CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania n. 4769/2021,depositata il 18 maggio 2021;Numero registro generale 29232/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 14419/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con ricorso del 5 luglio 2016, notificato all’Agenzia delleEntrate ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] adìva laCommissione Tributaria Provinciale di Catania, chiedendol’annullamento di n. 5 cartelle di pagamento, in particolare:1) cartella di pagamento n. 293/2012/0018253148, relativa airuoli n. 104 e n. 550148 emessi nel 2012 dall'Agenzia delleEntrate di Catania per IRPEF, add. reg. e add. com., anni 2005e 2008, per € 8.019,67, oltre sanzioni ed interessi;2) cartella di pagamento n. 293/2013/0015107913, relativa alruolo n. 550023 emesso nel 2013 dall'Agenzia delle Entrate diCatania per IRPEF, add. reg. e add. com., anno 2009, per €6.794,00, oltre sanzioni ed interessi;3) cartella di pagamento n. 293/2013/004919706, relativa airuoli n. 250439 e n. 250398 emessi nel 2013 dall'Agenzia delleEntrate di Catania per Irap e rit. fonte, anno 2010, per €5.718,56, oltre sanzioni ed interessi;4) cartella di pagamento n. 293/2015/0006721703, relativa alruolo n. 250647 emesso nel 2014 dall'Agenzia delle Entrate diCatania per IRPEF, add. reg. e add. com., anno 2011, per €13.297,06, oltre sanzioni ed interessi;5) cartella di pagamento n. 293/2014/0037994279, relativa alruolo n. 250526 emesso nel 2014 dall'Agenzia delle Entrate diCatania per add. reg., add. com., ritenute alla fonte anno 2011,per € 1.667,00, oltre sanzioni ed interessi,Il contribuente eccepiva, in particolare, l’invalidità dellanotifica delle suddette cartelle di pagamento, asserendo che ditali cartelle era venuto a conoscenza soltanto per propriaR.G. N. 29232/2021 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29232/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 14419/2026Data pubblicazione 15/05/2026iniziativa, ottenendo, in data 28 giugno 2016, l’estratto di ruolodall’Agente della riscossione.2. [OSCURATO:PERSONA] di Catania, consentenza n. 5737/2017, depositata il 25 maggio 2017,dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto le cartelle dipagamento impugnate erano state tutte notificate a mani delconiuge o del figlio convivente, condannando il ricorrente allarifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:SOCIETA] – sezione staccata di Catania,con sentenza n. 4769/2021, pronunciata il 12 marzo 2021, edepositata in segreteria il 18 maggio 2021, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e compensando lespese del giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMicci Michele, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 17novembre 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.L’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata allaRiscossione [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 139R.G. N. 29232/2021 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29232/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 14419/2026Data pubblicazione 15/05/2026c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), dello stessocodice di rito.Deduce, in particolare, che, nel caso di specie, la C.T.R., nelconsiderare valide le notifiche delle cartelle di pagamentoimpugnate, aveva erroneamente ritenuto insussistente l’oneredi invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) alcontribuente, in quanto la notifica era avvenuta a mani difamiliare del contribuente stesso.1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che,ai fini della prova dell’invio delle raccomandate informative, nonavevano alcun valore probatorio le stampe informali delledistinte prodotte dall’Agente per la riscossione, e provenienti datale “[OSCURATO:PERSONA]”.2. Così delineati i motivi di ricorso, rileva questa Corte che ilprimo motivo è fondato.2.1. Trattasi, nel caso di specie, di notificazioni delle cartelledi pagamento effettuate a mezzo di messo notificatore.La C.T.R. ha accertato in fatto che le cartelle di pagamento dequibus erano state notificate a mezzo di messo notificatore,mediante consegna di copia a familiari della contribuente.La Corte regionale, tuttavia, non ha dato conto di aververificato se, in relazione ai predetti atti esattivi, risultasseinviata al destinatario la raccomandata informativa, così comeprescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. n.600/1973, nel testo risultante a seguito delle modificheapportate dall’art. 37, comma 27, lett. a), del d.l. 4 luglio 2004,n. 223, conv. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.Quest'ultima norma, infatti, regola le modalità di notificazionedegli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alladisciplina del codice di procedura civile, regolamenta in manieraR.G. N. 29232/2021 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 29232/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 14419/2026Data pubblicazione 15/05/2026difforme, rispetto al codice di rito, il caso in cui la notifica vengaeseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzatidall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario.L'art. 60, 1 comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, infattistatuisce che nel caso il consegnatario non sia il destinatariodell'atto o dell'avviso, il messo consegni o depositi la copiadell'atto da notificare in busta sigillata, su cui riporta il numerocronologico della notificazione, dandone atto nella relazione incalce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta nonsono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi ilcontenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere unaricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazionedell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (Cass.1° marzo 2023, n. 6121; Cass. 15 maggio 2024, n. 13507).La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, affinché, tra l’altro,verifichi l’effettuazione di tutte le formalità previste dall’art. 60,comma 1, lett. b-bis), cit., nonché per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.2.2. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 29232/2021 R.G. 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]