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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01541/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 24/11/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, comma secondo, 582 cod. pen., 4

I. 110/1975, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110/1975, in quanto estinta per prescrizione, ridetermina do la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la versione dei fatti della persona offesa fosse del tutto attendibile ed assistita da riscontri, a differenza di quella dell'imputato, atteso che i testi presenti sul luogo avevano confermato la versione del Cascino, pur avendo assistito da lontano alla vicenda; in particolare il teste [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in tempo per evitare l'uso del coltello, consentendo al Cascino di portare l'arma ai Carabinieri.

Parimenti immune da censure logiche appare la valutazione di inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata evidenziato la gravità della condotta, connotata dall'uso di un'arma, anche alla luce della manifestazione di aggressività dimostrata dall'imputato, che è stato bloccato solo dall'intervento di terzi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 24/11/2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, comma secondo, 582 cod. pen., 4 I. 110/1975, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110/1975, in quanto estinta per prescrizione, ridetermina do la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la versione dei fatti della persona offesa fosse del tutto attendibile ed assistita da riscontri, a differenza di quella dell'imputato, atteso che i testi presenti sul luogo avevano confermato la versione del Cascino, pur avendo assistito da lontano alla vicenda; in particolare il teste [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in tempo per evitare l'uso del coltello, consentendo al Cascino di portare l'arma ai Carabinieri. Parimenti immune da censure logiche appare la valutazione di inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata evidenziato la gravità della condotta, connotata dall'uso di un'arma, anche alla luce della manifestazione di aggressività dimostrata dall'imputato, che è stato bloccato solo dall'intervento di terzi. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] est
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