, in via subordinata, di operare l'aumento ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen. per ciascuna delle ipotesi di cessione partendo dalla pena irrogata con la sentenza 2128/15 RGNR , essendo più favorevole. 3. Il ricorso è infondato e va respinto. Premette il Giudice dell'esecuzione che con la sentenza del 26/10/2015 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, per un fatto commesso in Barletta il 18 marzo 2015. Con sentenza in data 20/9/2016, irrevocabile il 3/2/2017, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello. Il giudice ritenne di poter qualificare i fatti come riconducibili alla sola condotta di detenzione della droga di cui alla fattispecie attenuata prevista dall'art 73, comma V, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la pluralità di reati e la continuazione, così determinando la sanzione in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 13/12/2016 Dellorco è stato dichiarato colpevole non solo di numerosissime cessioni di sostanza stupefacente, ma anche della detenzione dei medesimi quantitativi di cui al punto n. IX dell'imputazione indicati nella contestazione mossa nel precedente procedimento penale. I fatti sfociati nella sentenza del 10/10/2019 comprendono l'episodio della detenzione di stupefacente all'interno dell'abitazione, come emerge dal verbale di arresto del 18/3/2015. Il disposto dell'art. 669 cod. proc. pen. prevede che, in presenza di più sentenze divenute irrevocabili per il medesimo fatto, si impone al Giudice di ordinare l'esecuzione della condanna meno grave, revocando le altre. La pena inflitta con la sentenza del 10/10/2019 è relativa anche ad altri reati per i quali è stato escluso l'inquadramento nell'ambito di operatività dell'art. 73, comma V, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e si è ritenuto che per siffatte ipotesi relative alla cessione di cocaina la pena più alta da revocare è quella stabilita nella sentenza del 20/6/2016, pari ad un anno sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa e non quella da ricalcolare per effetto della continuazione in relazione alla sentenza del 10/10/2019. Né ha ritenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe stato prospettabile un nuovo calcolo della pena, considerando la continuazione e la pena base prevista dall'art. 73 comma V d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, pena che sarebbe stata certamente più alta, non potendosi scendere sotto i limiti normativi. La revoca ha dato atto della parziale diversità dei fatti attenendo gli stessi (giudicati con la seconda sentenza) a eventi solo parzialmente coincidenti con la condanna del 2016. Alla luce di quanto detto la motivazione risulta puntuale e immune da ogni censura sviluppata. In essa il Giudice dell'esecuzione ha correttamente dato atto sia dell'identità del fatto sia dell'individuazione, tra i due giudicati, di quello in relazione al quale è stata inflitta la pena più grave (trattandosi di sentenza di condanna per diverse fattispecie di reato, solo parzialmente coincidenti con il giudicato del 2016, correttamente revocato). Ciò posto il ricorso va respinto; segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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