Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33463/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 15476/25 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 715/2025 con cui il Tribunale di Catania in data 07/02/2025 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.1, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenufe di cui al comma quinto dell'art. 73 d.

P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. 'proc. pen. 2.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

3. Nel caso in esame l'ipotesi del quinto comma invocata non può ritenersi ignorata per errore evidente, tenuto conto della descrizione del fatto, quale emerge dall'imputazione, relativo alla detenzione di un quantitativo di cocaina del peso di gr. 68 e del ruolo preminente svolto dall'imputato nel confezionamento delle dosi, ivi comprese quelle detenute dall'altro imputato.

4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 15476/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 715/2025 con cui il Tribunale di Catania in data 07/02/2025 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.1, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazione giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenufe di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. 'proc. pen. 2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 3. Nel caso in esame l'ipotesi del quinto comma invocata non può ritenersi ignorata per errore evidente, tenuto conto della descrizione del fatto, quale emerge dall'imputazione, relativo alla detenzione di un quantitativo di cocaina del peso di gr. 68 e del ruolo preminente svolto dall'imputato nel confezionamento delle dosi, ivi comprese quelle detenute dall'altro imputato. 4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33463/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris