CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 24463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20371/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. ARNO 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], PROCURA REPUBBLICA COSENZA-intimati- avverso DECISIONE di [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri di Cosenza, con delibera del 21 febbraio 2017, dispose la sanzione disciplinare della cancellazione dell’albo nei confronti del geom. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per grave morosità contributiva. Avverso detta decisione, il geom. Riccetti propose ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri, che fu respinto con provvedimento del 15.5.2019. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne che la morosità nel pagamento da parte del professionista dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 potesse determinare sia la sospensione dall'esercizio professionale senza limiti di tempo, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, sia la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929. Non ravvisò, pertanto, alcuna incompatibilità tra la sospensione dall’esercizio professionale senza limiti di tempo, già applicata al Riccetti, e la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per essere diversi i beni giuridici tutelati dalle norme. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri ha proposto ricorso per cassazione il geom. Riccetti, deducendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, che è litisconsorte necessario nel giudizio di cassazione in quanto parte necessaria del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 15 delRegio decreto del 11/02/1929 - N. 274 (cfr. anche SSUU sentenza n. 11622/1997). Va trattato, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2 della L.536/49, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il ricorrente osserva che nessuna norma deontologica prevede la sanzione da applicare in caso di morosità verso la cassa dei geometri mentre la sanzione per il mancato versamento dei contributi è prevista dall’art.2 della Legge n.536 del 1949, che ha carattere generale e si applica a tutti gli ordini ed i collegi professionali; in tale ipotesi, la legge commina la sanzione della sospensione, che può essere revocata quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute. Inoltre, la previsione di una sanzione specifica per un comportamento contrario illegittimo risponderebbe al principio di legalità e tassatività delle sanzioni. Il motivo è fondato. La decisione impugnata non ha fatto applicazione dell’orientamento di questa Corte in materia di sanzioni applicabili da parte del professionista iscritto all’albo per il mancato pagamento dei contributi annuali. La questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con sentenza del 21/11/1997, n.11622, in relazione all’ipotesi di un ingegnere iscritto all'albo professionale, che aveva omesso di pagare, nei termini stabiliti dal Consiglio dell'ordine, i contributi annuali; in tal caso, il provvedimento che può essere adottato nei suoi confronti dal Consiglio dell'ordine non è la cancellazione dall'albo, ma la sospensione a tempo indeterminato, che può essere inflitta solo con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare. Tale principio è applicabile a tutti i professionisti, secondo quanto prescritto dalla L. 3 agosto 1949, n. 536 in materia di sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, il quale ha previsto che i diversi ordinamenti delle libere professioni possano prevedere contributi a carico degli iscritti al relativo albo. Il D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ha, infatti, stabilito, all'art. 7, comma 2, che il Consiglio dell'ordine "può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo”. L’art.2 della L. 536/49 ha disposto che: “i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.” La norma prosegue prevedendo che “coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare”. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute Dalle norme richiamate si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell'ordine e dal Collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, nei suoi confronti può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare. Con l’entrata in vigore del D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, applicabile a tutte le libere professioni tra cui la professione di geometra, sono state abrogate le norme che disciplinano la medesima fattispecie contenute nei singoli ordinamenti professionali. Per quanto riguarda la professione del geometra, l’art.11 del RD n.274 del 1929 prevede che “ le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a)l'avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;d) la cancellazione dall'albo. Una volta entrato in vigore l'art. 2 della L. 2 agosto 1949, n. 536, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta di carattere generale, che prevede la facoltà del Consiglio dell'ordine di dare inizio nei confronti del professionista, mediante la contestazione del fatto, all'apertura di un procedimento che è destinato a svolgersi nelle forme di quello disciplinare ed eventualmente a concludersi con la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato. Il principio affermato dalle Sezioni Unite ha avuto applicazione in una sentenza della Seconda Sezione Civile del 9.7.2004 n.12729 (non massimata in relazione alla questione di diritto sollevata nel presente giudizio), con la quale è stata distinto l’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536 e della sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274. Nella parte motivazionale è stato ribadito che “l a morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 può determinare, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, la quale, secondo l'ultimo comma del citato art. 2, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute". Tale sospensione è applicata dal Consiglio locale dell'ordine, secondo l'espressa previsione di legge, "osservate le forme del procedimento disciplinare" (v., al riguardo, Sez. un. 21 novembre 1997 n. 11622)”. Diversa dalla sanzione della sospensione dall'esercizio professionale senza limiti temporali è la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, per abusi e mancanze che non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi, il quale, di per sé solo, dà adito all'applicazione della legge n. 536/1949. La Corte ha precisato che la sanzione della cancellazione dall’albo può essere applicata, anche durante il periodo di sospensione applicata sulla base della legge n. 536/1949, in presenza di altre violazioni che concorrano o siano conseguenti all’omesso versamento dei contributi; nel caso esaminato dalla Corte, il professionista non aveva riconsegnato il sigillo metallico ed il tesserino di riconoscimento, derivante dalla sospensione a tempo indeterminato che aveva impedito di rendere conoscibile ai terzi il divieto di esercizio della professione in costanza di sanzione. Ha quindi errato il Consiglio Nazionale dei Geometri a ritenere che la morosità nel pagamento da parte del geometra dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 potesse determinare, oltre alla sospensione dall'esercizio professionale senza limiti di tempo, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, anche la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929. Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. Va dichiarato assorbito il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art.3, comma 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.241 per carenza di motivazione ed eccesso di potere. La decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometri in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la decisione impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Consig