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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1976

Cassazione n. 01043/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1976 avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28158/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta.

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1976 avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28158/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01043/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris