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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 27707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 24 marzo 2022, del Tribunale di Bari che ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in relazione al reato di cui all'art. 40 d.lvo n. 504 del 1995, per aver acquistato nei mesi di febbraio e marzo 2017, ripetute partite di prodotti petroliferi in quantità superiore Ora 2000 chilogrammi, in evasione di imposte e sottraendole al pagamento delle accise, per un totale di C 204.758, corrispondenti ad un accise evasa pari a C 126.417,59 (capo 12), confermando i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274-275 cod.proc.pen. e vizio di illogicità della motivazione sulla valutazione del tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura cautelare, pari a cinque anni, ai fini della sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva in assenza di occasione prossima della commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato per le ragioni qui esposte.

Va osservato che all'indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all'art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa, con l'ulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 262767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliuolo, Rv. 282769 - 01), con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve, essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01).

6. A tali principi si è attenuto il Tribunale cautelare che, con motivazione oltremodo adeguata ed ispirata alle oggettive risultanze di fatto, ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

Il concreto pericolo di recidiva, nella dimensione valutativa come sopra indicata, è stato argomentato sulla scorta delle modalità del fatto, ben delineato a pag. 27, e l'attualità del medesimo in un contesto nel quale, l'attualità è stata strettamente collegata alla gestione di società estere sedenti nella Repubblica Ceca.

Mette conto rilevare, il Collegio, che, secondo l'ordinanza impugnata (cfr. pag. 27), l'attualità risulta collegata alla gestione di una società nella Repubblica Ceca, e tenuto conto che il sodalizio nell'ambito del quale si inseriva proprio l'attività illecita dell'indagato operava proprio attraverso società sedenti della Repubblica Ceca, la motivazione è oltremodo adeguata e non manifestamente illogica.

7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 24 marzo 2022, del Tribunale di Bari che ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in relazione al reato di cui all'art. 40 d.lvo n. 504 del 1995, per aver acquistato nei mesi di febbraio e marzo 2017, ripetute partite di prodotti petroliferi in quantità superiore Ora 2000 chilogrammi, in evasione di imposte e sottraendole al pagamento delle accise, per un totale di C 204.758, corrispondenti ad un accise evasa pari a C 126.417,59 (capo 12), confermando i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274-275 cod.proc.pen. e vizio di illogicità della motivazione sulla valutazione del tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura cautelare, pari a cinque anni, ai fini della sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva in assenza di occasione prossima della commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato per le ragioni qui esposte. Va osservato che all'indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all'art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa, con l'ulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 262767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliuolo, Rv. 282769 - 01), con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve, essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). 6. A tali principi si è attenuto il Tribunale cautelare che, con motivazione oltremodo adeguata ed ispirata alle oggettive risultanze di fatto, ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Il concreto pericolo di recidiva, nella dimensione valutativa come sopra indicata, è stato argomentato sulla scorta delle modalità del fatto, ben delineato a pag. 27, e l'attualità del medesimo in un contesto nel quale, l'attualità è stata strettamente collegata alla gestione di società estere sedenti nella Repubblica Ceca. Mette conto rilevare, il Collegio, che, secondo l'ordinanza impugnata (cfr. pag. 27), l'attualità risulta collegata alla gestione di una società nella Repubblica Ceca, e tenuto conto che il sodalizio nell'ambito del quale si inseriva proprio l'attività illecita dell'indagato operava proprio attraverso società sedenti della Repubblica Ceca, la motivazione è oltremodo adeguata e non manifestamente illogica. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament