CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 17336/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO ,4D visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata/in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 640 comma 1 cod. pen., 99 comma 4 seconda parte cod. pen. riformando la sentenza del Tribunale cittadino solo in ordine al trattamento sanzionatorio Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato adducendo, con unico motivo di impugnazione, l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 cod. pen. e relativa accettazione ex art. 155 cod. pen., con conseguente difetto della condizione di procedibilità. Con requisitoria scritta del 29/12/2023 il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Il ricorso è fondato. Con atto in data 30/6/2023, allegato al ricorso, infatti, la persona offesa querelante [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con accettazione del ricorrente e conseguente estinzione del reato contestato, in quanto l'art. 2 comma 11 lett. o) e lett. q) del D. I.vo 10/10/2022 n. 150 (in vigore dai 30/12/2022), modificando gli artt. 640 comma 3 cod. pen. e 649 bis cod. pen., ha reso il reato di cui all'art. 640 comma 1 cod. pen. procedibile solo a querela della persona offesa, anche nel caso di truffa aggravata dalla recidiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. estensore [OSCURATO:PERSONA]