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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 24318/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAletta l'istanza di correzione avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo ESPOSITO.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Vista l'istanza di correzione della sentenza di questa Corte n. 7138 del 19/01/2024, proposta dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA];

2. letta la requisitoria datata 10 maggio 2024 del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto correggersi l'errore materiale segnalato dalla difesa;

3. premesso che dalla lettura della suddetta sentenza risulta che il motivo di ricorso relativo alla eccepita legittimità costituzionale della previsione dell'art. 186 cod. pen. è stato ritenuto infondato sul rilievo che «l'indicazione nelle modalità di pubblicazione anche dell'unito dispositivo della sentenza appellata, esclude il paventato periculum in ordine alla violazione del principio di presunzione di non colpevolezza»;

4. considerato che il riferimento alla sentenza "appellata" deve ritenersi un mero refuso, dovendosi fare riferimento alla sentenza della Corte d'appello, per come chiaramente si ricava dal capoverso precedente in cui detto provvedimento, il cui dispositivo deve unirsi ai fini della pubblicazione, è chiaramente individuato nella sentenza della Corte di appello di Taranto.

5. ritenuto, pertanto, in accoglimento dell'istanza, di dover correggere la motivazione della sentenza nel senso che laddove a pagina 8, primo capoverso, si legge "sentenza appellata" deve invece leggersi "sentenza della Corte d'appello".

P.Q.M.

Dispone la correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso che laddove a pagina 8, primo capoverso, rigo secondo, si legge "sentenza appellata" deve invece leggersi e intendersi "sentenza della Corte d'appello".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAletta l'istanza di correzione avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo ESPOSITO. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Vista l'istanza di correzione della sentenza di questa Corte n. 7138 del 19/01/2024, proposta dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; 2. letta la requisitoria datata 10 maggio 2024 del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto correggersi l'errore materiale segnalato dalla difesa; 3. premesso che dalla lettura della suddetta sentenza risulta che il motivo di ricorso relativo alla eccepita legittimità costituzionale della previsione dell'art. 186 cod. pen. è stato ritenuto infondato sul rilievo che «l'indicazione nelle modalità di pubblicazione anche dell'unito dispositivo della sentenza appellata, esclude il paventato periculum in ordine alla violazione del principio di presunzione di non colpevolezza»; 4. considerato che il riferimento alla sentenza "appellata" deve ritenersi un mero refuso, dovendosi fare riferimento alla sentenza della Corte d'appello, per come chiaramente si ricava dal capoverso precedente in cui detto provvedimento, il cui dispositivo deve unirsi ai fini della pubblicazione, è chiaramente individuato nella sentenza della Corte di appello di Taranto. 5. ritenuto, pertanto, in accoglimento dell'istanza, di dover correggere la motivazione della sentenza nel senso che laddove a pagina 8, primo capoverso, si legge "sentenza appellata" deve invece leggersi "sentenza della Corte d'appello". P.Q.M. Dispone la correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso che laddove a pagina 8, primo capoverso, rigo secondo, si legge "sentenza appellata" deve invece leggersi e intendersi "sentenza della Corte d'appello". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore
Sentenza Cassazione n. 24318/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris