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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 08273/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33787/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettiv amente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2499/2017 depositata il 20/10/2017; RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] impugna l' epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna, definendo il contenzioso insorto tra la ricorrente, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,in merito all'acquisto da parte di costoro tra il 1997 ed il 2002 di obbligazioni argentine ed obbligazioni Parmalat divenute inesigibili a causa del default degli emittenti, in parziale accoglimento dell'appello degli investitori, ha, per quanto qui ancora rileva, riformato la decisione di primo grado nel capo in cui ne aveva respinto, quanto alle operazioni poste in essere prima del 26.6.1998, la domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, e nel capo in cui, disponendo la condanna della banca a tenere indenni gli attori dai danni sofferti per la violazione degli obblighi informativi in relazione alle obbligazioni argentine, aveva riconosciuto il concorso di colpa dei medesimi a mente dell'art. 1227 cod. civ.

Circa le ragioni di accoglimento dell'appello il giudice territoriale ha fatto rilevare, quanto alla dichiarata nullità delle negoziazioni operate in difetto di prova scritta antecedentemente alla riportata data del 26.6.1998, la decisività degli argomenti in tal senso risulta nti dagli artt. 23 TUF e 30 Reg.

Consob 1° luglio 1998, n. 11522, nonché l’inconcludenza del documento allegato dalla banca per gli acquisiti antecedenti, risultando esso privo di data, di timbro e di sottoscrizione da parte della medesima; e quanto all'esclusione del concorso di colpa che la contraria determinazione adottata dal primo giudice non poteva ritenersi suffragata in base alla considerazione che la Bonetti era dipendente della banca, essendo rimasto provato RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli che era addetta al servizio di tesoreria e che non aveva alcuna esperienza dei mercati finanziari.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla banca con sei motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo di ricorso contesta la declaratoria di nullità delle negoziazioni concluse in data antecedente al 26.6.1998 per esservi il decidente pervenuto sul presupposto che il documento versato in atti dalla banca, a riprova del fatto che anche queste operazioni erano state effettuate in esecuzione di un contratto provvisto della prescritta forma scritta, non recasse alcuna indicazione di data e fosse privo di timbro e di sottoscrizione da parte della banca, essendo vero al contrario che i primi due requisiti non avevano rilievo formale e che la validità del contratto munito della sola sottoscrizione dell'investitore era stata da ultimo riconosciuta dalle SS.UU. con l'arresto 898/2018.

2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, non rendendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, consente a questa Corte di statuire nel merito rigettando l'appello sul punto.

Invero, come ha ricordato la banca ricorrente, le SS.UU., ponendo fine alla vexata quaestio della validità del contratto monofirma , hanno a più riprese affermato il principio –risolvendo in tal modo la questione di massima di particolare importanza se possa considerarsi valido il contratto sottoscritto dal solo cliente – che «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez.

U, 16/01/2018, n. 898; (Cass., Sez.

U, 23/01/2018, n. 1653; Cass., Sez.

U, 18/01/2018, n. 1201;Cass., Sez.

U, 18/01/2018, n. 1200).

Ne discende, perciò, nell'inco n ferenza sul piano formale degli altri elementi ritenuti manchevoli nel citato documento – smentiti nella loro concludenza dal comportamento attuoso della banca che in esecuzione dell'obbligo di negoziazione ivi assunto aveva proceduto a dar corso agli investimenti disposti dai clienti anche antecedentemente al 26.6.1998 – che il contratto in parola, ancorché non sottoscritto anche dalla banca, è da reputarsi pienamente valido ed efficace eche la contraria statuizione adottata dal giudice d'appello debba essere di conseguenza cassata.

3.1. Il secondo motivo di ricorso contesta la declaratoria di risoluzione delle operazioni eseguite nel 2001 per esservi il decidente pervenuto quantunque la relativa domanda azionata dagli attori in primo grado fosse stata giudicata inammissibile e sul punto non fosse stato proposto alcun gravame.

3.2. Il motivo è pregiudizialmente inammissibile in quanto non si accorda all'esatto tenore del decisum.

E' certo vero che la Corte d'Appello, nel delibare la questione, si è indotta ad affermare che per i predetti negozi «vada accolta la domanda di risoluzione», ma, fermo che di ciò non vi è traccia nel dispositivo che afferma ben diversamente «l'inadempimento della banca sotto il profilo degli obblighi di informazione e dell'adeguatezza per gli investimenti in obbligazioni Argentina del 31 gennaio 2001 e dell'8 marzo 2001», non consta dal complessivo RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli sviluppo motivazionale che accompagna l'affermazione in premessa che la Corte d'Appello abbia voluto statuire la risoluzione del contratto, piuttosto dovendo credersi, alla stregua del criterio della mens iudicis, che il decidente abbia inteso veicolare il pur accertato inadempimento della banca in direzione non già della risoluzione, ma del risarcimento del danno.

E' significativo di ciò non solo il fatto che la sentenza impugnata non spenda una parola sull'importanza dell'adempimento, dovendo ricordarsi che a mente dell'art. 1455 cod. civ. la risoluzione non possa essere dichiarata se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza nell'interesse dell'altra e che come si insegna abitualmente la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., è condizione dell'azione di risoluzione, in difetto della quale il contratto non è risolubile; ma ancora più illuminante risulta la lettura di quanto in sentenza si trova scritto al secondo capoverso della pag. 8, ove si afferma che «rimane ferma la motivazione del tribunale sul punto della responsabilità della banca», e basta considerare che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione per concludere che, allorché la Corte d'Appello intendeva farne salva la motivazione, la salvezza così decretata poteva essere intesa unicamente in funzione della condanna risarcitoria.

E qui sta, del resto, proprio il vulnus che mina la tesi della ricorrente, di cui essa stessa si rende pure conto quando, riportando a pagina 15 del ricorso le parole impiegate dal primo giudice per spiegare le ragioni della ritenuta inammissibilità della domanda, ne riproduce l'affermazione che «l'inammissibilità della domanda di risoluzione non spiega però i suoi effetti sulla domanda risarcitoria».

Va ricordato al riguardo che il codice, nel disciplinare la risoluzione del contratto per inadempimento, si dà cura pure di precisare, sul filo della premessa che l'inadempimento del contratto è inadempimento dell'obbligazione con esso assunta e che l'inadempimento RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli dell'obbligazione è fonte della responsabilità risarcitoria prevista dagli artt. 1218 e segg. cod. civ., che l'art. 1453 cod. civ., che della risoluzione del contratto per inadempimento è la chiave di ingresso, fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ed è appena il caso di aggiungere che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (Cass., Sez.

I, 12/06/2020, n. 11348).

4. Restano in ragione di ciò conseguentemente assorbite le doglianze rassegnate con il terzo ed il quarto motivo, intese, rispettivamente, a contestare l'applicabilità del rimedio risolutorio ai singoli acquisti, giacché gli ordini di borsa non avrebbero natura contrattuale; e a dimostrare che l'inadempimento si allocherebbe nella fase esecutiva del singolo ordine di investimento e che la Corte d'Appello abbia quindi errato nel riferire ad essa un inadempimento che si colloca invece nella fase formativa del contratto.

5. Anche il quinto di motivo di ricorsoresta assorbito.

Con esso si contesta che nel dichiarare la nullità o la risoluzione dei contratti stipulati prima del 26.6.1998 e nel dare seguito all'applicazione dell'indebito la Corte d'Appello avrebbe violato l'art.2033 cod. civ. per aver escluso dalla ripetizione la deduzione delle somme incamerate dagli investitori a titolo di cedole.

Poiché la contestazione si regge sul presupposto che sia o confermata la decisione adottata in punto di nullità o sia condivisa la tesi della risoluzione del contratto, la cassazione della sentenza in punto di RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli nullità in accoglimento del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso svolgente il tema della risoluzione del contratto comporta l'assorbimento anche del motivo in disamina.

6. Inammissibile si rivela invece il sesto motivo di ricorso.

Con esso si lamenta che la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore nell'escludere il concorso di colpa degli investitori nell'essere stati anch'essi causa del danno patito giacché, avendo affermato la risoluzione del contratto, non vi era spazio per ritenere applicabile l'art. 1227 cod. civ.

Ora il motivo, in disparte dalla considerazione che ne determinerebbe l'assorbimento per essere venuta meno la tesi che la Corte d'Appello abbia accolto nella specie la domanda di risoluzione del contratto, finisce per confermare l’esattezza dell’assunto decisorio.

Sostenendo, infatti, che, avendo la Corte d'Appello accolto la domanda di risoluzione del contratto, ciò osterebbe all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. il motivo finisce per perorare una conclusione esattamente in linea con quanto affermato dal giudice d'appello, il che priva la relativa prospettazione di rilievo cassatorio e ne comporta quindi la qui dichiarata inammissibilità per difetto di interesse.

7. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. con rigetto del relativo motivo di appello; vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il sesto motivo di ricorso ed assorbiti i restanti.

8. Le spese possono essere compensate essendosi statuita la validità del contratto monofirma di seguito alla sentenza di appello.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il corrispondente motivo di appello; dichiara inammissibili il secondo ed il sesto motivo di ricorso ed assorbitiil terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorsoe compensa integralmente le spese di lite.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno22.2.2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33787/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettiv amente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2499/2017 depositata il 20/10/2017; RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] impugna l' epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna, definendo il contenzioso insorto tra la ricorrente, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,in merito all'acquisto da parte di costoro tra il 1997 ed il 2002 di obbligazioni argentine ed obbligazioni Parmalat divenute inesigibili a causa del default degli emittenti, in parziale accoglimento dell'appello degli investitori, ha, per quanto qui ancora rileva, riformato la decisione di primo grado nel capo in cui ne aveva respinto, quanto alle operazioni poste in essere prima del 26.6.1998, la domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, e nel capo in cui, disponendo la condanna della banca a tenere indenni gli attori dai danni sofferti per la violazione degli obblighi informativi in relazione alle obbligazioni argentine, aveva riconosciuto il concorso di colpa dei medesimi a mente dell'art. 1227 cod. civ. Circa le ragioni di accoglimento dell'appello il giudice territoriale ha fatto rilevare, quanto alla dichiarata nullità delle negoziazioni operate in difetto di prova scritta antecedentemente alla riportata data del 26.6.1998, la decisività degli argomenti in tal senso risulta nti dagli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, nonché l’inconcludenza del documento allegato dalla banca per gli acquisiti antecedenti, risultando esso privo di data, di timbro e di sottoscrizione da parte della medesima; e quanto all'esclusione del concorso di colpa che la contraria determinazione adottata dal primo giudice non poteva ritenersi suffragata in base alla considerazione che la Bonetti era dipendente della banca, essendo rimasto provato RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli che era addetta al servizio di tesoreria e che non aveva alcuna esperienza dei mercati finanziari. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla banca con sei motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso contesta la declaratoria di nullità delle negoziazioni concluse in data antecedente al 26.6.1998 per esservi il decidente pervenuto sul presupposto che il documento versato in atti dalla banca, a riprova del fatto che anche queste operazioni erano state effettuate in esecuzione di un contratto provvisto della prescritta forma scritta, non recasse alcuna indicazione di data e fosse privo di timbro e di sottoscrizione da parte della banca, essendo vero al contrario che i primi due requisiti non avevano rilievo formale e che la validità del contratto munito della sola sottoscrizione dell'investitore era stata da ultimo riconosciuta dalle SS.UU. con l'arresto 898/2018. 2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, non rendendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, consente a questa Corte di statuire nel merito rigettando l'appello sul punto. Invero, come ha ricordato la banca ricorrente, le SS.UU., ponendo fine alla vexata quaestio della validità del contratto monofirma , hanno a più riprese affermato il principio –risolvendo in tal modo la questione di massima di particolare importanza se possa considerarsi valido il contratto sottoscritto dal solo cliente – che «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898; (Cass., Sez. U, 23/01/2018, n. 1653; Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1201;Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1200). Ne discende, perciò, nell'inco n ferenza sul piano formale degli altri elementi ritenuti manchevoli nel citato documento – smentiti nella loro concludenza dal comportamento attuoso della banca che in esecuzione dell'obbligo di negoziazione ivi assunto aveva proceduto a dar corso agli investimenti disposti dai clienti anche antecedentemente al 26.6.1998 – che il contratto in parola, ancorché non sottoscritto anche dalla banca, è da reputarsi pienamente valido ed efficace eche la contraria statuizione adottata dal giudice d'appello debba essere di conseguenza cassata. 3.1. Il secondo motivo di ricorso contesta la declaratoria di risoluzione delle operazioni eseguite nel 2001 per esservi il decidente pervenuto quantunque la relativa domanda azionata dagli attori in primo grado fosse stata giudicata inammissibile e sul punto non fosse stato proposto alcun gravame. 3.2. Il motivo è pregiudizialmente inammissibile in quanto non si accorda all'esatto tenore del decisum. E' certo vero che la Corte d'Appello, nel delibare la questione, si è indotta ad affermare che per i predetti negozi «vada accolta la domanda di risoluzione», ma, fermo che di ciò non vi è traccia nel dispositivo che afferma ben diversamente «l'inadempimento della banca sotto il profilo degli obblighi di informazione e dell'adeguatezza per gli investimenti in obbligazioni Argentina del 31 gennaio 2001 e dell'8 marzo 2001», non consta dal complessivo RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli sviluppo motivazionale che accompagna l'affermazione in premessa che la Corte d'Appello abbia voluto statuire la risoluzione del contratto, piuttosto dovendo credersi, alla stregua del criterio della mens iudicis, che il decidente abbia inteso veicolare il pur accertato inadempimento della banca in direzione non già della risoluzione, ma del risarcimento del danno. E' significativo di ciò non solo il fatto che la sentenza impugnata non spenda una parola sull'importanza dell'adempimento, dovendo ricordarsi che a mente dell'art. 1455 cod. civ. la risoluzione non possa essere dichiarata se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza nell'interesse dell'altra e che come si insegna abitualmente la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., è condizione dell'azione di risoluzione, in difetto della quale il contratto non è risolubile; ma ancora più illuminante risulta la lettura di quanto in sentenza si trova scritto al secondo capoverso della pag. 8, ove si afferma che «rimane ferma la motivazione del tribunale sul punto della responsabilità della banca», e basta considerare che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione per concludere che, allorché la Corte d'Appello intendeva farne salva la motivazione, la salvezza così decretata poteva essere intesa unicamente in funzione della condanna risarcitoria. E qui sta, del resto, proprio il vulnus che mina la tesi della ricorrente, di cui essa stessa si rende pure conto quando, riportando a pagina 15 del ricorso le parole impiegate dal primo giudice per spiegare le ragioni della ritenuta inammissibilità della domanda, ne riproduce l'affermazione che «l'inammissibilità della domanda di risoluzione non spiega però i suoi effetti sulla domanda risarcitoria». Va ricordato al riguardo che il codice, nel disciplinare la risoluzione del contratto per inadempimento, si dà cura pure di precisare, sul filo della premessa che l'inadempimento del contratto è inadempimento dell'obbligazione con esso assunta e che l'inadempimento RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli dell'obbligazione è fonte della responsabilità risarcitoria prevista dagli artt. 1218 e segg. cod. civ., che l'art. 1453 cod. civ., che della risoluzione del contratto per inadempimento è la chiave di ingresso, fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Ed è appena il caso di aggiungere che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (Cass., Sez. I, 12/06/2020, n. 11348). 4. Restano in ragione di ciò conseguentemente assorbite le doglianze rassegnate con il terzo ed il quarto motivo, intese, rispettivamente, a contestare l'applicabilità del rimedio risolutorio ai singoli acquisti, giacché gli ordini di borsa non avrebbero natura contrattuale; e a dimostrare che l'inadempimento si allocherebbe nella fase esecutiva del singolo ordine di investimento e che la Corte d'Appello abbia quindi errato nel riferire ad essa un inadempimento che si colloca invece nella fase formativa del contratto. 5. Anche il quinto di motivo di ricorsoresta assorbito. Con esso si contesta che nel dichiarare la nullità o la risoluzione dei contratti stipulati prima del 26.6.1998 e nel dare seguito all'applicazione dell'indebito la Corte d'Appello avrebbe violato l'art.2033 cod. civ. per aver escluso dalla ripetizione la deduzione delle somme incamerate dagli investitori a titolo di cedole. Poiché la contestazione si regge sul presupposto che sia o confermata la decisione adottata in punto di nullità o sia condivisa la tesi della risoluzione del contratto, la cassazione della sentenza in punto di RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli nullità in accoglimento del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso svolgente il tema della risoluzione del contratto comporta l'assorbimento anche del motivo in disamina. 6. Inammissibile si rivela invece il sesto motivo di ricorso. Con esso si lamenta che la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore nell'escludere il concorso di colpa degli investitori nell'essere stati anch'essi causa del danno patito giacché, avendo affermato la risoluzione del contratto, non vi era spazio per ritenere applicabile l'art. 1227 cod. civ. Ora il motivo, in disparte dalla considerazione che ne determinerebbe l'assorbimento per essere venuta meno la tesi che la Corte d'Appello abbia accolto nella specie la domanda di risoluzione del contratto, finisce per confermare l’esattezza dell’assunto decisorio. Sostenendo, infatti, che, avendo la Corte d'Appello accolto la domanda di risoluzione del contratto, ciò osterebbe all'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. il motivo finisce per perorare una conclusione esattamente in linea con quanto affermato dal giudice d'appello, il che priva la relativa prospettazione di rilievo cassatorio e ne comporta quindi la qui dichiarata inammissibilità per difetto di interesse. 7. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. con rigetto del relativo motivo di appello; vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il sesto motivo di ricorso ed assorbiti i restanti. 8. Le spese possono essere compensate essendosi statuita la validità del contratto monofirma di seguito alla sentenza di appello. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 33787/18BPER-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il corrispondente motivo di appello; dichiara inammissibili il secondo ed il sesto motivo di ricorso ed assorbitiil terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorsoe compensa integralmente le spese di lite. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno22.2.2023. [OSCURATO:PERSONA]
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