CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2017
Cassazione n. 02691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7003/2021R.G. proposto da: S0CIETÀ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(C.F.: 01196140402), in persona del legale rappresentante p .t. Picchioni F ranco (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in 47522 CESENA (FC), Fraz. S. Vittore, alla Via del Rio n. 400, quale società incorporante la società "[OSCURATO:PERSONA] -SUINI S.R.L." (C.F.: 03909110409), con sede in 47522 CESENA (PC), Fraz. S. Vittore, alla Via del Rion. 400, giusta atto d i f usione del 20.11.2017 [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, Rep. n. 31674 e Racc. n. 20906, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, da gl i Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Ayy. [OSCURATO:PERSONA] in Vero na , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80,giusta procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - Sollecito pagamento versamenti contributi per il funzionamento dell’Autorità garante per la concorrenza contro Autorità garante della concorrenza e del mercato (C.F. : 97076950589),in persona d el Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030857) , presso o cui uffici in Roma, alla Via deiPortoghesi n. 12 , è domiciliata per legge ; -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE ‒ RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 2545/07/2020emessa dalla CTR Lazio il 0 3 / 09 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso il sollecito di pagamento con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato richiedeva i versamenti a titolo di contributo per il suo funzionamento riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sussistendo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, d.lgs. n. 104/2010, la giurisdizione del giudice amministrativo. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato ha resistito con controricorso mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate -Riscossione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 6 della CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR solo apparentemente pronunciata sul ricorso di secondo grado, in quanto dal contenuto della sentenza si evince che i giudici di sono riferiti ad altro procedimento. 1.1. Il motivo è fondato. Dalla sentenza impugnata nella presente sede si desume che in un passaggio viene indicato come contribuente appellante tale società “OLI.B s.r.l. (anziché la [OSCURATO:PERSONA]Suini s.r.l.), che l’oggetto del contenzioso sarebbero dei solleciti di pagamento dell’AGCM (anziché una cartella esattoriale emessa da Equitalia sulla base di un ruolo AGCM), che l’udienza di trattazione del 15.6.2020 si sarebbe svolta in modalità da remoto (anziché in camera di consiglio, sia pure senza la presenza delle parti) e, soprattutto, che la CTP di Roma avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello amministrativo (laddove il giudice di primo grado aveva rigettato nel meritoil ricorso della contribuente, disattendendo, per l’effetto, implicitamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato). Orbene, è affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, il provvedimento giurisdizionale che, per evidente svista, si riferisca a soggetti diversi dalle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 16497 del 19/06/2019). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 546/1992 e 25 e 102 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c., per aver la CTR dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante si fosse in presenza di provvedimenti posti in essere dalla AGCM nell’ambito delle attività svolte dalla stessa come riscossore pubblico e riguardanti la materia tributaria. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado