CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 26653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25035/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1477/2017 depositata il 21/03/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto nel contribuente e contestando la soggezione al tributo e la comminatoria delle sanzioni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto all’esito dell’appello. 3. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha resistito con controricorso. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudi