CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 40805/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29.1.2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 6.4.2004, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca e, in data 22.2.2007, dalla Corte appello di Napoli, determinando la pena complessiva di anni otto e mesi dieci di reclusione ed C 1000 di multa. E' stato ritenuto più grave il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 22.2.2007 dalla Corte appello di Napoli e la relativa pena base, comprensiva degli aumenti per la continuazione interna a quel giudizio è stata fissata, come nel giudizio di cognizione, in anni sette e mesi dieci di reclusione; per i reati giudicati dalla ulteriore condanna è stato applicato un aumento di anni uno di reclusione ed C 1000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in quanto sulla pena del reato più grave non era stata operata la diminuzione di pena per il rito abbreviato. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen. in quanto era stata applicata la pena pecuniaria, prevista solo per il reato satellite. ,4 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso di reato più grave punito con sola pena detentiva e reato satellite punito con pena congiunta l'aumento va operato sulla pena detentiva (Sez. U, n. 40983 del 21.6.2018). [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e va perciò disposto annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento di C 1.000 di multa, che elimina. Nel resto, il ricorso è manifestamente infondato. 1. La determinazione della pena base è stata compiuta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 187 disp att. cod. proc. pen., in relazione alla pena più grave inflitta nei giudizi di cognizione. La censura, proposta con il primo motivo, si duole che non sarebbe stata applicata, dal giudice dell'esecuzione, la diminuzione di pena per il rito abbreviato, ma tale diminuente processuale era già stata applicata nel giudizio di cognizione, la cui commisurazione è stata recepita dal giudice dell'esecuzione sia per quanto riguarda il reato più grave che in relazione agli aumenti per la continuazione interna. Il primo motivo, dunque, risulta manifestamente infondato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento di pena (commisurato in anni uno di reclusione ed C 1000 di multa) per il reato satellite giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 6 aprile 2004, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca. In particolare, viene dedotta la illegalità della pena di C 1.000 di multa, aggiunta alla pena della reclusione in violazione del principio del calcolo mediante moltiplicazione della pena base del reato più grave. Il motivo è fondato. La giurisprudenza (Sez. U, n. 40983 del 21 giugno 2018, Giglia, Rv. 273751) ha esaminato il caso della continuazione fra reato punito con pena congiunta e reato satellite punito con sola pena pecuniaria, ed ha stabilito che va superato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo il quale è legale la pena determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. anche a prescindere dalla previsione edittale relativa a ciascuna fattispecie, in quanto può determinare un cumulo giuridico più grave del cumulo materiale, in contrasto con la ratio della continuazione. Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che, nel caso esaminato, si doveva procedere in due fasi: dapprima, determinare - secondo il metodo della moltiplicazione della pena base stabilito dall'art. 81 cod. pen. - l'aumento della pena detentiva (prevista per il reato più grave) e quindi ragguagliare detto aumento alla pena pecuniaria (l'unica prevista per il reato satellite), secondo il criterio stabilito dall'art. 135 cod. pen. Si è precisato che l'operazione di ragguaglio della pena detentiva in quella pecuniaria va compiuta per evitare al condannato per reato continuato un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto al condannato per gli stessi reati, ma non uniti nel vincolo della continuazione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che gli stessi principi devono applicarsi anche nel caso in cui - quello che ricorre nel presente procedimento - il reato più grave è sanzionato con sola pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta. Dunque, nel caso in esame si deve procedere unicamente alla moltiplicazione della pena base (detentiva) - di genere e specie comune a tutti i reati in continuazione - senza computare la pena pecuniaria, prevista solo per il reato satellite in aggiunta alla pena detentiva. Nel caso in esame il criterio normativo del calcolo della pena per moltiplicazione non determina alcun effetto sfavorevole per il condannato. La determinazione del giudice dell'esecuzione, nella parte relativa all'aumento di C 1000 di multa, risulta quindi in violazione dell'art. 81 cod. pen., secondo l'interpretazione data da Sezioni Unite Giglia, cui il collegio aderisce. 3. Va quindi pronunciato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'aumento di euro 1.000,00 di multa che esclude. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione 'dell'aumento di euro 1.000,00 di multa che esclude. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente iz