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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997J0206 - IT Avis juridique important | 61997J0206 Sentenza della Corte del 29 giugno 1999. - [OSCURATO:PERSONA] di Svezia contro Consiglio dell'Unione europea. - Adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia - Pesca - Fissazione dei totali ammissibili delle catture di taluni pesci - Merluzzo bianco. - [OSCURATO:PERSONA]206/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03885 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Regime di quote di pesca - Ripartizione fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri delle possibilità di pesca - Regolamento n. 390/97 che stabilisce la ripartizione del totale di catture disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] per il 1997 - Calcolo della parte di catture di merluzzo bianco attribuita alla Svezia - Violazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione del 1994 - Insussistenza [Atto di adesione del 1994, art. 121, n. 1, regolamento (CEE) del Consiglio n. 390/97, allegato I] [OSCURATO:PERSONA]. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione determinante la parte di catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, da esso stabilita, alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, a prescindere dal fatto che detta pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria.

Tuttavia, per quanto attiene alla pesca di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, di cui alla tabella figurante nella detta disposizione, tale chiave di ripartizione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria, escluso il «merluzzo bianco di compensazione» che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi al fine di ovviare alla riduzione della parte dei totali ammissibili delle catture che per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri deriva dal detto Atto di adesione, anche se il merluzzo in parola viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA].

A ragione, quindi, il Consiglio, nell'allegato I del regolamento n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, ha fondato il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nella zona III b, c e d soltanto sul totale ammissibile di catture attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA], esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione». [OSCURATO:PERSONA] causa C-206/97, [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Svezia, 2, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor Thomas van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far annullare il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P.J.G.

Kapteyn (relatore), J.-P.

Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha chiesto, a norma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d.

Sulla normativa comunitaria La pesca nel [OSCURATO:PERSONA] 2 In applicazione dell'art.

V della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a norma della decisione del Consiglio 25 luglio 1983, 83/414/CEE (GU L 237, pag. 4; in prosieguo: la «convenzione»), modificata dal protocollo sulla conferenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti della convenzione sottoscritto a Varsavia l'11 novembre 1982, la pesca nel [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dalla commissione internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Ai sensi degli artt.

IX-XI della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] fissa annualmente e per ciascuna parte contraente il totale ammissibile delle catture (in prosieguo: il «TAC») per ogni stock di pesci e per ogni zona; a tal fine, essa redige raccomandazioni che diventano vincolanti nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti se nessuna obiezione viene formulata da questi ultimi entro un certo termine. 3 Per il 1997, il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] europea è stato fissato a 109 600 tonnellate dalla 22° sessione della [OSCURATO:PERSONA] che si è tenuta a Varsavia dal 16 al 20 settembre 1996.

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), dispone all'art. 8, n. 4, punto i), che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca.

In conformità del medesimo n. 4, punto ii), di tale disposizione, il Consiglio ripartisce la possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo criteri atti a garantire la stabilità delle attività di pesca dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati. 5 Ai sensi dell'art. 3, lett. g), del detto regolamento, si intende per «"possibilità di pesca comunitarie", le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi». 6 [OSCURATO:PERSONA]. 3, lett. a), del medesimo regolamento prevede che con l'espressione «acque di pesca comunitarie» si intendono «le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri». [OSCURATO:PERSONA]. 121 dell'Atto di adesione 7 Quanto al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la parte da attribuire a tale Stato membro delle possibilità di pesca comunitarie i cui tassi di sfruttamento sono disciplinati da una limitazione di catture è fissata all'art. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»). 8 Quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è fissata al 35,037% dalla tabella compresa nel detto art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione.

La nota 7 di questa tabella prevede che tale percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie.

Per le possibilità di pesca che superano le 50 000 tonnellate, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è del 40,000%.

Secondo la medesima nota, «queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992».

Infine, secondo la nota 2 della tabella, il riferimento alla zona III b, c e d riguarda soltanto le «Acque della [OSCURATO:PERSONA]». 9 Secondo l'art. 121, n. 2, dell'Atto di adesione, «le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92».

Sulla base di tali disposizioni, la ripartizione delle parti è stata effettuata, rispettivamente per il 1995 e il 1996, dai regolamenti (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, e (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabiliscono, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (...) e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1994, L 363, pag. 1, e GU 1995, L 330, pag. 1).

Il regolamento n. 390/97 10 Quanto al 1997, la ripartizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della parte delle catture attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] è stata operata dal regolamento n. 390/97 il cui annullamento parziale è sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 11 [OSCURATO:PERSONA]. 2 del detto regolamento prevede che i TAC siano fissati per il 1997 come indicato nell'allegato

I. Secondo tale allegato, i TAC sono fissati, per quanto riguarda la specie merluzzo bianco ([OSCURATO:PERSONA]) nella zona III b, c e d, a 112 452 tonnellate [109 600 tonnellate in forza dei TAC fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] e 2 852 tonnellate che rappresentano il «merluzzo bianco di compensazione» (v. punto 12 della presente sentenza)].

La quantità attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ammonta, secondo il medesimo allegato, a 38 860 tonnellate (35,037% di 50 000 tonnellate + 40,000% di 59 600 tonnellate = 41 360 tonnellate, di cui 2 500 tonnellate vanno trasferite agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente all'accordo concluso sotto forma di scambio di lettere tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia in occasione della firma del Trattato sullo Spazio economico europeo).

Il «merluzzo bianco di compensazione» 12 Emerge dagli atti di causa che, in occasione dei negoziati che hanno preceduto l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia all'Unione europea, la fissazione della chiave di ripartizione concernente il merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] ha dato luogo a difficili trattative. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ritenuto che la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non rifletteva correttamente le strutture di pesca storiche e ne ledeva quindi i rispettivi interessi in materia di pesca nel [OSCURATO:PERSONA]. 13 In occasione della 1733° sessione del Consiglio, che si è tenuta a Bruxelles dal 25 febbraio al 1_ marzo 1994, quest'ultimo ha convenuto di iscrivere a processo verbale la seguente dichiarazione (doc. 5057/94 ADD 1 PV/CONS 5, pag. 7; in prosieguo: la «dichiarazione del 1994»): «Merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] acquisiranno diritti supplementari di pesca del merluzzo bianco che risultino in un'assegnazione alla Svezia eccedente il 35,037%.

I contingenti supplementari saranno ripartiti tra Germania e Danimarca». 14 Conformemente a tale dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, «merluzzo bianco di compensazione» dai tre [OSCURATO:PERSONA] baltici. 15 Quanto al 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione», cioè 900 tonnellate dall'Estonia, 127 tonnellate dalla Lettonia e 1 825 tonnellate dalla Lituania.

Tale quantitativo è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (69% = 1 968 tonnellate) e la Repubblica federale di Germania (31% = 884 tonnellate).

Successivamente, i quantitativi in parola sono stati aggiunti alle parti dei TAC disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] attribuite, conformemente alla chiave interna di ripartizione, al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (43,36% di 109 600 tonnellate = 47 526 tonnellate + 1 968 tonnellate = 49 494 tonnellate) ed alla Repubblica federale di Germania (18,94% di 109 600 tonnellate = 20 756 tonnellate + 884 tonnellate = 21 638 tonnellate). 16 Con ordinanza del presidente della Corte 24 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sull'applicazione della chiave di ripartizione prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione 17 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia afferma che il Consiglio, adottando il regolamento n. 390/97, ha escluso l'applicazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione per la parte in cui esso determina la ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d.

Al riguardo, il governo svedese fa valere che non si prevede in nessuna disposizione che gli artt. 116-122 del detto Atto di adesione riguardano soltanto, come asserisce il Consiglio, le «risorse interne».

I termini «Risorse esterne» costituenti il titolo della sezione ove sono collocati gli artt. 124 e 125 dell'Atto di adesione non sarebbero impiegati per designare in linea generale le possibilità di pesca risultanti da accordi internazionali con paesi terzi.

Secondo esso, il Consiglio avrebbe dovuto ripartire a vantaggio della Svezia i TAC di 112 452 tonnellate di merluzzo bianco in base ai criteri di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, il che avrebbe condotto al risultato di 39 999 tonnellate (0,35037 x 50 000 tonnellate e 0,4000 x 62 452 tonnellate - 2 500 tonnellate). 18 Il governo svedese aggiunge che la nota 2 della tabella compresa nell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione implica che le possibilità di pesca al di fuori delle acque della [OSCURATO:PERSONA] sono state escluse ai fini della determinazione della parte delle catture di merluzzo bianco da attribuire al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.

Non si sarebbero escluse, viceversa, le possibilità di pesca che sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] per essere esercitate nelle acque di quest'ultima.

Secondo il detto governo, ne risulta che la nozione di «possibilità di pesca comunitaria» di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione va interpretata nello stesso senso di quella figurante all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92. 19 Quanto alla dichiarazione del 1994, il governo svedese fa valere che quest'ultima non costituisce un motivo che giustifichi il fatto di porre in non cale l'Atto di adesione, poiché una dichiarazione siffatta non prevarrebbe sull'Atto stesso.

Se la dichiarazione non è conforme all'Atto di adesione, l'unica conclusione da inferirne è solo che va esclusa una ripartizione operata sulla base della medesima. 20 Invece il Consiglio sostiene che nessuna disposizione dell'Atto di adesione permette di concludere che la finalità degli artt. 116-122 di quest'ultimo consiste nella regolamentazione della pesca in acque diverse da quelle appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.

Esso aggiunge che la formulazione ed il tenore della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione rivelano chiaramente che tale disposizione riguarda soltanto la parte attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nelle «zone di riferimento per la fissazione dei TAC» in questione. 21 Secondo il Consiglio, tale menzione è importante poiché, per la ripartizione delle risorse, il termine «TAC» è generalmente utilizzato solo per la ripartizione delle risorse interne.

L'inclusione per un anno nel regolamento relativo ai TAC del «merluzzo bianco di compensazione», il quale rappresenta un caso particolare, nulla cambia a tale stato di fatto.

Quando le zone prese in considerazione nella detta tabella non siano, in quanto tali, zone in cui le risorse disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] sono «risorse a norma dei TAC comunitari», si precisa che la chiave di ripartizione si applica solo alle «acque della [OSCURATO:PERSONA]». 22 Il Consiglio fa valere ugualmente il riferimento alle «acque della [OSCURATO:PERSONA]» contenuto nella nota 2 della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione il quale indica che la chiave di ripartizione fissata per il merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] si applica solo alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA], cioè alle possibilità di pesca disponibili per quest'ultima, derivanti dai propri diritti di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 23 Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato la cronistoria dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, essa fa valere che il presente ricorso solleva la questione fondamentale se la nozione di «possibilità di pesca comunitarie» definita all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92 includa il «merluzzo bianco di compensazione» ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso gli [OSCURATO:PERSONA] baltici. 24 Per quanto riguarda tale nozione di «possibilità di pesca comunitarie», la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa include anche le possibilità di pesca nelle acque di un paese terzo nonché nelle acque internazionali.

Una siffatta definizione non potrebbe applicarsi all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, dato che tale disposizione non includerebbe le possibilità di pesca risultanti da accordi conclusi con paesi terzi. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce in proposito alla struttura ed al contenuto del capitolo 3 del titolo V della quarta parte dell'Atto di adesione. 25 Va rilevato, come risulta da quanto precede, che la legittimità del regolamento n. 390/97 dipende dalla questione se la chiave di ripartizione delle possibilità di pesca del merluzzo bianco per la Svezia, prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, debba essere applicata o meno al «merluzzo bianco di compensazione», che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi. 26 Va quindi accertato, per quanto riguarda il merluzzo bianco, a quali «possibilità di pesca comunitarie» si riferisce l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione quando tale disposizione ne assegna una parte, in applicazione della chiave di ripartizione, al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 27 Secondo l'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92, si intende per «possibilità di pesca comunitarie», le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto, da un lato, il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto, dall'altro, il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi. 28 Ne risulta che l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, a prescindere dal fatto che tale pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria. 29 E' tuttavia stabilito che il «merluzzo bianco di compensazione» di cui si tratta nella presente causa è quello pescato nella zona III b, c e d.

Orbene, a tenore della nota 2 della tabella figurante all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, tale zona è limitata alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]». 30 Ne consegue che, per quanto attiene alla pesca del merluzzo bianco, la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a norma dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria. 31 Orbene l'attribuzione della parte, spettante al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, di un trasferimento di risorse che la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto da uno Stato terzo non può dipendere dalla localizzazione delle catture nelle acque comunitarie.

Pertanto, il riferimento alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» va interpretato nel senso che ha ad oggetto la necessità di far corrispondere la zona di riferimento indicata nell'Atto di adesione a quella delle raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] affinché venga applicata al TAC fissato da tali raccomandazioni la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 32 Tale interpretazione è corroborata dal titolo della seconda colonna della tabella dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione secondo cui le zone ivi elencate corrispondono alla «Divisione CIEM [Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare] o IBSFC [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA]] delle zone di riferimento per la fissazione dei TAC». 33 E' accertato che, secondo la raccomandazione n. 4 della [OSCURATO:PERSONA], il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato a 109 600 tonnellate. 34 Ne discende che la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita alla Svezia quanto agli stock di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, menzionata nella tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, si applica solo al TAC di 109 600 tonnellate che costituisce l'oggetto della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]. 35 Tale chiave di ripartizione non si applica quindi al «merluzzo bianco di compensazione» che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi, anche se quest'ultimo viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA]. 36 A ragione, quindi, il Consiglio ha fondato, nell'allegato del regolamento n. 390/97, il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nella zona III b, c e d, soltanto sul TAC attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA], esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione». 37 Risulta da quanto precede che il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il Consiglio ha concluso per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e quest'ultimo è rimasto soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese.

Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997J0206 - IT Avis juridique important | 61997J0206 Sentenza della Corte del 29 giugno 1999. - [OSCURATO:PERSONA] di Svezia contro Consiglio dell'Unione europea. - Adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia - Pesca - Fissazione dei totali ammissibili delle catture di taluni pesci - Merluzzo bianco. - [OSCURATO:PERSONA]206/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03885 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Regime di quote di pesca - Ripartizione fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri delle possibilità di pesca - Regolamento n. 390/97 che stabilisce la ripartizione del totale di catture disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] per il 1997 - Calcolo della parte di catture di merluzzo bianco attribuita alla Svezia - Violazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione del 1994 - Insussistenza [Atto di adesione del 1994, art. 121, n. 1, regolamento (CEE) del Consiglio n. 390/97, allegato I] [OSCURATO:PERSONA]. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione determinante la parte di catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, da esso stabilita, alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, a prescindere dal fatto che detta pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria. Tuttavia, per quanto attiene alla pesca di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, di cui alla tabella figurante nella detta disposizione, tale chiave di ripartizione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria, escluso il «merluzzo bianco di compensazione» che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi al fine di ovviare alla riduzione della parte dei totali ammissibili delle catture che per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri deriva dal detto Atto di adesione, anche se il merluzzo in parola viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA]. A ragione, quindi, il Consiglio, nell'allegato I del regolamento n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, ha fondato il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nella zona III b, c e d soltanto sul totale ammissibile di catture attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA], esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione». [OSCURATO:PERSONA] causa C-206/97, [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Svezia, 2, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor Thomas van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far annullare il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d, LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha chiesto, a norma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d. Sulla normativa comunitaria La pesca nel [OSCURATO:PERSONA] 2 In applicazione dell'art. V della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a norma della decisione del Consiglio 25 luglio 1983, 83/414/CEE (GU L 237, pag. 4; in prosieguo: la «convenzione»), modificata dal protocollo sulla conferenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti della convenzione sottoscritto a Varsavia l'11 novembre 1982, la pesca nel [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dalla commissione internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Ai sensi degli artt. IX-XI della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] fissa annualmente e per ciascuna parte contraente il totale ammissibile delle catture (in prosieguo: il «TAC») per ogni stock di pesci e per ogni zona; a tal fine, essa redige raccomandazioni che diventano vincolanti nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti se nessuna obiezione viene formulata da questi ultimi entro un certo termine. 3 Per il 1997, il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] europea è stato fissato a 109 600 tonnellate dalla 22° sessione della [OSCURATO:PERSONA] che si è tenuta a Varsavia dal 16 al 20 settembre 1996. Il regolamento (CEE) n. 3760/92 4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), dispone all'art. 8, n. 4, punto i), che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca. In conformità del medesimo n. 4, punto ii), di tale disposizione, il Consiglio ripartisce la possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo criteri atti a garantire la stabilità delle attività di pesca dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati. 5 Ai sensi dell'art. 3, lett. g), del detto regolamento, si intende per «"possibilità di pesca comunitarie", le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi». 6 [OSCURATO:PERSONA]. 3, lett. a), del medesimo regolamento prevede che con l'espressione «acque di pesca comunitarie» si intendono «le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri». [OSCURATO:PERSONA]. 121 dell'Atto di adesione 7 Quanto al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la parte da attribuire a tale Stato membro delle possibilità di pesca comunitarie i cui tassi di sfruttamento sono disciplinati da una limitazione di catture è fissata all'art. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»). 8 Quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è fissata al 35,037% dalla tabella compresa nel detto art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione. La nota 7 di questa tabella prevede che tale percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca che superano le 50 000 tonnellate, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è del 40,000%. Secondo la medesima nota, «queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992». Infine, secondo la nota 2 della tabella, il riferimento alla zona III b, c e d riguarda soltanto le «Acque della [OSCURATO:PERSONA]». 9 Secondo l'art. 121, n. 2, dell'Atto di adesione, «le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92». Sulla base di tali disposizioni, la ripartizione delle parti è stata effettuata, rispettivamente per il 1995 e il 1996, dai regolamenti (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, e (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabiliscono, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (...) e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1994, L 363, pag. 1, e GU 1995, L 330, pag. 1). Il regolamento n. 390/97 10 Quanto al 1997, la ripartizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della parte delle catture attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] è stata operata dal regolamento n. 390/97 il cui annullamento parziale è sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 11 [OSCURATO:PERSONA]. 2 del detto regolamento prevede che i TAC siano fissati per il 1997 come indicato nell'allegato I. Secondo tale allegato, i TAC sono fissati, per quanto riguarda la specie merluzzo bianco ([OSCURATO:PERSONA]) nella zona III b, c e d, a 112 452 tonnellate [109 600 tonnellate in forza dei TAC fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] e 2 852 tonnellate che rappresentano il «merluzzo bianco di compensazione» (v. punto 12 della presente sentenza)]. La quantità attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ammonta, secondo il medesimo allegato, a 38 860 tonnellate (35,037% di 50 000 tonnellate + 40,000% di 59 600 tonnellate = 41 360 tonnellate, di cui 2 500 tonnellate vanno trasferite agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente all'accordo concluso sotto forma di scambio di lettere tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia in occasione della firma del Trattato sullo Spazio economico europeo). Il «merluzzo bianco di compensazione» 12 Emerge dagli atti di causa che, in occasione dei negoziati che hanno preceduto l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia all'Unione europea, la fissazione della chiave di ripartizione concernente il merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] ha dato luogo a difficili trattative. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ritenuto che la parte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non rifletteva correttamente le strutture di pesca storiche e ne ledeva quindi i rispettivi interessi in materia di pesca nel [OSCURATO:PERSONA]. 13 In occasione della 1733° sessione del Consiglio, che si è tenuta a Bruxelles dal 25 febbraio al 1_ marzo 1994, quest'ultimo ha convenuto di iscrivere a processo verbale la seguente dichiarazione (doc. 5057/94 ADD 1 PV/CONS 5, pag. 7; in prosieguo: la «dichiarazione del 1994»): «Merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] acquisiranno diritti supplementari di pesca del merluzzo bianco che risultino in un'assegnazione alla Svezia eccedente il 35,037%. I contingenti supplementari saranno ripartiti tra Germania e Danimarca». 14 Conformemente a tale dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, «merluzzo bianco di compensazione» dai tre [OSCURATO:PERSONA] baltici. 15 Quanto al 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione», cioè 900 tonnellate dall'Estonia, 127 tonnellate dalla Lettonia e 1 825 tonnellate dalla Lituania. Tale quantitativo è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (69% = 1 968 tonnellate) e la Repubblica federale di Germania (31% = 884 tonnellate). Successivamente, i quantitativi in parola sono stati aggiunti alle parti dei TAC disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] attribuite, conformemente alla chiave interna di ripartizione, al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (43,36% di 109 600 tonnellate = 47 526 tonnellate + 1 968 tonnellate = 49 494 tonnellate) ed alla Repubblica federale di Germania (18,94% di 109 600 tonnellate = 20 756 tonnellate + 884 tonnellate = 21 638 tonnellate). 16 Con ordinanza del presidente della Corte 24 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Sull'applicazione della chiave di ripartizione prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione 17 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia afferma che il Consiglio, adottando il regolamento n. 390/97, ha escluso l'applicazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione per la parte in cui esso determina la ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d. Al riguardo, il governo svedese fa valere che non si prevede in nessuna disposizione che gli artt. 116-122 del detto Atto di adesione riguardano soltanto, come asserisce il Consiglio, le «risorse interne». I termini «Risorse esterne» costituenti il titolo della sezione ove sono collocati gli artt. 124 e 125 dell'Atto di adesione non sarebbero impiegati per designare in linea generale le possibilità di pesca risultanti da accordi internazionali con paesi terzi. Secondo esso, il Consiglio avrebbe dovuto ripartire a vantaggio della Svezia i TAC di 112 452 tonnellate di merluzzo bianco in base ai criteri di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, il che avrebbe condotto al risultato di 39 999 tonnellate (0,35037 x 50 000 tonnellate e 0,4000 x 62 452 tonnellate - 2 500 tonnellate). 18 Il governo svedese aggiunge che la nota 2 della tabella compresa nell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione implica che le possibilità di pesca al di fuori delle acque della [OSCURATO:PERSONA] sono state escluse ai fini della determinazione della parte delle catture di merluzzo bianco da attribuire al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. Non si sarebbero escluse, viceversa, le possibilità di pesca che sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] per essere esercitate nelle acque di quest'ultima. Secondo il detto governo, ne risulta che la nozione di «possibilità di pesca comunitaria» di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione va interpretata nello stesso senso di quella figurante all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92. 19 Quanto alla dichiarazione del 1994, il governo svedese fa valere che quest'ultima non costituisce un motivo che giustifichi il fatto di porre in non cale l'Atto di adesione, poiché una dichiarazione siffatta non prevarrebbe sull'Atto stesso. Se la dichiarazione non è conforme all'Atto di adesione, l'unica conclusione da inferirne è solo che va esclusa una ripartizione operata sulla base della medesima. 20 Invece il Consiglio sostiene che nessuna disposizione dell'Atto di adesione permette di concludere che la finalità degli artt. 116-122 di quest'ultimo consiste nella regolamentazione della pesca in acque diverse da quelle appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] in seguito all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. Esso aggiunge che la formulazione ed il tenore della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione rivelano chiaramente che tale disposizione riguarda soltanto la parte attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nelle «zone di riferimento per la fissazione dei TAC» in questione. 21 Secondo il Consiglio, tale menzione è importante poiché, per la ripartizione delle risorse, il termine «TAC» è generalmente utilizzato solo per la ripartizione delle risorse interne. L'inclusione per un anno nel regolamento relativo ai TAC del «merluzzo bianco di compensazione», il quale rappresenta un caso particolare, nulla cambia a tale stato di fatto. Quando le zone prese in considerazione nella detta tabella non siano, in quanto tali, zone in cui le risorse disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] sono «risorse a norma dei TAC comunitari», si precisa che la chiave di ripartizione si applica solo alle «acque della [OSCURATO:PERSONA]». 22 Il Consiglio fa valere ugualmente il riferimento alle «acque della [OSCURATO:PERSONA]» contenuto nella nota 2 della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione il quale indica che la chiave di ripartizione fissata per il merluzzo bianco del [OSCURATO:PERSONA] si applica solo alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA], cioè alle possibilità di pesca disponibili per quest'ultima, derivanti dai propri diritti di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 23 Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato la cronistoria dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, essa fa valere che il presente ricorso solleva la questione fondamentale se la nozione di «possibilità di pesca comunitarie» definita all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92 includa il «merluzzo bianco di compensazione» ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] presso gli [OSCURATO:PERSONA] baltici. 24 Per quanto riguarda tale nozione di «possibilità di pesca comunitarie», la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa include anche le possibilità di pesca nelle acque di un paese terzo nonché nelle acque internazionali. Una siffatta definizione non potrebbe applicarsi all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, dato che tale disposizione non includerebbe le possibilità di pesca risultanti da accordi conclusi con paesi terzi. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce in proposito alla struttura ed al contenuto del capitolo 3 del titolo V della quarta parte dell'Atto di adesione. 25 Va rilevato, come risulta da quanto precede, che la legittimità del regolamento n. 390/97 dipende dalla questione se la chiave di ripartizione delle possibilità di pesca del merluzzo bianco per la Svezia, prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, debba essere applicata o meno al «merluzzo bianco di compensazione», che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi. 26 Va quindi accertato, per quanto riguarda il merluzzo bianco, a quali «possibilità di pesca comunitarie» si riferisce l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione quando tale disposizione ne assegna una parte, in applicazione della chiave di ripartizione, al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 27 Secondo l'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92, si intende per «possibilità di pesca comunitarie», le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto, da un lato, il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto, dall'altro, il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi. 28 Ne risulta che l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi, a prescindere dal fatto che tale pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria. 29 E' tuttavia stabilito che il «merluzzo bianco di compensazione» di cui si tratta nella presente causa è quello pescato nella zona III b, c e d. Orbene, a tenore della nota 2 della tabella figurante all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, tale zona è limitata alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]». 30 Ne consegue che, per quanto attiene alla pesca del merluzzo bianco, la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a norma dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria. 31 Orbene l'attribuzione della parte, spettante al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, di un trasferimento di risorse che la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto da uno Stato terzo non può dipendere dalla localizzazione delle catture nelle acque comunitarie. Pertanto, il riferimento alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» va interpretato nel senso che ha ad oggetto la necessità di far corrispondere la zona di riferimento indicata nell'Atto di adesione a quella delle raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] affinché venga applicata al TAC fissato da tali raccomandazioni la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. 32 Tale interpretazione è corroborata dal titolo della seconda colonna della tabella dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione secondo cui le zone ivi elencate corrispondono alla «Divisione CIEM [Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare] o IBSFC [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] internazionale per la pesca nel [OSCURATO:PERSONA]] delle zone di riferimento per la fissazione dei TAC». 33 E' accertato che, secondo la raccomandazione n. 4 della [OSCURATO:PERSONA], il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato a 109 600 tonnellate. 34 Ne discende che la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita alla Svezia quanto agli stock di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, menzionata nella tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, si applica solo al TAC di 109 600 tonnellate che costituisce l'oggetto della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]. 35 Tale chiave di ripartizione non si applica quindi al «merluzzo bianco di compensazione» che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato presso [OSCURATO:PERSONA] terzi, anche se quest'ultimo viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA]. 36 A ragione, quindi, il Consiglio ha fondato, nell'allegato del regolamento n. 390/97, il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nella zona III b, c e d, soltanto sul TAC attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA], esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione». 37 Risulta da quanto precede che il ricorso va respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha concluso per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e quest'ultimo è rimasto soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le proprie spese.