CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 05347/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA],il quale ha insistito, con memoria difensiva per l'accoglimento dei motivi principali e di quelli aggiunti, replicando alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del Tribunale cittadinoche aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di concorso in furto aggravato all’interno di privata dimora, ai sensi dell’art.624 bis e 625 comma 1 n.2 cod. pen. elo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Poneva a fondamento della decisione le dichiarazio n i testimoniali della persona offesa assunte nel dibattimento e d e i testi di PG, oltre che d e lle immagini del sistema di videosorveglianza che ritraevano l’odierno imputato durante l’azione criminosa, noto alle forze dell’ordine noto per pregresse azioni criminali, nonché delle due relazioni tecniche dell’isp. [OSCURATO:PERSONA] sul confronto dei caratteri fisionomici del BEVILACQUAcon la persona ritratta nella registrazione e sugli indumenti da questi indossati. 3. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo assume violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione agli art. 192, 234 e 546 cod. proc. pen..nella parte in cui la Corte di appello era pervenuta alla conferma della sentenza impugnata in assenza del supporto informatico contenente le immagini registrate della video sorveglianza, assenza che era stata eccepita a verbale di udienza del 24 giugno 2025.Assume che il giudice di appello, non potendo utilizzare ai fini decisori le immagini videoregistrate, non era stato in grado di replicare, in motivazione, a tutte le aporie prospettate dalla difesa dell’imputato nei motivi di appello, in particolare al contrasto tra quanto riferito dalSovr. [OSCURATO:PERSONA] – che pure riferiva di circostanze apprese a seguito della visione delle immagini della video sorveglianza -e quanto effettivament e riprodotto da tali immagini che, secondo la difesa del [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di operare alcun riconoscimento degli autori del furto. Assume ancora il ricorrente che, a fronte delle contestazioni dell’appellante, la Corte avrebbe dovuto visionare i file video e solo dopo pronunciarsi, previa eventuale ricostruzione del fascicolo processuale . La sentenza era pertanto inficiata da nullità relativa, stante la omessa pronuncia sulla eccezione formulata alla udienza del 24 giugno 2025 , che non era stata sanata neppure con la motivazione della sentenza impugnata. 3.2. Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 192, 234 e 546 cod. proc. pen., assumendo altresì travisamento della prova e motivazione apparente. La motivazione non si era confrontata con il primo motivo di appello, ritenendoattendibile il riconoscimento operato dal sovr. [OSCURATO:PERSONA] e provata la responsabilità dell’imputato mentre , dal contenuto del file video, non risultavano immagini che riproducevano le sembianze dell’imputato, né potevano ricostruirsi le attività materiali che il testimone riferiva di avere visionato, a partire dall’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella abitazione, tantochè le stesse tecniche investigative impiegate per confrontare le immagini con i caratteri fisionomici del prevenuto non avevano fornito risultati probanti, se non in termini dubitativi di compatibilità relativa. I giudici del doppio grado erano pertanto pervenuti alla affermazione di responsabilità del prevenuto attraverso una valutazione di attendibilità di una prova testimoniale la quale, al contrario, si era fondata su dati inesistenti o travisati. Con un terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali, ampliando i temi devoluti nei motivi di ricorso , ha rilevato che il giudice di appello, in considerazione degli elementi di incertezza sulla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale del reato, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’istruttoria mediante l’espletamento di una perizia sulle immagini del filmato di video sorveglianza. A ssume ancora che , non risultando registrat a la fase dell’ingresso degli autori del furto nell’abitazione depredata, avrebbe dovuto essere esclusa la circostanza aggravante dell’effrazione . Infine, é stata contestata la severitàdel trattamento sanzionatorio. Il PG ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, nei termini, una memoria difensiva di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1.I prim i due motivi di ricorso sono fondati in presenza di motivazione meramente apparente e, in parte, illogica sulla prova di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in quanto riconosciuta, come espressamente indicato a pag.2 della motivazionedella sentenza di appello, in base alle dichiarazioni dibattimentali “degli agenti di P.G.i quali, soggetti qualificati della cui attestazione non vi è alcuna ragione di dubitare, si sono limitati a riferire in ordine alle indagini svolte e alle relative oggettive emergenze, atteso altresì che le relazioni tecniche riguardanti la compatibilità tra gli indumenti e il volto dell’autore del delitto ritratto nelle immagini e i vestiti e il viso del [OSCURATO:PERSONA] appaiono dati processuali che si aggiungono ad abundantiam alle propalazioni degli operanti su quanto accertato, già di per sésufficienti”. 2. Invero, nella specie, come emerge dalla sentenza di primo grado la responsabilità dell’imputato si fonda, principalmente, su un a prova atipica, rappresentata dal riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] operato dal Sovr. della P.d. S. [OSCURATO:PERSONA] il quale, a seguito della denuncia di furto, aveva visionato le immagini tratte da una video registrazione di una telecamera di sorveglianza posta all’esterno della abitazione della persona offesa, acquisita agli atti del processo ai sensi dell’art.341 cod. proc. pen., in cui venivano immortalati gli autori del furto prima che facessero ingresso nell’abitazione. [OSCURATO:PERSONA], all ’esito della visione, riconosceva nel [OSCURATO:PERSONA] uno dei due soggetti ritratti, trattandosi di persona ad esso nota per motivi del suo ufficio e tale riconoscimento veniva successivamente confermato nel corso dell’istruttoria dibattimentale in cui il [OSCURATO:PERSONA] rappresentava una serie di ulteriori circostanze che dichiarava di avere appreso dalla visione del filmato, come l’accesso dei ladri all’interno dell’abitazione, previa l ’ effrazione del portone di ingresso e l ’ uscita del [OSCURATO:PERSONA] dopo la perpetrazione del reato, sostenendo una busta che consegnava al complice che fungeva da palo. 2.1. Nel primo motivo di appello la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la portata dimostrativa della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] in quanto, dopo avere compiutamente descritto, nel loro evolversi cronologico, le fasi dell’azione in cui risultano immortalati i due complici che si avvicinano all’abitazione e stazionano in prossimità dell’ingresso, prima di farvi verosimilmente accesso, rappresentava che molte delle circostanze indicate dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di averleapprese dalla visione della video ripresa, non risultavano rappresentate nella video registrazione acquisita agli atti(tra cui le fasi dell’entrata e dell’uscita dall’abitazione del soggetto identificato nel [OSCURATO:PERSONA], la forzatura dell’ingresso con un oggetto preso da una busta, il possesso della refurtiva contenuta in un altro contenitore)e, soprattutto che da nessuna delle immagini che ritraevano il volto del soggetto riconosciuto dal teste nel l ’ odierno imputato , sarebbe stato possibile risalire alla identità dello stesso, per la frammentarietà, la parzialitàe la scarsa definizione delle stesse. Evidenziava altresì che tutte le aporie tra la testimonianza dell’agente di P.S. e le immagini tratte dai filmati acquisiti al processo, ivi inclusa la possibilità di risalire alla identità della persona ritratta, trovavano riscontro nella testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Poliziadi Stato il quale, chiamato a eseguire rilievi scientifici di confronto tra i frame delle immagini video e una foto segnaletica che ritraeva il [OSCURATO:PERSONA] , pure confermando il giudizio di parziale compatibilità tra i dati posti a confronto, aveva confermato la scarsa qualità delle immagini, l’impossibilità di isolare dalle stesse fondamentali dati fisionomicidel viso dell’uomo e l ’ assenza nel video delle riprese di alcune fasi dell’azione,cui, invece, aveva fatto riferimento il [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini. 3. Il giudice di appello, a fronte di tali contestazioni che concernevano l’attendibilità del teste di accusa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito su circostanze avvenute oltre sette anni prima e apprese dalla visione di una video registrazione, si è limitato a ritenere tali censure infondate , in quanto la testimonianza proveniva da un agente di P.S., soggetto qualificato, ed era pertanto assistita da fede privilegiata ( si afferma in sentenza “ della cui attestazione non vi èalcuna ragione di dubitare”). Si tratta, evidentemente, di motivazione apparente ed elusiva della censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di appello, che non si incentrava sulla capacità del teste di riferire sulle circostanze apprese per avere svolto attività di indagine, ovvero sulla intrinseca credibilità dello stesso , bensì sul travisamento delle dichiarazioni del teste, le quali non trov erebbero alcun riscontro nelle immagini contenute nel filmato acquisito agli atti del processo. Assume che la fonte di prova (atipica) della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] era costituita dalla video registrazione e da quanto in esso rappresentato e, solo in via mediata dalla testimonianza dell’agente di PG che l’aveva visionata eche pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e, in ogni caso, considerare ai fini della decisione, le segnalate discordanze tra quanto rappresentato nella video registrazione e quanto riferito dal teste , soprattu t to in quanto tali divergenze risultavano amplificate da ulteriori fonti di prova ( testimonianza dell ’ assistente capo [OSCURATO:PERSONA] ed esiti dei rilievi scientifici svolti) i quali, secondo la motivazione della sentenza impugnata, costituivano elementi di riscontro ad abundantiam. 3.1. Invero il riconoscimento dell’imputato eseguito da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce, come detto, una prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez.2, n.41375 del 5/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285160; n.47875 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Held, Rv.285439), spettando comunque al giudice di verificare la genuinità dei filmati. Invero il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della su identificazione (Sez.F-, n.37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv.277635), in quanto l’affidabilità della individuazione non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione, tantochè una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l’atto perde l’idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell’art.533 cod. proc. pen. (Sez.6, n.49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.253910), essendo comunque necessario un positivo apprezzamento da parte del giudice procedente (Sez.1, n.41153 del 11/11/2024, D., Rv.287145). Il ragionamento del giudice di appello risulta pertanto tautologicoe assertivo laddove, a fronte di specifiche contestazioni in appello sul possibile travisamento di alcune circostanze riferite dal testimone Laurenti s (decisive per risalire all’autore del furto) e sulle ragioni della identificazione dell’autore del furto nella persona dell’imputato, si è limitato a rimarcare l ’ affidabilità e l ’ attendibilità del teste, ma ha del tutto omesso di confrontarsi con le plurime, specifiche e dettagliate censure contenute nei motivi di appello in ordine alle lacune della testimonianza dell’agente di P.G.In particolare, non ha sottoposto a valutazione critica, come richiesto dall’appellante, le dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA] onde saggiarne la completezza e l’attendibilità in relazione al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], né ha rinnovato la valutazione, che pure gli veniva richiesta , sul la idoneità dimostrativadelle immagini video registrate , tenuto conto che neppure l’impiego delle tecnologie in uso alla P oliz i a Scientifica (teste [OSCURATO:PERSONA]), ha consentito di dissipare le incertezze sulla riconducibilità di parte delvolto, ritratto nel filmato, alla persona del [OSCURATO:PERSONA]. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello