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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14143/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria e, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stimate complessivamente equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 420 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Genova, preso atto della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli articolati in ordine al trattamento sanzionatorio e dell'accordo intervenuto tra le parti sulla pena finale, in parziale riforma della sentenza di primo grado e condividendo quanto dalle parti concordato sul punto, ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Seminerio lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 133, 628, 62 n. 4 cod. pen., 530 e 192 cod. proc. pen.: rileva l'erroneità della decisione quanto al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle ritenute attenuanti sulla recidiva e che non ha tenuto conto della peculiarità dell'episodio, della condotta dell'imputato immediatamente successiva e della sua personalità.

4. Il ricorso è inammissibile.

E' sufficiente infatti rilevare che, nel giudizio di appello, l'imputato, presente, aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità ed aveva concordato, con il PG, il trattamento sanzionatorio nella misura che è proprio quella che è stata poi recepita dalla Corte territoriale.

Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].hfrocca fredo Mant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria e, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stimate complessivamente equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 420 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Genova, preso atto della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli articolati in ordine al trattamento sanzionatorio e dell'accordo intervenuto tra le parti sulla pena finale, in parziale riforma della sentenza di primo grado e condividendo quanto dalle parti concordato sul punto, ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 300 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Seminerio lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 133, 628, 62 n. 4 cod. pen., 530 e 192 cod. proc. pen.: rileva l'erroneità della decisione quanto al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle ritenute attenuanti sulla recidiva e che non ha tenuto conto della peculiarità dell'episodio, della condotta dell'imputato immediatamente successiva e della sua personalità. 4. Il ricorso è inammissibile. E' sufficiente infatti rilevare che, nel giudizio di appello, l'imputato, presente, aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità ed aveva concordato, con il PG, il trattamento sanzionatorio nella misura che è proprio quella che è stata poi recepita dalla Corte territoriale. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].hfrocca fredo Mant
Sentenza Cassazione n. 14143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris