CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 28173/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19249/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]Aloisio e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 147/2022, pubblicata il 16 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] relativamente a una pluralità di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito concernenti una molteplicità di crediti contributivi e assicurativi vantati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e, quindi, la prescrizione dei crediti. Il Tribunale di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 110/21, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine a uno dei crediti e rigettato nel merito il resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 147/2022, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’ADER e l’INAILsi sono difese con controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. La sola [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, legge n. 53 del 1994, e dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che il citato art. 3-bis riguarderebbe le notifiche del difensore e non quelle degli atti formati dagli enti pubblici. In particolare, non sarebbe stato il solo indirizzo del destinatario a dovere risultare dagli appositi elenchi indicati dall’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, ma anche quello del mittente. Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 bis deld.lgs. n. 82 del 2005, atteso che non vi sarebbe stato alcun obbligo, a carico dei contribuenti, di aprire messaggi provenienti da indirizzi non riconducibili con assoluta certezza all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. Le censur e, che possono essere esaminate insieme, stante la stretta connessione,sono infondat e . La giurisprudenza (Cass., SU, n. 15979 del18 maggio 2022 ; Cass., Sez. L, n. 23731del 22 agosto 2025, non massimata; Cass., Sez. 6 - L, n. 31160 del 21 ottobre 2022, non massimata) ha chiarito che non è nulla neppure la notifica di un atto giudiziario effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi,ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, tenuto conto che: -la più stringente regola, di cui all’art. 3 - bis, comma 1, della l egge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; - ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005; - in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Queste considerazioni rendono prive di pregio le contestazioni di parte ricorrente. Peraltro, ad esse si aggiunge la circostanza che parte ricorrente non ha neppurenegato l ’ effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la propria casella di posta elettronica, ma l’ha esplicitamente ammessa. Trova applicazione, dunque, il principio giurisprudenziale (Cass., Sez. V, n. 24086 del 30 ottobre 2020, non massimata) per il quale anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, in particolare,la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. In particolare, con ordinanza n. 6417 del5 marzo 2019, la Sezione 6 - V della Suprema Corte ha affermato che la «natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 60 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione e della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.» (Cass., Sez. 5, n. 27561 del 30ottobre 2018). 2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c.”. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.e sono liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti . Nessuna statuizione sul punto deve esservi quanto all’[OSCURATO:PERSONA], attesa la sua condotta processuale. Si attesta, altresì, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; pone le spese di lite a carico di parte ricorrente che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15% per ciò che concerne l’[OSCURATO:PERSONA] e al rimborso delle spese prenotate a debito con riferimento all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA];sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q