CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11110/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE E il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campaniail 14 ottobre2020, n. 5425 / 1 8 /20 20 ; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaledella Campania il 14 ottobre 2020, n. 5425/18/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso per parziale versamento dell’IMUrelativa all’anno 2014 con riguardo alla proprietà di sei immobili ubicati nel medesimo Comune, ha parzialmente accolto l’appello proposto da lla medesima nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 13 giugno 2019, n. 7135 /0 7 /2019 , con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di riconoscerealla contribuente l’esenzione da IMU – nei limiti della quota di sua spettanza - per l’ immobile ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 105 con destinazione al culto cattolico, confermando il diniego dell’esenzione per l’abitazione principale in relazione all’immobile ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A sul rilievo della carenza della residenza anagrafica; 3.il Comune di Napoli ha resistito con controricorso; 4. rinviata a nuovo ruolo in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 , n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, la causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale dopo la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 13 ottobre 2022, n. 209; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato adue motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia (verosimilmente) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il motivo di appello circa l’adeguatezza motivazionale dell’impugnato avviso di accertamento con motivazione assolutamente inesistente o apparente; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stat o erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell’esenzione da IMU per l’abitazione principale in relazione all’immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, ove la stessa non avevafissato la residenza anagrafica per l’anno di riferimento; 1.1 il primo motivo è infondato; 1.2 come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che: «La sentenza deve contenere: (...)4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (...)»; 1.3 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenzaimpugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 1.4 peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale”richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Se z. 6^-5,25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029;Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 1.5 nella specie, però, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese alrigetto del motivo di appello in questione , che è stato idoneamente giustificato con il puntuale richiamo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia; in proposito, il giudice del gravame ha valutato che: «(...) il motivo d’appello reiterato in questo procedimento in ordine alla carenza di motivazione dell’atto tributario impugnato è infondato. Infatti, il provvedimento impositivo del Comune conteneva tutti i requisiti richiesti dalla normativa IMU, in ordine al quadro catastale degli immobili della ricorrente, poiché in esso l’ente aveva esplicitamente indicato: - valori effettivi delle varie basi imponibili, - le percentuali di possesso, - la durata del possesso, l’aliquota applicata per mille; le categorie catastali; le classi catastali. Ciò posto conseguentemente, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte l’obbligo di motivazione –ex art. 7 co. 1 della legge 212/2000 risulta essere stato soddisfatto. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia messo in condizione di esercitare validamente il suo diritto alla difesa in considerazione di mera provocatio ad opponendum rivestita dall’atto impositivo, obbligo che nel caso in esame risulta essere stato soddisfatto, come si evince dagli articolati scritti difesivi ed anche per la considerazione che spettava comunque all’appellante, nel merito, produrre evidenze probatorie concrete anagrafiche ex art. 2697 CC da opporre alle risultanze dell’ente impositore in ordine alla spettanza dell’agevolazione per l’abitazione principale (...)»; 1.6 invero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570); 2. il secondo motivo è infondato; 2.1 l a decisione del ricorso esige u n ’ attent a analisi d ella disciplina dettata in materia di IMUper l’abitazione principale ; 2.2in sede di istituzione, l’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“ Disposizioni in materia di federalismo [OSCURATO:PERSONA]”), ha previsto che: « L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9»; 2.3 come è evidente, il riferimento al “nucleo familiare” non era presente nell’originaria disciplina dell’IMU, che subordinava il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato; ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile; 2.4 il riferimento al “nucleo familiare” nemmeno figurava nella successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (“ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, a tenore del quale: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo»; 2.5l’agevolazione – consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all’art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla l egge 22 dicembre 2011, n. 214 ) – era riconosciuta, anche in questo caso, per l’immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale; 2.6 s oltanto con l’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012,n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell’IMU, è stata modificata la definizione di “abitazione principale”, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l’immobile destinatario dell’agevolazione; segnatamente, l’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, è stato così modificato e integrato: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo»; 2.7tale disciplina è stata poi confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), che ha reintrodotto la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l’art. 13, comma 7, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e perle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unitàpertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nelterritorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 2.8ancora, sia pure con la preventiva abrogazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tale regolamentazione è stata ribadita nell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019,n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendo che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo»; 2.9secondo la circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 18 maggio 2012, n. 3/DF, in relazione alla diversa ubicazione della residenza anagrafica dei coniugi, «il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative»(par. 6), con riferimento all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , conver tito, con modificazioni, dalla l egge 22 dicembre 2011,n. 214, in materia di IMU (in vigore dall’anno 2012);per cui, l’amministrazione finanziaria ha ammesso che il beneficio possa essere riconosciuto per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora;2.10 t uttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale, nel senso di escludere il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi; così, si è affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011 , n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2194; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15316; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2023, n. 990); 2.11 d alla lettura delle norme riformulate emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, non rilevando l’eventuale unificazione di fatto; in tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita; pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale, con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati; il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario; l'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; in altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l'ICI (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2024, n. 4530); 2.12non risulta, invece, espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobilidiversi situati in differenti Comuni; 2.13invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare; ciò in applicazione della lettera e della ratiodella norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale; l a nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che nell’ambito di Comuni diversi (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199); 2.14 t ale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto; pertanto occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza", cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale (per la differenziazione di tali ipotesi: Cass., Sez. 6^-5, 17 maggio 2018, n. 12050); 2.15nella prima ipotesi, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare; c iò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale; nella seconda ipotesi, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazioneprincipale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedasi: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15439); 2.16 i n questo caso, non si tratta di ricorrere ad una interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, prima parte, dell'art. 12 disp. att. cod. civ., della previsione introdotta dall'art. 4, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui le agevolazioni per l'abitazione principale «in relazione al nucleo familiare» si applicano per un solo immobile, ma di applicare i principi generali in precedenza enunciati; 2.17invero, non si può escludere che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l'abitazione “principale” del nucleo familiare, riconoscendo l'esenzione solo allo stesso; non vanno, infatti, confusi i due concetti di "dimora abituale" e di "abitazione principale" (da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia), tenendo altresì presente che quest'ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative; ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale; il concetto di "abitazione principale" resta quello consolidatosi all'esito dell'elaborazione giurisprudenziale (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2001, n. 6012), secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo (in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l'obbligo di convivenza posto dall'art. 143 cod. civ.) di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia; ovviamente, va ribadito che un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e, invece, difetti nei familiari (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n.14389; Cass., Sez. 6 ^-5, 21 giugno 2017, n. 15444); 2.18i n definitiva, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno). 2.19 l a lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell'uguaglianza e della capacità contributiva; qualora, invece, i coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due Comuni diversi, a voler seguire un’impostazione eccessivamente rigoristica, nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione da IMU prevista per l'abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199); 2.20 i n reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell’immobile, il legislatore è intervenutocon l’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021,n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, che ha così riformulato il testo dell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 : « b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunaleo in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobilescelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo»; 2.21la relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l’intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione; 2.22tale disciplina è stata recentemente sottopost a a giudizi o incidentaledi legittimità costituzionale; 2.23anzitutto, la Corte Costituzionale è stata investita delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214,in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.; 2.24 t uttavia, dopo aver preliminarmente rilevato: « che le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che «entrambe le norme […] secondo il “diritto vivente”, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta [ICI e IMU] per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali», salva la prova della separazione legale o divorzio»; «che il giudice a quonon deve fare applicazione dell’art. 13, comma 2, del medesimo d.l.n. 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell’esenzione dell’abitazione principale dall’IMU»; «che, tuttavia, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum», il giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle predette questioni (Corte Cost., ord., 28 aprile 2022, n. 107); 2.25 al contempo, dopo essere stato investito delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella parte in cui non prevede l’esenzione qualora «uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un’immobile ubicato in altro Comune», per violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha sollevato d’ufficio dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., «nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare» (Corte Cost., ord., 12 aprile 2022, n. 94). 2.26all’esito, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013,n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707,lett. b, primo periodo, della l egge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett.b, secondo periodo, della l egge 27 dicembre 2019, n. 160 , come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021 , n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215;ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209);2.27prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta,infatti, di una c.d. “ seconda casa ” , poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. c iv .; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. c iv . , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degliuniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata; 2.28 p ertanto, il giudice delle leggi ha ri pristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche i l mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi; 2.29 nella specie, pertanto, l’esenzione per l’abitazione principale era stata correttamente riconosciuta dall’ente impositore in relazione alsolo immobile ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica, non essendo ammissibile l’opzione di beneficiarnein relazione all’immobile ubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A in comunione col coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica; 2.30ne consegue che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che l’esenzione non potesse competere, per scelta della contribuente, in relazione ad immobile comune al coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica (e la dimora abituale); 3. alla s tr e gua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la infondatezza dei motiv i dedotti, il ricorso deve essere respinto; 4.le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 5. aisensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 p