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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 17846/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 24 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 640 comma 2 n.2 -bis cod.pen. (cd.

“truffaon line”); avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1. violazione degli artt. 61 n.5, 640 comma 2 n.2-bis cod. pen. perinsussistenza dei presupposti dell’aggravante della minorata difesa: la Corte diappello aveva ritenuto automaticamente che la persona offesa versasse in una“condizione fisiologica di svantaggio e di soggezione” per il fatto che i contattierano avvenuti a distanza e per le modalità di pagamento previste, limitandosi aritenere sufficiente il mero utilizzo di strumenti telematici, senza verificare la realesussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante,presupposti che non ricorrevano posto che i contatti erano avvenuti anche pertelefono e whatsapp;1.2 violazione della legge n. 90 del 28 giugno 2024 per l’omessa applicazionedell’art. 640 comma 2-ter cod. pen.: la nuova disciplina si doveva applicare inquanto più favorevole all’imputato, e poiché con l’inserimento di tale norma il reatoera perseguibile a querela, essendovi stata remissione di querela con relativaaccettazione, doveva essere dichiarato estinto;1.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenzadella minorata difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90,pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatoreè intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter,una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanzal’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche aséguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma.Così facendo, il legislatore ha previsto una ipotesi specifica di “minoratadifesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nelcontattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico pergarantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, come precisato da Sez.2, n.22257 del 09/05/2025, Rv. 288222, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesidella truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma,La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024(entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenuteaggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero diquesta nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate,risultano perseguibili a querela.Sul punto, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribaditola natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, sottoposta dunque alla regola postadall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fucommesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizionisono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”(vedi Sez.5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289353 – 01); ne consegueche l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato.2.

Per le ragioni illustrate, deve essere pronunciata sentenza di estinzionedel reato, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 24 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 640 comma 2 n.2 -bis cod.pen. (cd. “truffaon line”); avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1. violazione degli artt. 61 n.5, 640 comma 2 n.2-bis cod. pen. perinsussistenza dei presupposti dell’aggravante della minorata difesa: la Corte diappello aveva ritenuto automaticamente che la persona offesa versasse in una“condizione fisiologica di svantaggio e di soggezione” per il fatto che i contattierano avvenuti a distanza e per le modalità di pagamento previste, limitandosi aritenere sufficiente il mero utilizzo di strumenti telematici, senza verificare la realesussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante,presupposti che non ricorrevano posto che i contatti erano avvenuti anche pertelefono e whatsapp;1.2 violazione della legge n. 90 del 28 giugno 2024 per l’omessa applicazionedell’art. 640 comma 2-ter cod. pen.: la nuova disciplina si doveva applicare inquanto più favorevole all’imputato, e poiché con l’inserimento di tale norma il reatoera perseguibile a querela, essendovi stata remissione di querela con relativaaccettazione, doveva essere dichiarato estinto;1.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenzadella minorata difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90,pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatoreè intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter,una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanzal’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche aséguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma.Così facendo, il legislatore ha previsto una ipotesi specifica di “minoratadifesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nelcontattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico pergarantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, come precisato da Sez.2, n.22257 del 09/05/2025, Rv. 288222, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesidella truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma,La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024(entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenuteaggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero diquesta nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate,risultano perseguibili a querela.Sul punto, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribaditola natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concretaincidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, sottoposta dunque alla regola postadall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fucommesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizionisono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”(vedi Sez.5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289353 – 01); ne consegueche l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato.2. Per le ragioni illustrate, deve essere pronunciata sentenza di estinzionedel reato, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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