CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26547/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 giugno 2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 15 aprile 2019 del Tribunale di Velletri resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì concedendo i doppi benefici di legge a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il medesimo fatto dal primo Giudice a mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno lamentato erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, attesa l'intervenuta condanna a fronte della sussistenza dei requisiti tutti per giungere all'assoluzione. In particolare, il Chakib andava assolto perché non aveva provveduto alla cessione dello stupefacente, mentre il Tobaji aveva accompagnato l'amico a prendere un caffè. Non erano state considerate le dichiarazioni rese, secondo cui Chakib non avrebbe ceduto lo stupefacente ma al contrario avrebbe voluto acquistarlo, senza avere peraltro denaro sufficiente. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur sussistendone tutti i requisiti di legge. Né erano state distinte le posizioni dei due imputati, visto che il Tobaji si era limitato ad accompagnare l'altro imputato. 2.3. Col terzo motivo infine è stata censurata l'omessa valutazione circa la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, non vi è confronto col percorso motivazionale concordemente seguito e ribadito dai Giudici del merito, i quali sono giunti all'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti in esito alla diretta osservazione, da parte delle Forze dell'ordine, delle condotte tenute dai due imputati. Uno di costoro - Chakib - in zona isolata di Nettuno consegnava infatti "qualcosa" a due assuntori di stupefacenti ricevendone in cambio del denaro, mentre l'altro - Tobaji, passeggero dell'autovettura condotta da Chakib - si guardava attorno in evidente controllo della situazione. Mentre i due assuntori infine, fermati dagli operanti e ammettendo di averle acquistate poco prima da cittadino marocchino, erano così trovati in possesso di due bustine contenenti eroina, da cui potevano ricavarsi quattro dosi l'una; laddove addosso a Chakib era rinvenuto il corrispettivo della cessione, così compiuta sotto l'occhio di militari dell'Arma. In proposito è invero nozione comune che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (è stata così ritenuta immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta", con il compito di avvisare i concorrenti, dediti all'attività di spaccio, dell'arrivo della polizia giudiziaria)(ex plurimis, Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521). 3.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, non vi è anzitutto contraddizione alcuna nell'iter argomentativo. Infatti la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (è stata così esclusa la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)(Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). Ciò posto, ed anche al riguardo non vi è puntuale confronto con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha non illogicamente escluso l'ipotesi di una particolare tenuità del fatto, in ragione dell'oggetto della cessione unitamente alle modalità non del tutto elementari attraverso le quali detta cessione è stata condotta a termine, tenuto altresì conto dell'offensività della condotta e del pericolo per la salute pubblica. In siffatto contesto il precedente specifico ascritto a Chakib rappresentava solamente circostanza ulteriore in senso negativo.o 3.3. Infine, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per un verso vi è stata esplicita esclusione in ragione della qualità della sostanza e delle modalità dell'azione. Laddove è appunto noto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). D'altro canto sussiste anche motivazione implicita ma del tutto univoca, laddove appunto la Corte territoriale ha invero osservato che il trattamento sanzionatorio doveva ritenersi congruo e non suscettibile di ulteriori riduzioni. 3.3.1. In ogni caso, poi, non vi è confronto neppure in ordine all'avvenuta distinzione delle posizioni dei ricorrenti, atteso che in effetti Tobaji - a differenza del coimputato - è stato destinatario dei doppi benefici proprio in considerazione della prognosi favorevole che, da incensurato, poteva ancora godere. 4. La complessiva manifesta infondatezza delle impugnazioni non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle