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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16548/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Muscara'ControAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.2129/05/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Muscara'ControAGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.2129/05/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris