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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12534/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harespinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero del differimento dellapena per motivi di salute, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il condannatoè affetto problemi di carattere cardiaco, oltre che da un grave disturbo dello spettrodepressivo, e che le patologie lamentate sono puntualmente monitorate mediantel'esecuzione di visite ed esami strumentali, che la patologia cardiaca è assistitaadeguatamente in carcere, atteso il costante monitoraggio dei valori della pressionearteriosa e le periodiche visite specialistiche, che anche eventuali acuzie potranno essereidentificate e trattate, e che comunque il detenuto in libertà non può ricevere trattamentisanitari diversi e migliori rispetto a quelli eseguibili in istituto; l’ordinanza aggiunge che larelazione prodotta dalla difesa riferisce dati generici sul rischio vita e non evidenzia unquadro di concreta incompatibilità dello stato di salute del detenuto; l’ordinanza evidenziaanche la pericolosità sociale del detenuto, che ha avuto un ruolo di spicco in un contestomafioso e che è condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. con fine pena al 18maggio 2032.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale disorveglianza non avrebbe considerato che la relazione della difesa non riferiva dati genericisul rischio per la vita ma evidenziava che i disturbi dell'umore sono la genesi di unapercentuale tra il 65 e il 90 % dei suicidi in carcere, perché il suicidio può essere il risultato diuna grave e dolorosa malattia fisica, soprattutto se invalidante, e che una simile condizione,se vissuta senza il conforto di congiunti, può indurre il desiderio di porre fine alla propria vita;per escludere il rischio di interferenze ambientali con il gruppo criminale di origine ilcondannato potrebbe eseguire la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella,che risiede in provincia di Milano.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per l’accoglimento di unaistanza di un differimento della pena, anche tramite la espiazione in misura alternativa, pereffetto delle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica opsichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che non si possa agevolmentedetenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere illivello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso dispecie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n.53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che non si può esprimere un giudizio sullacompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiereun accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario,come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata apronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e lecondizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 -01).Questo è esattamente quanto effettuato dal Tribunale di sorveglianza nelprovvedimento impugnato che ha rilevato che, in un contesto di pericolosità del condannatopiuttosto accentuata, derivante dalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., la patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente è trattata adeguatamente nel circuitopenitenziario, che è in grado di affrontare anche eventuali, ipotetiche, acuzie.A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti della Corte dilegittimità, l’unico motivo del ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanzaimpugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare, più in generale, la rivalutazionedei presupposti per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare,richiesto dal condannato, soffermandosi non sulla patologia di tipo cardiaco, ma sulledifficoltà di carattere psicologico del ricorrente, sul suo adattamento alla detenzioneintramuraria, e sul rischio suicidiario come conseguenza di tali disturbi dell’umore e di taledifficoltà di adattamento.Le affermazioni della consulenza tecnica di parte, poi riprese in ricorso, sul rischiosuicidiario sono, però considerazioni di carattere statistico, prive di riferimenti particolari allasituazione concreta del detenuto; esse, pertanto, non sono in grado di superare leosservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la concreta situazione disalute del condannato.Inoltre, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbi dell’umore,conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto alla condizione carceraria, nonpossono giustificare un provvedimento di differimento della pena, per l’evidente ragione cheuna tale difficoltà può anche avere in sottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale(Sez. 1, n. 21578 del 13/03/2025, P., non mass.).In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza è fondato su unavalutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed è pienamente conforme allasistematica del differimento della pena elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harespinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero del differimento dellapena per motivi di salute, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il condannatoè affetto problemi di carattere cardiaco, oltre che da un grave disturbo dello spettrodepressivo, e che le patologie lamentate sono puntualmente monitorate mediantel'esecuzione di visite ed esami strumentali, che la patologia cardiaca è assistitaadeguatamente in carcere, atteso il costante monitoraggio dei valori della pressionearteriosa e le periodiche visite specialistiche, che anche eventuali acuzie potranno essereidentificate e trattate, e che comunque il detenuto in libertà non può ricevere trattamentisanitari diversi e migliori rispetto a quelli eseguibili in istituto; l’ordinanza aggiunge che larelazione prodotta dalla difesa riferisce dati generici sul rischio vita e non evidenzia unquadro di concreta incompatibilità dello stato di salute del detenuto; l’ordinanza evidenziaanche la pericolosità sociale del detenuto, che ha avuto un ruolo di spicco in un contestomafioso e che è condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. con fine pena al 18maggio 2032.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale disorveglianza non avrebbe considerato che la relazione della difesa non riferiva dati genericisul rischio per la vita ma evidenziava che i disturbi dell'umore sono la genesi di unapercentuale tra il 65 e il 90 % dei suicidi in carcere, perché il suicidio può essere il risultato diuna grave e dolorosa malattia fisica, soprattutto se invalidante, e che una simile condizione,se vissuta senza il conforto di congiunti, può indurre il desiderio di porre fine alla propria vita;per escludere il rischio di interferenze ambientali con il gruppo criminale di origine ilcondannato potrebbe eseguire la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella,che risiede in provincia di Milano.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per l’accoglimento di unaistanza di un differimento della pena, anche tramite la espiazione in misura alternativa, pereffetto delle condizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica opsichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che non si possa agevolmentedetenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere illivello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso dispecie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n.53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che non si può esprimere un giudizio sullacompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiereun accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario,come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata apronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e lecondizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 -01).Questo è esattamente quanto effettuato dal Tribunale di sorveglianza nelprovvedimento impugnato che ha rilevato che, in un contesto di pericolosità del condannatopiuttosto accentuata, derivante dalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., la patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente è trattata adeguatamente nel circuitopenitenziario, che è in grado di affrontare anche eventuali, ipotetiche, acuzie.A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti della Corte dilegittimità, l’unico motivo del ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanzaimpugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare, più in generale, la rivalutazionedei presupposti per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare,richiesto dal condannato, soffermandosi non sulla patologia di tipo cardiaco, ma sulledifficoltà di carattere psicologico del ricorrente, sul suo adattamento alla detenzioneintramuraria, e sul rischio suicidiario come conseguenza di tali disturbi dell’umore e di taledifficoltà di adattamento.Le affermazioni della consulenza tecnica di parte, poi riprese in ricorso, sul rischiosuicidiario sono, però considerazioni di carattere statistico, prive di riferimenti particolari allasituazione concreta del detenuto; esse, pertanto, non sono in grado di superare leosservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la concreta situazione disalute del condannato.Inoltre, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbi dell’umore,conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto alla condizione carceraria, nonpossono giustificare un provvedimento di differimento della pena, per l’evidente ragione cheuna tale difficoltà può anche avere in sottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale(Sez. 1, n. 21578 del 13/03/2025, P., non mass.).In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza è fondato su unavalutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed è pienamente conforme allasistematica del differimento della pena elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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