Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:148
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0150_RES
Causa C‑150/24 [Aroja] (
i
)
A
contro
[OSCURATO:PERSONA] B
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 – Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l’esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell’assenza di controllo in tempo utile»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Durata massima – Calcolo – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 5 e 6)
(v. punti 53‑69, 73, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Riesame ad intervalli ragionevoli – Superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi – Obbligo di controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Subordinazione dell’esecuzione del controllo alla domanda della persona trattenuta – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 3 e 5)
(v. punto 75‑79, dispositivo 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga eventuale del trattenimento – Decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Obbligo di effettuare tale controllo entro il più breve tempo possibile dall’adozione della decisione amministrativa
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2, 3, 5 e 6)
(v. punti 80‑89, dispositivo 3)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga eventuale del trattenimento – Decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi – Assenza di controllo da parte di un’autorità giudiziaria in tempo utile – Conseguenze – Cessazione automatica del trattenimento – Assenza – Condizioni
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 1‑6)
(v. punti 90‑100, dispositivo 4)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), la Corte si pronuncia sul calcolo dei periodi massimi di trattenimento ai fini dell’allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e sulle garanzie procedurali applicabili ai periodi di trattenimento prolungati, alla luce dell’articolo 15 della direttiva 2008/115 (
1
).
Nel settembre 2022, A, cittadino marocchino, è arrivato illegalmente in Finlandia, mentre sussisteva, a suo carico, un divieto di ingresso nell’area Schengen. Il giorno del suo arrivo, egli è stato posto per la prima volta in trattenimento ai fini del suo allontanamento verso il Marocco.
Nel settembre 2023, A è stato trattenuto per la terza volta, ai fini del medesimo allontanamento. In tale data, egli era già stato trattenuto per un totale di cinque mesi e 23 giorni. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, i requisiti per il superamento del periodo massimo iniziale di trattenimento di sei mesi risultavano soddisfatti, poiché l’esecuzione dell’allontanamento era stata ritardata a causa, da un lato, della mancata cooperazione di A e, dall’altro lato, del fatto che i documenti necessari non erano stati ottenuti da parte del Regno del Marocco. Questo terzo periodo di trattenimento è stato esaminato d’ufficio e mantenuto dal Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado della Carelia meridionale, Finlandia) dopo che il periodo massimo iniziale di sei mesi di trattenimento poteva risultare superato.
Dato che il suo appello è stato respinto, A ha presentato una domanda di annullamento di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno della sua domanda egli deduce l’illegittimità del suo trattenimento per il motivo che la questione del superamento del periodo massimo di sei mesi non sarebbe stata esaminata conformemente alle norme procedurali applicabili. Il giudice del rinvio, dal canto suo, ritiene che un’interpretazione secondo la quale tutti i periodi di trattenimento trascorsi debbano essere presi in considerazione al fine di valutare il periodo massimo di trattenimento può essere giustificata dal fatto che, durante tali periodi, il trattenimento di A si basava sul medesimo fondamento giuridico.
Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se taluni periodi di trattenimento consecutivi, interrotti da periodi di libertà, debbano essere cumulati senza eccezioni o se, e per quali motivi, taluni periodi di trattenimento precedenti possano essere esclusi dal calcolo. Peraltro, il giudice del rinvio si interroga sui requisiti temporali ai quali è soggetto il controllo giurisdizionale dei periodi di trattenimento prolungati e sulle conseguenze di un’eventuale irregolarità di tale controllo.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte interpreta l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115 nel senso che, al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l’insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio. Tale conclusione non è messa in discussione dalla circostanza che tali periodi di trattenimento siano intervallati da periodi di libertà.
In effetti, la Corte ricorda che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa precisa inoltre che una siffatta misura è volta a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità punitiva.
Peraltro, la Corte sottolinea che condizionare il calcolo eventuale dei periodi di trattenimento alla presenza di talune circostanze di fatto potrebbe pregiudicare l’obiettivo di garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri. Inoltre, l’assenza di presa in considerazione sarebbe, a seconda dei casi, in grado di causare una violazione del principio di proporzionalità, il quale esige che il trattenimento ai fini dell’allontanamento sia quanto più breve possibile.
Per quanto riguarda il rischio di fuga o il fatto che il cittadino interessato eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento, la Corte indica che tali elementi costituiscono motivi che consentono di giustificare il trattenimento. Tuttavia, far decorrere un nuovo termine di trattenimento sulla base di tali motivi, sebbene si discuta dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio, potrebbe svuotare di efficacia pratica il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva 2008/115. Riguardo alla considerazione eventuale di altre circostanze di fatto caratterizzanti la situazione del cittadino interessato, non precisate e di natura variabili e soggettive, essa esporrebbe gli interessati a un rischio di arbitrio, tenuto conto dell’incertezza del diritto che ne deriverebbe.
In secondo luogo, poiché un controllo da parte di un’autorità giudiziaria della decisione di prolungare il primo periodo di trattenimento oltre i sei mesi deve necessariamente essere effettuato, la Corte constata che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 osta al fatto che l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi sia subordinata alla domanda della persona trattenuta.
In terzo luogo, la Corte sottolinea che, in mancanza di norme fissate dal diritto dell’Unione concernenti le modalità procedurali relative al controllo giudiziario dei riesami del trattenimento in caso di periodi di trattenimento prolungati, gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell’autonomia procedurale e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, per disciplinare tali modalità, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività delle disposizioni del diritto dell’Unione. Pertanto, fatta salva l’osservanza di tali principi, gli Stati membri non sono tenuti a prevedere che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di trattenimento avvenga prima che tale periodo sia raggiunto. Ciò premesso, il principio di equivalenza impone che tale controllo non operi più tardi di quello previsto all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 per quanto riguarda il trattenimento, considerato che il trattenimento e la proroga del medesimo hanno natura analoga. Di conseguenza, esso deve svolgersi entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione.
In quarto e ultimo luogo, la Corte ritiene che l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2008/115 non implichi automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giudiziario è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 6, non sia raggiunto. Su tale punto, la Corte ricorda che l’obbligo di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, delle decisioni delle autorità amministrative che prolungano il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi non è incluso tra i requisiti di legittimità del trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115, bensì tra quelli volti a garantire il diritto dei cittadini di paesi terzi, trattenuti da uno Stato membro, a una tutela giurisdizionale effettiva.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).